(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1  alla  Gazzetta  Ufficiale
  della Regione Siciliana (P.I) n. 20 del 12 maggio 2017 (n. 14). 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
    Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni 
 
  1. All'art. 6 della  legge  regionale  28  gennaio  2014,  n.  5  e
successive  modifiche  e  integrazioni  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) al  comma  1  le  parole  da  «In  attuazione  delle»  fino  a
«addizionale comunale all'IRPEF» sono sostituite dalle seguenti: «Per
il triennio 2017-2019 la Regione assicura ai comuni il  trasferimento
di risorse di parte corrente pari a  340.000  migliaia  di  euro  per
l'anno 2017, e a 212.150 migliaia di euro  per  ciascuno  degli  anni
2018 e 2019.»; 
    b) il comma 2 e' abrogato; 
    c) al comma 3, le parole da «sono stabilite entro il  31  maggio»
fino a «dell'art. 2 della legge regionale 13  gennaio  2015,  n.  3,»
sono sostituite dalle parole «entro il 15 aprile di ciascun  anno  si
provvede al riparto delle assegnazioni previste dal comma 1, per  una
quota, in proporzione alla base imponibile IRPEF valida ai  fini  del
calcolo dell'addizionale  comunale  all'IRPEF  e,  per  la  rimanente
quota,». 
  2. Per effetto dell'abrogazione del comma 2 dell'art. 6 della legge
regionale n. 5/2014 e successive modifiche e  integrazioni,  tutti  i
riferimenti di legge al medesimo comma  ovvero  al  previgente  Fondo
perequativo con  lo  stesso  istituito  sono  da  intendere  riferiti
all'assegnazione di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge  regionale
n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni. 
  3. All'art. 7, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2016,  n.  3
sono soppresse le parole da «ed in 325.000 migliaia di euro»  fino  a
«medesimo articolo». Per effetto dell'abrogazione di cui al  presente
comma, tutti i riferimenti di legge all'art. 7, comma 2, della  legge
regionale n. 3/2016 sono da intendere  riferiti  all'assegnazione  di
cui al comma  1  dell'art.  6  della  legge  regionale  n.  5/2014  e
successive modifiche e integrazioni. 
  4. All'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2016,  n.  27  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' abrogato; 
    b) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
      «7-bis. Per l'esercizio finanziario 2017  a  valere  sul  Fondo
perequativo di cui al comma 2 dell'art. 6 della  legge  regionale  n.
5/2014 e successive modifiche ed  integrazioni,  la  somma  di  6.000
migliaia di euro, da iscrivere su  apposito  capitolo  di  spesa  del
bilancio della Regione  -  Dipartimento  regionale  della  protezione
civile, e' destinata quanto a 3.000 migliaia di  euro  ad  interventi
urgenti in materia di protezione civile, di cui 300 migliaia di  euro
erogati per i comuni che abbiano  dimostrato  di  avere  avuto  danni
alluvionali riconducibili al settembre 2009, e 3.000 migliaia di euro
in favore dei comuni che hanno subito danni dall'alluvione del 22, 23
e 24 gennaio  2017  e  dalle  nevicate  del  31  dicembre  2014.  Una
ulteriore quota di 500 migliaia di euro e' destinata  alle  finalita'
previste dall'art. 7, comma 13, della legge regionale 17 marzo  2016,
n. 3, da ripartire secondo  la  consistenza  demografica  di  ciascun
comune.». 
  5.  Al  comma  8  dell'art.  4  della  regionale  n.  3/2016,  come
modificato dall'art. 1, comma 11, lettera b), della  legge  regionale
n. 27/2016, dopo le parole «variazioni di bilancio per  gli  esercizi
finanziari 2017, 2018 e 2019.» sono aggiunte le parole  «In  caso  di
disponibilita' parziale delle risorse non utilizzate per le finalita'
di cui al comma 7, le autorizzazioni di  spesa  di  cui  al  presente
comma sono proporzionalmente ridotte.». 
  6. All'art. 5, comma 1, della legge regionale 28 gennaio  2014,  n.
5, le parole «per gli anni 2014, 2015 e 2016» sono  sostituite  dalle
parole «per gli anni dal 2014 al 2019». 
  7. A decorrere dall'esercizio finanziario 2017 cessano gli  effetti
prodotti dall'art. 27, comma 6, della legge  regionale  n.  3/2016  e
quelli prodotti  dall'art.  8,  comma  6,  della  legge  regionale  5
dicembre 2016, n. 24. Per gli effetti generati dal presente comma e',
conseguentemente, abrogato  il  comma  10  dell'art.  1  della  legge
regionale n. 27/2016. 
  8. Al comma 10 dell'art. 3 della legge regionale n. 27/2016 dopo la
lettera d) e' aggiunta la seguente: 
    «d-bis) per  le  unioni  di  comuni  si  provvede  esclusivamente
mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'art. 30,  comma  7,
della  legge  regionale  n.  5/2014   e   successive   modifiche   ed
integrazioni mentre la quota  complementare  rimane  a  carico  delle
stesse unioni.». 
  9. Per assicurare assistenza ai disabili gravi i comuni  destinano,
per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, il 10  per  cento  dei
trasferimenti di cui al comma 1, lettera a), sulla base degli atti di
indirizzo da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge con provvedimento del Presidente della  Regione,
su proposta dell'Assessore regionale per la  famiglia,  le  politiche
sociali e il lavoro, previo parere della VI  Commissione  legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana «Servizi sociali e sanitari». 
  10. Per le finalita' di cui alla legge regionale 11 aprile 1981, n.
61, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario  2017,  la  spesa  di
1.000 migliaia di euro a valere sulle assegnazioni di cui all'art. 6,
comma 1, della legge regionale n. 5/2014  e  successive  modifiche  e
integrazioni. 
  11. Al fine di provvedere al ripristino e alla messa  in  sicurezza
dei luoghi a seguito di eventi calamitosi straordinari,  verificatisi
nell'anno 2016, quali terremoti, incendi, caduta di cenere  lavica  o
eventi atmosferici di carattere eccezionale e  di  rilevante  portata
che hanno cagionato smottamenti, frane, esondazioni o allagamenti, e'
istituito  un  «Fondo  unico  per  gli  interventi  straordinari   di
Protezione civile» le  cui  risorse  sono  erogate  dal  Dipartimento
regionale della Protezione civile, a titolo di contributo alle  spese
sostenute dai privati per i danni subiti in conseguenza degli  eventi
calamitosi, a seguito di  specifici  sopralluoghi  e  rendicontazione
delle spese sostenute. 
  12. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro  60
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
disciplinate le modalita' attuative per la concessione del contributo
straordinario di cui al comma 11, per  il  quale  e'  autorizzata  la
spesa di 1.700 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2017,  a
valere sul Fondo di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n.
5/2014. 
  13. All'art. 1 della legge regionale  n.  27/2016,  dopo  il  comma
7-bis e' aggiunto il seguente: 
    «7-ter. Per l'esercizio finanziario 2017 la somma di 500 migliaia
di euro, a valere sulla somma complessivamente prevista al  comma  7,
e' sottoposta a vincolo di destinazione per attivita'  di  protezione
civile e realizzazione di interventi urgenti  e  di  prevenzione  dei
rischi in  favore  dei  comuni  richiedenti  ed  individuati  secondo
apposita graduatoria  che  tenga  conto  del  livello  di  criticita'
potenziale per singolo comune.». 
  14.  Per  l'esercizio  finanziario  2017,  esclusivamente  per   le
finalita' di cui alla legge regionale  26  maggio  1973,  n.  24,  e'
autorizzata la spesa  di  2.500  migliaia  di  euro  a  valere  sulle
assegnazioni di cui all'art. 6, comma 1,  della  legge  regionale  n.
5/2014. 
  15. A  sostegno  ed  incentivo  delle  unioni  di  comuni  previste
dall'art. 32 del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  e
successive modifiche ed integrazioni, e' autorizzata la spesa di  800
migliaia di euro, quale  compartecipazione  regionale  ai  contributi
statali   per   l'anno   2017,   cui   si   fa   fronte   nell'ambito
dell'assegnazione annuale per l'anno 2017 di cui all'art. 6, comma 1,
della  legge  regionale  n.  5/2014   e   successive   modifiche   ed
integrazioni. 
  I contributi sono concessi  in  relazione  all'effettivo  esercizio
associato di funzioni da parte dell'unione  a  seguito  della  delega
esclusiva delle medesime da parte di tutti i comuni aderenti.