(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 9 maggio 2018). IL VICEPRESIDENTE Vista la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 «Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria» ed, in particolare: l'art. 48, comma 1, che prevede che con regolamento regionale sono stabiliti i requisiti, i criteri e le evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie e per l'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie specifici per le diverse tipologie di struttura; l'art. 49, comma 1, che prevede che «Con regolamento regionale sono stabiliti i requisiti ulteriori di qualificazione rispetto a quelli stabiliti ai sensi dell'art. 48, nonche' ai sensi dell'atto di intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012»; Richiamato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1, legge 23 ottobre 1992, n. 421» che prevede, agli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater, l'autorizzazione per la realizzazione di strutture e l'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie, nonche' l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla loro funzionalita' rispetto agli indirizzi di programmazione regionale; Visto il «Regolamento di modifica del regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento dei soggetti che svolgono l'attivita' di trasporto sanitario, in attuazione dell'art. 16 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 19/2017», predisposto dalla direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia e ritenuto di emanarlo; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 949, del 20 aprile 2018; Dato atto che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale n. 949, del 20 aprile 2018; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica al regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento dei soggetti che svolgono l'attivita' di trasporto sanitario, in attuazione all'art. 16 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 19/2017», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. BOLZONELLO