(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 17 del 18 maggio 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge: (Omissis) IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto; Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella societa' Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella societa' Sviluppo Toscana s.p.a.); Visto il parere istituzionale obbligatorio favorevole, espresso dalla Prima Commissione nella seduta del 20 marzo 2018; Considerato quanto segue: 1. Al fine di razionalizzare le modalita' di finanziamento delle societa' in house della Regione Toscana, sono introdotte nelle leggi istitutive disposizioni analoghe in relazione alla tipologia di attivita' svolte; 2. Al fine di differenziare le modalita' di finanziamento delle attivita' istituzionali delle societa' in house e' riformulato l'oggetto sociale distinguendo fra attivita' istituzionali a carattere continuativo e attivita' istituzionali a carattere non continuativo; 3. Le attivita' istituzionali a carattere continuativo hanno rilevanza strategica, sono indefettibili per la Regione e sono pertanto affidate alle societa' in house in quanto soggetti in grado di garantire elevato livello delle professionalita' impiegate, terzieta', affidabilita', continuita' amministrativa; tali attivita' sono finanziate in maniera stabile mediante un contributo annuale il cui ammontare e' fissato in legge di bilancio a copertura dei costi che concorrono direttamente e indirettamente al loro svolgimento; 4. Per le attivita' istituzionali a carattere non continuativo e' previsto il finanziamento mediante la corresponsione di un compenso sulla base delle tariffe fissate nel piano di attivita'; 5. E' necessario prevedere l'entrata in vigore anticipata della presente legge in considerazione dell'urgenza a provvedere ad alcuni adempimenti connessi alla vita della societa', quali la rideterminazione del compenso dell'amministratore unico, secondo le nuove regole in vista della nomina dello stesso; Approva la presente legge: Art. 1 Oggetto sociale. Modifiche all'art. 2 della l.r. 28/2008 1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella societa' Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella societa' Sviluppo Toscana s.p.a.) e' sostituito dal seguente: «1. La societa' Sviluppo Toscana s.p.a. opera prevalentemente a supporto della Regione e degli enti dipendenti, nel rispetto dei requisiti della legislazione comunitaria in materia di «in house providing», nel quadro delle politiche di programmazione regionale ed ha il seguente oggetto sociale: a) progettazione e attuazione dei programmi e progetti comunitari di interesse regionale; b) consulenza e assistenza per la programmazione in materia di incentivi alle imprese, monitoraggio e valutazione; c) gestione e controllo di fondi e istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, strumenti di carattere finanziario ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario alle imprese e agli enti pubblici; d) funzioni di organismo intermedio responsabile delle attivita' di gestione, controllo e pagamento del programma operativo regionale (POR) del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo 2014 - 2020, di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; e) collaborazione alla progettazione e attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitivita' del sistema imprenditoriale toscano, ivi comprese azioni di trasferimento tecnologico e di valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica; f) supporto a progetti di investimento e di sviluppo territoriale, ivi comprese azioni di internazionalizzazione; g) sostegno tecnico-operativo ad iniziative ed attivita' rivolte alla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e sociale delle comunita' locali regionali, nel quadro di programmi di committenza pubblica regionale; h) informatizzazione e manutenzione evolutiva del sistema di gestione e controllo del POR FESR 2014 - 2020; i) informatizzazione e manutenzione evolutiva dei protocolli di colloquio tra i Sistemi informativi regionali per la gestione degli aiuti di stato e il Sistema del Registro nazionale aiuti di cui all'art. 52, comma 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).».