(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 9 maggio 2018). 
 
                          IL VICEPRESIDENTE 
 
  Vista  la  legge  regionale  16  ottobre  2014,  n.  17   «Riordino
dell'assetto istituzionale e  organizzativo  del  servizio  sanitario
regionale  e  norme  in  materia  di   programmazione   sanitaria   e
socio-sanitaria» ed, in particolare: 
      l'art. 48, comma 1, che prevede che con  regolamento  regionale
sono  stabiliti  i  requisiti,  i  criteri  e  le   evidenze   minimi
strutturali, tecnologici e  organizzativi  per  la  realizzazione  di
strutture sanitarie e socio-sanitarie e per l'esercizio di  attivita'
sanitarie e socio-sanitarie specifici per  le  diverse  tipologie  di
struttura; 
      l'art. 49, comma 1, che prevede che «Con regolamento  regionale
sono stabiliti i requisiti ulteriori  di  qualificazione  rispetto  a
quelli stabiliti ai sensi dell'art. 48, nonche' ai sensi dell'atto di
intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012»; 
  Richiamato  il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,
«Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art.  1,
legge 23 ottobre 1992, n. 421»  che  prevede,  agli  articoli  8-bis,
8-ter e 8-quater, l'autorizzazione per la realizzazione di  strutture
e l'esercizio  di  attivita'  sanitarie  e  socio-sanitarie,  nonche'
l'accreditamento   istituzionale   delle   strutture   sanitarie    e
socio-sanitarie  pubbliche  e  private,  subordinatamente  alla  loro
rispondenza ai requisiti ulteriori  di  qualificazione  e  alla  loro
funzionalita' rispetto agli indirizzi di programmazione regionale; 
  Visto il «Regolamento di modifica del regolamento per  il  rilascio
dell'autorizzazione e dell'accreditamento dei soggetti  che  svolgono
l'attivita' di trasporto sanitario, in attuazione dell'art. 16  della
legge regionale 20 febbraio 1995, n.  12,  emanato  con  decreto  del
Presidente della Regione n.  19/2017»,  predisposto  dalla  direzione
centrale salute, integrazione socio-sanitaria,  politiche  sociali  e
famiglia e ritenuto di emanarlo; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia; 
  Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n.
17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale  n.  949,  del  20
aprile 2018; 
  Dato  atto  che  il   presente   provvedimento   costituisce   fase
integrativa di efficacia  della  citata  deliberazione  della  Giunta
regionale n. 949, del 20 aprile 2018; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento di modifica  al  regolamento  per  il
rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento dei  soggetti  che
svolgono l'attivita' di trasporto sanitario, in  attuazione  all'art.
16 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, emanato con decreto
del Presidente della Regione n.  19/2017»,  nel  testo  allegato  che
costituisce   parte   integrante   e   sostanziale    del    presente
provvedimento. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                             BOLZONELLO