(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 24 del 13 giugno 2018) 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
(Omissis). 
 
  Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo  unico  della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro); 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R  (Regolamento  di  esecuzione
della legge regionale 26  luglio  2002,  n.  32  «Testo  unico  della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro»); 
  Visto il parere del comitato di direzione,  espresso  nella  seduta
del 19 aprile 2018; 
  Visto il parere della competente  struttura  di  cui  all'art.  17,
comma 4 del regolamento interno  della  Giunta  regionale  19  luglio
2016, n. 5; 
  Vista la preliminare deliberazione  di  adozione  dello  schema  di
regolamento del 7 maggio 2018; 
  Visto il parere favorevole del Consiglio  delle  autonomie  locali,
espresso nella seduta del 25 maggio 2018; 
  Visto il parere favorevole della  seconda  commissione  consiliare,
espresso nella seduta del 29 maggio 2018; 
  Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art.
17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19  luglio
2016, n. 5; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale  4  giugno  2018,  n.
593; 
  Considerato quanto segue: 
    1. e' opportuno  razionalizzare  il  processo  di  programmazione
dell'offerta formativa e dimensionamento  della  rete  scolastica  al
fine di valorizzare il ruolo delle conferenze zonali per l'educazione
e istruzione quali soggetti capaci  di  coordinare  le  istanze  e  i
fabbisogni provenienti dal territorio; 
    2. e' opportuno valorizzare il ruolo della Regione attraverso  la
definizione di indirizzi finalizzati a rendere omogenea l'offerta  di
istruzione sul territorio; 
    3. non si ritiene piu' necessaria  la  previsione  di  interventi
finanziari diretti, sostitutivi di quelli statali, volti a supportare
l'ampliamento dell'offerta formativa del la scuola statale del  primo
ciclo  di  istruzione,  come  avvenuto  in  passato  per  le  sezioni
aggiuntive della scuola dell'infanzia, anche in considerazione  della
conferma da parte dello stato delle suddette sezioni; 
    4. in materia di formazione professionale, e' opportuno  ampliare
le categorie di soggetti che possono ricoprire il ruolo di presidenti
delle  commissioni  stesse,  con  le  modalita'  previste   dall'art.
66-decies, comma 4 del d.p.g.r. 47/R/2003. 
  Si approva il presente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                      Istituzioni scolastiche. 
          Sostituzione dell'art. 37 del d.p.g.r. 47/R/2003 
 
  1. L'art. 37 del regolamento emanato  con  decreto  del  Presidente
della Giunta  Regionale  8  agosto  2003,  n.  47/R  (Regolamento  di
esecuzione della legge 26 luglio  2002,  n.  32  «Testo  unico  della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro») e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 37 (Istituzioni scolastiche). - 1. Le istituzioni scolastiche
autonome  trasmettono  alla  conferenza  zonale  per  l'educazione  e
l'istruzione di cui all'art. 6-ter della legge regionale 32/2002,  di
seguito conferenza  zonale,  ovvero  alla  provincia  e  alla  citta'
metropolitana secondo le rispettive competenze, proposte in ordine  a
tutti gli aspetti inerenti la programmazione dell'offerta formativa e
del dimensionamento della rete scolastica.».