(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna  n.
  188 del 25 giugno 2018 - Parte Prima) 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
 
                               Art. 1 
 
      Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 5 del 2013 
 
  1. Nel comma 2-bis dell'art. 6 della legge regionale 4 luglio 2013,
n. 5 (Norme per  il  contrasto,  la  prevenzione,  la  riduzione  del
rischio della dipendenza  dal  gioco  d'azzardo  patologico,  nonche'
delle problematiche e delle  patologie  correlate)  le  parole  «Sono
vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle  sale  scommesse,  di
cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge,
nonche' la nuova installazione di apparecchi per il  gioco  d'azzardo
lecito di cui all'art. 110, comma 6,  del  regio  decreto  18  giugno
1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle  leggi  di  pubblica
sicurezza)» sono sostituite dalle parole: «Sono  vietati  l'esercizio
delle sale da gioco e delle sale scommesse di cui  agli  articoli  1,
comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, i punti di  raccolta
delle scommesse (c.d. corner) di cui all'art. 38, commi 2  e  4,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223  (Disposizioni  urgenti  per  il
rilancio  economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di entrate e di contrasto all'evasione  fiscale),  nonche'  la  nuova
installazione di apparecchi per il  gioco  d'azzardo  lecito  di  cui
all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931.». 
  2. Dopo il comma 2-quater dell'art. 6 della legge  regionale  n.  5
del 2013 e' aggiunto il seguente: 
  «2-quinquies. In considerazione del particolare  valore  turistico,
sportivo, culturale e ricreativo degli ippodromi, le disposizioni  di
cui al comma 2-bis non si applicano agli  sportelli  e  ai  picchetti
degli allibratori all'interno  degli  ippodromi,  limitatamente  alle
scommesse relative alle corse dei cavalli nelle giornate  in  cui  si
svolge il programma di corse dell'ippodromo.». 
  3. Dopo il comma 2-quinquies dell'art. 6 della legge regionale n. 5
del 2013 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-sexies. E' vietata la nuova installazione di apparecchi  per  il
gioco d'azzardo lecito di  cui  all'art.  110,  comma  6,  del  regio
decreto n. 773 del 1931, in immobili  concessi  da  enti  pubblici  a
terzi in locazione, in  comodato,  in  uso,  o  a  qualunque  diverso
titolo, anche gratuito, per fini sociali ed  aggregativi  rivolti  ad
anziani,  a  soggetti  minori  dei  diciotto  anni   o   a   soggetti
appartenenti a categorie protette. 
  2-septies.  Per  le  violazioni   alle   disposizioni   finalizzate
all'osservanza  del  divieto  di  cui  ai  commi  2-bis  e  2-sexies,
contenute nella presente legge e nelle relative  norme  d'attuazione,
si applicano le seguenti sanzioni: 
    a) l'inosservanza del divieto di prosecuzione delle attivita'  ai
sensi  del  comma  2-bis  e'  punita,  oltre  che  con  la   chiusura
dell'esercizio, con l'applicazione  di  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 5.000,00 a 9.000,00 euro; 
    b)  l'inosservanza  del  divieto  di   nuova   installazione   di
apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art.  110,  comma
6, del regio decreto n. 773 del 1931, ai  sensi  dei  commi  2-bis  e
2-sexies, nonche' delle ipotesi ad esse equiparate ai sensi del comma
2-ter,  comporta  l'applicazione  di  una   sanzione   amministrativa
pecuniaria di 9.000,00 euro per ogni apparecchio e  la  chiusura  del
medesimo mediante sigilli; nel caso di reiterazione della violazione,
si applica  altresi'  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
sospensione  temporanea  dell'esercizio  dell'attivita'  da  dieci  a
sessanta giorni; 
    c) l'inosservanza delle limitazioni di cui al  comma  2-quinquies
e'  punita  con  l'applicazione  di   una   sanzione   amministrativa
pecuniaria da 1.000,00 a 3.000,00 euro; 
    d)  la  violazione  di  ogni   altra   prescrizione   finalizzata
all'osservanza dei divieti di cui ai commi 2-bis e 2-sexies contenuta
nella normativa attuativa e nei regolamenti comunali  e'  punita  con
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00  a
600,00 euro. 
  2-octies. Le sanzioni amministrative pecuniarie  di  cui  al  comma
2-septies  sono  applicate  dal  Comune  sul  cui  territorio   viene
accertata l'infrazione, secondo le  procedure  definite  dalla  legge
regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina  dell'applicazione  delle
sanzioni amministrative di competenza regionale).».