(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
           Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 4 aprile 2018) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale  11  agosto  2009  n.  16  (Norme  per  la
costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio); 
  Considerato che l'art. 1 della legge  regionale  n.  16/2009  pone,
quale  finalita'  della  legge,  il  perseguimento,  da  parte  della
Regione, degli obiettivi di tutela della pubblica  incolumita'  e  di
riduzione del rischio sismico sul territorio regionale attraverso  la
salvaguardia della stabilita' e  della  sicurezza  delle  costruzioni
nelle zone dichiarate sismiche, nel rispetto della parte II, capo IV,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 
  Considerato peraltro che, ai sensi  dell'art.  12-bis  della  legge
regionale  n.  16/2009,  la  Regione   attua   l'accertamento   della
rispondenza alle  norme  tecniche  delle  opere  e  degli  interventi
realizzati, o non ancora conclusi,  in  violazione  delle  norme  che
disciplinano le costruzioni; 
  Rilevato che con il regolamento regionale di cui all'art. 3,  comma
3, lettera b) della legge regionale n. 16/2009, previo  parere  della
competente Commissione consiliare, la Regione disciplina sia le  fasi
procedimentali di cui al capo II che quelle di cui al  capo  III  del
Titolo I della legge regionale medesima; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art.  14  della  legge  regionale  18  giugno  2007  n.  17
(Determinazione della forma di Governo della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi  dell'art.  12
dello Statuto di autonomia); 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2018, n. 477; 
 
                              Decreta: 
 
  1.  E'  emanato  il  «Regolamento  concernente  le   modalita'   di
presentazione  e  di  trasmissione  dei  progetti   nell'ambito   dei
procedimenti di vigilanza sulla costruzione in zona sismica, ai sensi
dell'art. 3, comma 3, lettera b), della legge regionale  n.  16/2009»
nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento. 
  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI