(Pubblicata nel  Supplemento  n.  2  al  Bollettino  Ufficiale  della
  Regione Trentino-Alto Adige n. 12/I-II del 22 marzo 2018) 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La presente legge disciplina  le  modalita'  di  gestione  delle
eccedenze alimentari e farmaceutiche, nonche' di altri  prodotti  non
alimentari, al fine di contrastare la poverta' e il disagio  sociale.
Oltre a valorizzare l'attivita'  di  solidarieta'  e  di  beneficenza
ispirata ai principi della responsabilita' sociale, la legge  intende
anche promuovere una migliore sostenibilita' ambientale riducendo gli
sprechi  in  ciascuna  delle  fasi  di  produzione,   trasformazione,
distribuzione  e  somministrazione  di  prodotti  alimentari  e   non
alimentari. 
  2. Tale scopo viene perseguito in conformita' alla risoluzione  del
Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 su come evitare lo  spreco  di
alimenti:  strategie  per  migliorare   l'efficienza   della   catena
alimentare nell'UE, nonche' ai principi della legge 19  agosto  2016,
n. 166, e successive modifiche, e alle prassi operative  previste  in
materia di sicurezza alimentare e igienico-sanitaria e di smaltimento
dei rifiuti. 
  3. Per perseguire gli obiettivi di cui  al  comma  1  la  provincia
promuove le seguenti attivita': 
    a) il recupero, la donazione  e  la  distribuzione  di  eccedenze
alimentari  ancora  destinabili  al  consumo  e   di   prodotti   non
commestibili, quali farmaci invenduti ma ancora nel loro  periodo  di
validita' e articoli di abbigliamento usati, a beneficio  di  persone
in situazioni di disagio sociale; 
    b) l'autonoma iniziativa di singoli cittadini e  cittadine  e  di
associazioni nonche' le attivita' di volontariato, nel  rispetto  del
principio di sussidiarieta'; 
    c) il consumo responsabile  come  strumento  di  riduzione  degli
sprechi alimentari e non alimentari; 
    d) azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e al  recupero
e al trasporto di  generi  alimentari,  anche  per  uso  personale  o
familiare; 
    e) campagne di informazione e sensibilizzazione  di  consumatori,
imprese e istituzioni finalizzate alla divulgazione  delle  finalita'
previste dalla presente legge. 
  4. Per perseguire le finalita' previste dalla legge,  la  riduzione
degli sprechi e la distribuzione  delle  eccedenze  sono  promosse  e
sostenute mediante gli strumenti previsti dalle leggi provinciali per
i relativi settori, con specifico riguardo  alle  politiche  sociali,
alla salute, all'agricoltura, al commercio, ai servizi e alla  tutela
dell'ambiente.