(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
          Friuli-Venezia Giulia n. 15 dell'11 aprile 2018) 
 
                          IL VICEPRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 5, comma 4, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9
«Disposizioni in materia di  politiche  di  sicurezza  e  ordinamento
della polizia  locale»,  che  dispone  che,  al  fine  di  assicurare
adeguata  uniformita'  sul  territorio  regionale,  la  Regione,  nel
rispetto delle leggi dello Stato, individua con apposito  regolamento
i requisiti di  onorabilita'  dei  volontari  e  i  compiti  ad  essi
demandati; 
  Visto l'art. 5, comma 5, della legge regionale 29 aprile  2009,  n.
9, che dispone che i volontari siano iscritti in un elenco  regionale
articolato su sezioni comunali, istituito con regolamento regionale; 
  Visto  il  «Regolamento  recante  norme  sui  "volontari   per   la
sicurezza", in attuazione dell'art. 5,  commi  4  e  5,  della  legge
regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di  politiche
di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)» emanato con proprio
decreto 12 gennaio 2010, n. 03/Pres.; 
  Considerato che l'art.  9,  comma  39,  della  legge  regionale  28
dicembre 2017, n. 44 «Legge collegata alla manovra di bilancio 2018 -
2020»  ha  apportato  numerose  modifiche  all'art.  5  della   legge
regionale n. 9/2009; 
  Atteso che l'art. 9, comma 40, della legge  regionale  n.  44/2017,
prevede che la  Regione  adegui  il  regolamento  recante  norme  sui
«volontari per la sicurezza», emanato con proprio decreto 12  gennaio
2010, n. 03/Pres., alle disposizioni di cui al comma  39,  entro  tre
mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; 
  Visto l'art. 10 della legge regionale 29 aprile  2009,  n.  9,  che
prevede che la polizia locale sia organizzata esclusivamente in corpi
e non piu' in servizi; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 414  del  2  marzo
2018 di approvazione in via  preliminare,  del  «Regolamento  recante
norme sui volontari per la  sicurezza,  in  attuazione  dell'art.  5,
commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni
in materia di politiche di  sicurezza  e  ordinamento  della  polizia
locale)»; 
  Acquisiti i pareri del  Consiglio  delle  autonomie  locali,  della
seduta  del  12  marzo  2018,  e  della  V   Commissione   consiliare
permanente, della seduta del 15 marzo 2018; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (testo  unico  delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso); 
  Visto l'art. 42  dello  statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n.
17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta  regionale  n.  639  del  19
marzo 2018; 
  Dato  atto  che  il   presente   provvedimento   costituisce   fase
integrativa di efficacia  della  citata  deliberazione  della  Giunta
regionale n. 639 del 19 marzo 2018; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento recante norme sui  volontari  per  la
sicurezza, in attuazione dell'art.  5,  commi  4  e  5,  della  legge
regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di  politiche
di sicurezza e ordinamento della polizia locale)» nel testo  allegato
che  costituisce  parte  integrante  e   sostanziale   del   presente
provvedimento. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                             BOLZONELLO