(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13 giugno 2018) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis). Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione; Visto l'art. 42 dello Statuto; Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro); Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro»); Visto il parere del comitato di direzione, espresso nella seduta del 19 aprile 2018; Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5; Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 7 maggio 2018; Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 25 maggio 2018; Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 29 maggio 2018; Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5; Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2018, n. 593; Considerato quanto segue: 1. e' opportuno razionalizzare il processo di programmazione dell'offerta formativa e dimensionamento della rete scolastica al fine di valorizzare il ruolo delle conferenze zonali per l'educazione e istruzione quali soggetti capaci di coordinare le istanze e i fabbisogni provenienti dal territorio; 2. e' opportuno valorizzare il ruolo della Regione attraverso la definizione di indirizzi finalizzati a rendere omogenea l'offerta di istruzione sul territorio; 3. non si ritiene piu' necessaria la previsione di interventi finanziari diretti, sostitutivi di quelli statali, volti a supportare l'ampliamento dell'offerta formativa del la scuola statale del primo ciclo di istruzione, come avvenuto in passato per le sezioni aggiuntive della scuola dell'infanzia, anche in considerazione della conferma da parte dello stato delle suddette sezioni; 4. in materia di formazione professionale, e' opportuno ampliare le categorie di soggetti che possono ricoprire il ruolo di presidenti delle commissioni stesse, con le modalita' previste dall'art. 66-decies, comma 4 del d.p.g.r. 47/R/2003. Si approva il presente regolamento: Art. 1 Istituzioni scolastiche. Sostituzione dell'art. 37 del d.p.g.r. 47/R/2003 1. L'art. 37 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro») e' sostituito dal seguente: «Art. 37 (Istituzioni scolastiche). - 1. Le istituzioni scolastiche autonome trasmettono alla conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione di cui all'art. 6-ter della legge regionale 32/2002, di seguito conferenza zonale, ovvero alla provincia e alla citta' metropolitana secondo le rispettive competenze, proposte in ordine a tutti gli aspetti inerenti la programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica.».