(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 14 febbraio 2018 n. 7) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 15/2000 1. All'art. 1 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «consumo di prodotti agricoli biologici, tipici e tradizionali all'interno dei servizi pubblici di ristorazione collettiva e» sono sostituite dalle seguenti: «consumo di prodotti agricoli biologici, tipici, tradizionali e dell'agricoltura sociale all'interno dei servizi di ristorazione collettiva, nonche'»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per il conseguimento delle finalita' della presente legge, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi: a) agli enti pubblici che erogano, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali anche avvalendosi di soggetti terzi, il servizio di mensa degli asili nido e delle scuole, di seguito enti pubblici gestori delle mense; b) agli asili nido privati e alle scuole partitarie che erogano il servizio mensa, di seguito soggetti non pubblici gestori delle mense.»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Ai fini della presente legge per scuole si intendono le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, le scuole secondarie di primo e secondo grado, i convitti e gli educandati.».