(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 11/I-II del 15 marzo 2018) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato nessuna richiesta di referendum e' stata presentata IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazione dell'art. 25 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale 2003) 1. Il comma 6-bis dell'art. 25 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale 2003) e' sostituito dal seguente: «6-bis. Per promuovere la rappresentanza di entrambi i generi nella formazione delle candidature, in ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore all'altro, se non quando il numero delle candidature della lista e' dispari: in tal caso e' ammesso che un genere sia sovrarappresentato di un'unita'. Nelle liste si alternano candidature di genere diverso. Per le candidate puo' essere indicato il solo cognome da nubile o puo' essere aggiunto o anteposto il cognome del marito.».