(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 10 del 6 marzo 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Soppressione del sistema previdenziale dei consiglieri regionali 1. Per i consiglieri regionali eletti a decorrere dalla XV legislatura, e' soppresso il sistema previdenziale di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali)). Sono, conseguentemente, soppressi: a) la trattenuta obbligatoria, a carico del consigliere regionale, di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali); b) i contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della l.r. 28/1999. 2. Per i percettori di prestazioni previdenziali ai sensi della l.r. 33/1995 e della l.r. 28/1999, nonche' per i consiglieri regionali di legislature antecedenti alla XV che hanno maturato il diritto alle prestazioni previdenziali, ma che non hanno ancora raggiunto il limite di eta' o che non le percepiscono ancora alla data di entrata in vigore della presente legge, si continuano ad applicare le disposizioni di cui alle leggi regionali in materia vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, come integrate dalla stessa. In caso di rielezione successiva, la posizione contributiva del consigliere rieletto, stante quanto previsto dal comma 1, rimane quella maturata nelle legislature precedenti alla XV, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2.