(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 18  del
                           23 maggio 2018) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di
nomine e designazioni e di rinnovo  degli  organi  amministrativi  di
competenza della Regione); 
  Vista la nota del 17 aprile 2018 con cui la  Commissione  regionale
per  le  pari  opportunita'  ha   comunicato   di   aver   rinunciato
all'espressione del parere obbligatorio; 
  Considerato quanto segue: 
    1. Al fine di rendere disponibili per le nomine e designazioni di
competenza  regionale  professionalita'  a  cui  risulta  attualmente
preclusa, dalla formulazione del combinato disposto dei commi 4  e  5
dell'art. 13 della legge regionale n. 5/2008, un'ulteriore nomina  ad
incarichi che abbiano gia' ricoperto per designazione di altri  enti,
si rende necessario, in relazione all'ipotesi disciplinata dai  commi
citati, specificare che non devono essere computati i mandati  svolti
da uno stesso soggetto nella medesima carica, quando la  designazione
proviene da soggetti esterni alla Regione; 
    2.  Per  poter  provvedere   tempestivamente   agli   adempimenti
successivi, e' opportuno disporre stabilire l'entrata in vigore della
presente legge il giorno successivo alla data  di  pubblicazione  sul
Bollettino ufficiale della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
            Limitazioni per l'esercizio degli incarichi. 
        Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 5/2008 
 
  1. Il comma 5 dell'art. 13 della legge regionale 8  febbraio  2008,
n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e  di  rinnovo  degli
organi amministrativi di competenza della Regione), e' sostituito dal
seguente: 
  «5. Ai fini del comma 4, si  considerano  anche  i  mandati  svolti
prima dell'entrata in vigore della presente legge. Non si considerano
i mandati svolti a seguito di  nomina  o  designazione  da  parte  di
soggetti diversi dalla Regione.».