(Pubblicata nl Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Toscana  n.  23
                         dell'8 giugno 2018) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello statuto; 
  Vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57  (Disposizioni  per
il gioco  consapevole  e  per  la  prevenzione  del  gioco  d'azzardo
patologico); 
  Vista la legge regionale 23  gennaio  2018,  n.  4  (Prevenzione  e
contrasto delle dipendenze da gioco d'azzardo  patologico.  Modifiche
alla legge regionale n. 57/2013); 
  Considerato quanto segue: 
    1.  e'  necessario,  in  conformita'  al  principio  della  leale
collaborazione istituzionale, riformulare il punto  3  del  preambolo
della legge regionale n. 57/2013, come sostituito dall'art. 2,  comma
2,  della  legge  regionale  n.  4/2018,  per  una  piu'  appropriata
esplicitazione delle potesta' esercitabili dalla Regione  in  materia
di  giochi  leciti  ai  sensi  della  giurisprudenza  costituzionale,
recependo le  osservazioni  formulate  dal  Governo  nell'ambito  del
procedimento di controllo della legge regionale n. 4/2018  svolto  ai
sensi dell'art. 127 della Costituzione. 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
          Competenza delle regioni. Modifiche al preambolo 
                  della legge regionale n. 57/2013 
 
  1. Il punto 3 del preambolo della legge regionale 18 ottobre  2013,
n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del
gioco d'azzardo patologico), e' sostituito dal seguente: 
  «3. La Corte costituzionale con le sentenze 10  novembre  2011,  n.
300 e 11 maggio  2017,  n.  108,  ha  riconosciuto  alle  regioni  la
possibilita' di legiferare in materia di regolamentazione dei  giochi
leciti, al fine  di  tutelare  categorie  di  persone  socialmente  a
rischio e per la prevenzione della ludopatia;». 
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 30 maggio 2018 
 
                                ROSSI 
 
  (Omissis).