(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15 dell'11 aprile 2018) IL VICEPRESIDENTE Visto l'art. 5, comma 4, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 «Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale», che dispone che, al fine di assicurare adeguata uniformita' sul territorio regionale, la Regione, nel rispetto delle leggi dello Stato, individua con apposito regolamento i requisiti di onorabilita' dei volontari e i compiti ad essi demandati; Visto l'art. 5, comma 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, che dispone che i volontari siano iscritti in un elenco regionale articolato su sezioni comunali, istituito con regolamento regionale; Visto il «Regolamento recante norme sui "volontari per la sicurezza", in attuazione dell'art. 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)» emanato con proprio decreto 12 gennaio 2010, n. 03/Pres.; Considerato che l'art. 9, comma 39, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 «Legge collegata alla manovra di bilancio 2018 - 2020» ha apportato numerose modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 9/2009; Atteso che l'art. 9, comma 40, della legge regionale n. 44/2017, prevede che la Regione adegui il regolamento recante norme sui «volontari per la sicurezza», emanato con proprio decreto 12 gennaio 2010, n. 03/Pres., alle disposizioni di cui al comma 39, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; Visto l'art. 10 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, che prevede che la polizia locale sia organizzata esclusivamente in corpi e non piu' in servizi; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 414 del 2 marzo 2018 di approvazione in via preliminare, del «Regolamento recante norme sui volontari per la sicurezza, in attuazione dell'art. 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)»; Acquisiti i pareri del Consiglio delle autonomie locali, della seduta del 12 marzo 2018, e della V Commissione consiliare permanente, della seduta del 15 marzo 2018; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 639 del 19 marzo 2018; Dato atto che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale n. 639 del 19 marzo 2018; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante norme sui volontari per la sicurezza, in attuazione dell'art. 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. BOLZONELLO