(Pubblicata nel  Supplemento  n.  4  al  Bollettino  Ufficiale  della
  Regione Trentino-Alto Adige n. 11/I-II del 15 marzo 2018) 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            ha approvato 
 
  nessuna richiesta di referendum e' stata presentata 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modificazione dell'art. 25 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2
                 (legge elettorale provinciale 2003) 
 
  1. Il comma 6-bis dell'art. 25  della  legge  provinciale  5  marzo
2003, n. 2 (legge elettorale  provinciale  2003)  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «6-bis. Per promuovere la rappresentanza di entrambi i generi nella
formazione delle candidature, in ciascuna lista di candidati  nessuno
dei  due  generi  puo'  essere  rappresentato  in  misura   superiore
all'altro, se non quando il numero delle candidature della  lista  e'
dispari: in tal caso e' ammesso che un genere sia  sovrarappresentato
di un'unita'. Nelle liste si alternano candidature di genere diverso.
Per le candidate puo' essere indicato il solo  cognome  da  nubile  o
puo' essere aggiunto o anteposto il cognome del marito.».