(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia del 14 febbraio 2018 n. 7) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
                               Art. 1 
 
        Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 15/2000 
 
  1. All'art. 1 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per
l'introduzione dei prodotti biologici, tipici  e  tradizionali  nelle
mense pubbliche e per  iniziative  di  educazione  alimentare),  sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 1 le parole «consumo di  prodotti  agricoli  biologici,
tipici  e  tradizionali   all'interno   dei   servizi   pubblici   di
ristorazione collettiva e» sono sostituite dalle  seguenti:  «consumo
di   prodotti   agricoli   biologici,    tipici,    tradizionali    e
dell'agricoltura sociale  all'interno  dei  servizi  di  ristorazione
collettiva, nonche'»; 
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Per il conseguimento  delle  finalita'  della  presente  legge,
l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi: 
  a) agli  enti  pubblici  che  erogano,  nell'ambito  delle  proprie
attivita' istituzionali  anche  avvalendosi  di  soggetti  terzi,  il
servizio di mensa degli asili nido e delle scuole,  di  seguito  enti
pubblici gestori delle mense; 
  b) agli asili nido privati e alle scuole partitarie che erogano  il
servizio mensa,  di  seguito  soggetti  non  pubblici  gestori  delle
mense.»; 
  c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Ai fini della presente legge per scuole si intendono le  scuole
dell'infanzia, le scuole primarie, le scuole secondarie  di  primo  e
secondo grado, i convitti e gli educandati.».