(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 32 dell'11 aprile 2018). 
 
                          IL VICEPRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 29 aprile 2015 n. 11 (Disciplina  organica
in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), e, in
particolare, l'art. 14, comma 1 lettera k),  in  base  al  quale  con
regolamento regionale sono definiti i  criteri  e  le  modalita'  per
l'applicazione del principio di invarianza idraulica; 
  Visto l'art. 3 comma 1 lettera v) della legge regionale n.  11/2015
che definisce l'invarianza  idraulica  quale  «principio  secondo  il
quale  la  trasformazione  di  un'area  avviene  senza  provocare  un
aggravio della portata di piena del corpo  idrico  o  della  rete  di
drenaggio riceventi i deflussi originati dall'area stessa»; 
  Visto l'art. 15 comma 9 della legge regionale n. 11/2015 in base al
quale  gli  strumenti  di  pianificazione  territoriale  comunale   e
sovracomunale contengono misure  e  disposizioni  volte  a  garantire
l'invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo; 
  Richiamato il Piano  di  gestione  del  rischio  di  alluvioni  del
distretto idrografico delle alpi orientali (P.G.R.A.), approvato  con
delibera n. 1 del 3 marzo 2016 del Comitato  istituzionale  ai  sensi
dell'art.  7  del  decreto  legislativo  23  febbraio  2010,  n.   49
(Attuazione della direttiva n. 2007/60/CE relativa alla valutazione e
alla gestione dei rischi di alluvioni),  il  quale  prevede,  tra  le
misure di mitigazione non strutturali da  applicarsi  sul  territorio
distrettuale   (misure:   ITN004_2FVG_005_M21,   ITN006_2FVG_005_M21,
ITN009_2FVG_005_M21, ITR061_2FVG_005_M21 e ITI017_2FVG_005_M21),  «la
predisposizione di un regolamento per  l'applicazione  del  principio
dell'invarianza idraulica (L.R. n. 11/2015, articoli  14  e  15),  al
fine  di  limitare  i  deflussi  mediante  la  realizzazione   o   il
miglioramento dei sistemi di drenaggio naturali e artificiali»; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 506  del  9  marzo
2018, con la quale e' stato approvato in via preliminare «Regolamento
recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza
idraulica di cui  all'art.  14,  comma  1,  lettera  k)  della  legge
regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica  in  materia  di
difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)»; 
  Preso atto che il Consiglio  delle  autonomie  locali  ha  espresso
parere favorevole giusta verbale n. 19 del 20 marzo 2018; 
  Visto  il  testo  del   «Regolamento   recante   disposizioni   per
l'applicazione  del  principio  dell'invarianza  idraulica   di   cui
all'art. 14, comma 1, lettera k)  della  legge  regionale  29  aprile
2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e  di
utilizzazione delle acque)» e ritenuto di emanarlo; 
  Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n.
17; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n.  800  di  data  21
marzo 2018; 
  Dato  atto  che  il   presente   provvedimento   costituisce   fase
integrativa di efficacia  della  citata  deliberazione  della  Giunta
regionale; 
 
                              Decreta: 
 
  1.  E'   emanato   il   «Regolamento   recante   disposizioni   per
l'applicazione  del  principio  dell'invarianza  idraulica   di   cui
all'art. 14, comma 1, lettera k)  della  legge  regionale  29  aprile
2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e  di
utilizzazione  delle  acque)»,  nel  testo  che   costituisce   parte
integrante e sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                                                    Il Vicepresidente 
                                                        Bolzonello