(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 50 - Parte 1 - del 16 dicembre 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Principi e finalita' 1. La Regione Basilicata, al fine di promuovere il rilancio delle attivita' agricole e di valorizzare il proprio patrimonio agricolo e le altre superfici agricole del territorio regionale, definisce strumenti ed interventi per favorire, tra l'altro: a) l'aumento della superficie media aziendale attraverso l'accorpamento delle superfici a vocazione agricola in unita' colturali piu' estese; b) l'occupazione nel comparto agricolo e forestale con particolare riguardo ai giovani agricoltori; c) il recupero produttivo dei terreni abbandonati, incolti, inclusi quelli aventi precedentemente diversa destinazione da quella agricola, o insufficientemente coltivati, mediante assegnazione di terreni demaniali regionali; d) la semplificazione normativa legislativa e regolamentare vigente al fine di rimuovere ostacoli e vincoli che si frappongano al recupero produttivo delle terre a destinazione agricola; e) la salvaguardia del territorio, il contenimento del degrado ambientale, la salvaguardia del suolo e degli equilibri idrogeologici e l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attivita' agricole. 2. La Regione riconosce la ricomposizione e il riordino fondiario quali condizioni indispensabili per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1 e il ruolo svolto dalle imprese agro-forestali ai fini della salvaguardia del territorio e della preservazione del paesaggio. 3. Per quanto non previsto o specificato nella presente legge si applicano le disposizioni normative nazionali in vigore e in particolare la legge 12 giugno 1962, n. 567 e s.m.i., la legge 11 febbraio 1971, n. 11 e s.m.i., la legge 3 maggio 1982, n. 203 e s.m.i. 4. Ai terreni abbandonati o incolti, ricadenti nei territori comunali si applica l'art. 3 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.