(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Autonoma  Valle
                   d'Aosta n. 10 del 6 marzo 2018) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
               Soppressione del sistema previdenziale 
                      dei consiglieri regionali 
 
  1.  Per  i  consiglieri  regionali  eletti  a  decorrere  dalla  XV
legislatura, e' soppresso il sistema previdenziale di cui alla  legge
regionale 8 settembre 1999, n. 28  (Interventi  per  il  contenimento
della spesa in  materia  di  previdenza  dei  consiglieri  regionali.
Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla
legge regionale  21  agosto  1995,  n.  33  (Norme  sulle  indennita'
spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e  sulla  previdenza
dei consiglieri regionali)). Sono, conseguentemente, soppressi: 
    a)  la  trattenuta  obbligatoria,  a   carico   del   consigliere
regionale, di cui all'art. 3,  comma  1,  della  legge  regionale  21
agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennita' spettanti  ai  membri  del
Consiglio  e  della  Giunta  e  sulla  previdenza   dei   consiglieri
regionali); 
    b) i contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale  di
cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della l.r. 28/1999. 
  2. Per i percettori di prestazioni  previdenziali  ai  sensi  della
l.r.  33/1995  e  della  l.r.  28/1999,  nonche'  per  i  consiglieri
regionali di legislature antecedenti alla XV che  hanno  maturato  il
diritto alle prestazioni  previdenziali,  ma  che  non  hanno  ancora
raggiunto il limite di eta' o che non  le  percepiscono  ancora  alla
data di entrata in vigore della  presente  legge,  si  continuano  ad
applicare le disposizioni di cui  alle  leggi  regionali  in  materia
vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge,  come
integrate  dalla  stessa.  In  caso  di  rielezione  successiva,   la
posizione  contributiva  del  consigliere  rieletto,  stante   quanto
previsto dal  comma  1,  rimane  quella  maturata  nelle  legislature
precedenti alla XV, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2.