(Pubblicata nl Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 23 dell'8 giugno 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello statuto; Vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico); Vista la legge regionale 23 gennaio 2018, n. 4 (Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d'azzardo patologico. Modifiche alla legge regionale n. 57/2013); Considerato quanto segue: 1. e' necessario, in conformita' al principio della leale collaborazione istituzionale, riformulare il punto 3 del preambolo della legge regionale n. 57/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 4/2018, per una piu' appropriata esplicitazione delle potesta' esercitabili dalla Regione in materia di giochi leciti ai sensi della giurisprudenza costituzionale, recependo le osservazioni formulate dal Governo nell'ambito del procedimento di controllo della legge regionale n. 4/2018 svolto ai sensi dell'art. 127 della Costituzione. Approva la presente legge: Art. 1 Competenza delle regioni. Modifiche al preambolo della legge regionale n. 57/2013 1. Il punto 3 del preambolo della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico), e' sostituito dal seguente: «3. La Corte costituzionale con le sentenze 10 novembre 2011, n. 300 e 11 maggio 2017, n. 108, ha riconosciuto alle regioni la possibilita' di legiferare in materia di regolamentazione dei giochi leciti, al fine di tutelare categorie di persone socialmente a rischio e per la prevenzione della ludopatia;». La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 30 maggio 2018 ROSSI (Omissis).