(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P.I) n. 20 del 12 maggio 2017 (n. 14). L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni 1. All'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole da «In attuazione delle» fino a «addizionale comunale all'IRPEF» sono sostituite dalle seguenti: «Per il triennio 2017-2019 la Regione assicura ai comuni il trasferimento di risorse di parte corrente pari a 340.000 migliaia di euro per l'anno 2017, e a 212.150 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.»; b) il comma 2 e' abrogato; c) al comma 3, le parole da «sono stabilite entro il 31 maggio» fino a «dell'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3,» sono sostituite dalle parole «entro il 15 aprile di ciascun anno si provvede al riparto delle assegnazioni previste dal comma 1, per una quota, in proporzione alla base imponibile IRPEF valida ai fini del calcolo dell'addizionale comunale all'IRPEF e, per la rimanente quota,». 2. Per effetto dell'abrogazione del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni, tutti i riferimenti di legge al medesimo comma ovvero al previgente Fondo perequativo con lo stesso istituito sono da intendere riferiti all'assegnazione di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni. 3. All'art. 7, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono soppresse le parole da «ed in 325.000 migliaia di euro» fino a «medesimo articolo». Per effetto dell'abrogazione di cui al presente comma, tutti i riferimenti di legge all'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 3/2016 sono da intendere riferiti all'assegnazione di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni. 4. All'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' abrogato; b) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. Per l'esercizio finanziario 2017 a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, la somma di 6.000 migliaia di euro, da iscrivere su apposito capitolo di spesa del bilancio della Regione - Dipartimento regionale della protezione civile, e' destinata quanto a 3.000 migliaia di euro ad interventi urgenti in materia di protezione civile, di cui 300 migliaia di euro erogati per i comuni che abbiano dimostrato di avere avuto danni alluvionali riconducibili al settembre 2009, e 3.000 migliaia di euro in favore dei comuni che hanno subito danni dall'alluvione del 22, 23 e 24 gennaio 2017 e dalle nevicate del 31 dicembre 2014. Una ulteriore quota di 500 migliaia di euro e' destinata alle finalita' previste dall'art. 7, comma 13, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, da ripartire secondo la consistenza demografica di ciascun comune.». 5. Al comma 8 dell'art. 4 della regionale n. 3/2016, come modificato dall'art. 1, comma 11, lettera b), della legge regionale n. 27/2016, dopo le parole «variazioni di bilancio per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.» sono aggiunte le parole «In caso di disponibilita' parziale delle risorse non utilizzate per le finalita' di cui al comma 7, le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono proporzionalmente ridotte.». 6. All'art. 5, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, le parole «per gli anni 2014, 2015 e 2016» sono sostituite dalle parole «per gli anni dal 2014 al 2019». 7. A decorrere dall'esercizio finanziario 2017 cessano gli effetti prodotti dall'art. 27, comma 6, della legge regionale n. 3/2016 e quelli prodotti dall'art. 8, comma 6, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24. Per gli effetti generati dal presente comma e', conseguentemente, abrogato il comma 10 dell'art. 1 della legge regionale n. 27/2016. 8. Al comma 10 dell'art. 3 della legge regionale n. 27/2016 dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) per le unioni di comuni si provvede esclusivamente mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni mentre la quota complementare rimane a carico delle stesse unioni.». 9. Per assicurare assistenza ai disabili gravi i comuni destinano, per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, il 10 per cento dei trasferimenti di cui al comma 1, lettera a), sulla base degli atti di indirizzo da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con provvedimento del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previo parere della VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana «Servizi sociali e sanitari». 10. Per le finalita' di cui alla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 1.000 migliaia di euro a valere sulle assegnazioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni. 11. Al fine di provvedere al ripristino e alla messa in sicurezza dei luoghi a seguito di eventi calamitosi straordinari, verificatisi nell'anno 2016, quali terremoti, incendi, caduta di cenere lavica o eventi atmosferici di carattere eccezionale e di rilevante portata che hanno cagionato smottamenti, frane, esondazioni o allagamenti, e' istituito un «Fondo unico per gli interventi straordinari di Protezione civile» le cui risorse sono erogate dal Dipartimento regionale della Protezione civile, a titolo di contributo alle spese sostenute dai privati per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi, a seguito di specifici sopralluoghi e rendicontazione delle spese sostenute. 12. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita' attuative per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 11, per il quale e' autorizzata la spesa di 1.700 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2017, a valere sul Fondo di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014. 13. All'art. 1 della legge regionale n. 27/2016, dopo il comma 7-bis e' aggiunto il seguente: «7-ter. Per l'esercizio finanziario 2017 la somma di 500 migliaia di euro, a valere sulla somma complessivamente prevista al comma 7, e' sottoposta a vincolo di destinazione per attivita' di protezione civile e realizzazione di interventi urgenti e di prevenzione dei rischi in favore dei comuni richiedenti ed individuati secondo apposita graduatoria che tenga conto del livello di criticita' potenziale per singolo comune.». 14. Per l'esercizio finanziario 2017, esclusivamente per le finalita' di cui alla legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, e' autorizzata la spesa di 2.500 migliaia di euro a valere sulle assegnazioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014. 15. A sostegno ed incentivo delle unioni di comuni previste dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, e' autorizzata la spesa di 800 migliaia di euro, quale compartecipazione regionale ai contributi statali per l'anno 2017, cui si fa fronte nell'ambito dell'assegnazione annuale per l'anno 2017 di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni. I contributi sono concessi in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni da parte dell'unione a seguito della delega esclusiva delle medesime da parte di tutti i comuni aderenti.