(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15 dell'11 aprile 2018). IL VICEPRESIDENTE Vista la legge regionale 16 agosto 1999 n. 23 «Disciplina di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi»; Visto in particolare l'art. 15, commi 3 e 3-bis della legge regionale 23/1999 che autorizza la Regione a promuovere iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo, con particolare riferimento all'organizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento sulla raccolta e di addestramento dei cani utilizzati nella stessa, nonche' ad erogare contributi alle associazione dei tartufai secondo criteri e modalita' stabiliti da apposito regolamento regionale nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di stato; Visto il proprio decreto 25 maggio 2007 n. 0153/Pres., con cui e' stato emanato il «Regolamento recante criteri e modalita' per il riconoscimento delle associazioni dei tartufai di cui all'art. 9, comma 1-bis della citata legge regionale 23/1999»; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis; Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2018, n. 629; Dato atto che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2018, n. 629; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi alle associazioni dei tartufai, in attuazione all'art. 15, comma 3-bis della legge regionale 16 agosto 1999 n. 23 Disciplina di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. BOLZONELLO