(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 25 del 20 giugno 2018) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, e l'art. 123 della Costituzione; 
  Visto l'art. 4 dello Statuto; 
  Vista  la  legge  regionale  3  aprile  2015,  n.  42  (Istituzione
dell'Osservatorio regionale della legalita'); 
 
Considerato quanto segue: 
  1. E' necessario prevedere un  adeguato  strumento  di  valutazione
dell'Osservatorio regionale della legalita'. Al fine di monitorare il
processo di  attuazione,  in  particolare  nella  fase  iniziale,  e'
pertanto  necessario  l'inserimento  di   una   clausola   valutativa
all'interno  della  l.r.  42/2015  che  monitori   il   processo   di
costituzione e le  eventuali  criticita'  emerse  in  fase  di  prima
attuazione. Oltre a cio', risulta necessario prevedere l'invio di una
relazione, con cadenza triennale, le cui informazioni siano  utili  a
valutare  i  risultati  raggiunti  e  le  eventuali  criticita'   che
dovessero emergere durante l'attuazione dell'intervento; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
 
                               Art. 1 
 
                        Clausola valutativa. 
           Inserimento dell'art. 3-bis nella l.r. 42/2015 
 
  1. Dopo l'art. 3  della  legge  regionale  3  aprile  2015,  n.  42
(Istituzione  dell'Osservatorio  regionale   della   legalita'),   e'
inserito il seguente: 
    «Art. 3-bis (Clausola valutativa). - 1. Il comitato di  indirizzo
dell'Osservatorio invia,  con  cadenza  triennale,  alla  commissione
consiliare  competente  per  materia  una  relazione  contenente,  in
particolare, le  seguenti  informazioni:  a)  l'attivita'  svolta  in
materia di raccolta delle informazioni, di condivisione dei risultati
con  gli  altri  operatori  del  settore  e  l'avvio  di   forme   di
collaborazione, ai sensi di quanto disposto all'articolo 1, comma  2,
e all'articolo 2, comma 2; b) lo stato di attuazione della rete degli
osservatori  regionali  della  legalita',  secondo  quando  stabilito
all'articolo 3, comma 1; c) le eventuali criticita' emerse in sede di
attuazione.».