(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 12/I-II del 22 marzo 2018) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La presente legge disciplina le modalita' di gestione delle eccedenze alimentari e farmaceutiche, nonche' di altri prodotti non alimentari, al fine di contrastare la poverta' e il disagio sociale. Oltre a valorizzare l'attivita' di solidarieta' e di beneficenza ispirata ai principi della responsabilita' sociale, la legge intende anche promuovere una migliore sostenibilita' ambientale riducendo gli sprechi in ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari e non alimentari. 2. Tale scopo viene perseguito in conformita' alla risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 su come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nell'UE, nonche' ai principi della legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modifiche, e alle prassi operative previste in materia di sicurezza alimentare e igienico-sanitaria e di smaltimento dei rifiuti. 3. Per perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 la provincia promuove le seguenti attivita': a) il recupero, la donazione e la distribuzione di eccedenze alimentari ancora destinabili al consumo e di prodotti non commestibili, quali farmaci invenduti ma ancora nel loro periodo di validita' e articoli di abbigliamento usati, a beneficio di persone in situazioni di disagio sociale; b) l'autonoma iniziativa di singoli cittadini e cittadine e di associazioni nonche' le attivita' di volontariato, nel rispetto del principio di sussidiarieta'; c) il consumo responsabile come strumento di riduzione degli sprechi alimentari e non alimentari; d) azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e al recupero e al trasporto di generi alimentari, anche per uso personale o familiare; e) campagne di informazione e sensibilizzazione di consumatori, imprese e istituzioni finalizzate alla divulgazione delle finalita' previste dalla presente legge. 4. Per perseguire le finalita' previste dalla legge, la riduzione degli sprechi e la distribuzione delle eccedenze sono promosse e sostenute mediante gli strumenti previsti dalle leggi provinciali per i relativi settori, con specifico riguardo alle politiche sociali, alla salute, all'agricoltura, al commercio, ai servizi e alla tutela dell'ambiente.