(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 32 dell'11 aprile 2018). IL VICEPRESIDENTE Vista la legge regionale 29 aprile 2015 n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), e, in particolare, l'art. 14, comma 1 lettera k), in base al quale con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalita' per l'applicazione del principio di invarianza idraulica; Visto l'art. 3 comma 1 lettera v) della legge regionale n. 11/2015 che definisce l'invarianza idraulica quale «principio secondo il quale la trasformazione di un'area avviene senza provocare un aggravio della portata di piena del corpo idrico o della rete di drenaggio riceventi i deflussi originati dall'area stessa»; Visto l'art. 15 comma 9 della legge regionale n. 11/2015 in base al quale gli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale contengono misure e disposizioni volte a garantire l'invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo; Richiamato il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle alpi orientali (P.G.R.A.), approvato con delibera n. 1 del 3 marzo 2016 del Comitato istituzionale ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva n. 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), il quale prevede, tra le misure di mitigazione non strutturali da applicarsi sul territorio distrettuale (misure: ITN004_2FVG_005_M21, ITN006_2FVG_005_M21, ITN009_2FVG_005_M21, ITR061_2FVG_005_M21 e ITI017_2FVG_005_M21), «la predisposizione di un regolamento per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica (L.R. n. 11/2015, articoli 14 e 15), al fine di limitare i deflussi mediante la realizzazione o il miglioramento dei sistemi di drenaggio naturali e artificiali»; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 506 del 9 marzo 2018, con la quale e' stato approvato in via preliminare «Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'art. 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)»; Preso atto che il Consiglio delle autonomie locali ha espresso parere favorevole giusta verbale n. 19 del 20 marzo 2018; Visto il testo del «Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'art. 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)» e ritenuto di emanarlo; Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 800 di data 21 marzo 2018; Dato atto che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'art. 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)», nel testo che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Vicepresidente Bolzonello