(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 23 dell'8 giugno 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis); IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), dello statuto; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183); Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e, in particolare, l'art. 1, commi da 793 a 799; Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro); Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2016) e, in particolare, il capo II; Visto il parere favorevole espresso dal consiglio delle autonomie locali nella seduta del 25 maggio 2018; Considerato quanto segue: 1. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 793 a 799, della legge n. 205/2017, prevedono il completamento della transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e il contestuale consolidamento delle relative attivita' a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo n. 150/2015, da effettuarsi entro la data del 30 giugno 2018. 2. Il processo riorganizzativo del mercato del lavoro viene completato con l'istituzione, in via definitiva, dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI, introdotta con legge regionale 14 ottobre 2014, n. 59, la cui attuazione era stata sospesa dall'art. 30, comma 2, della legge regionale n. 82/2015 nelle more della definizione dell'assetto delle competenze istituzionali in materia di lavoro a livello nazionale. 3. Sono di conseguenza trasferite all'ARTI le risorse umane, cosi' come definite dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge regionale n. 82/2015, nonche' le risorse strumentali e finanziarie. 4. Al personale dell'ARTI, ente dipendente della regione, si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali e al personale a tempo determinato risultante dalle convenzioni di cui al punto 3 si applicano inoltre le procedure di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 796, della legge n. 205/2017. 5. Gli uffici comuni tra province, citta' metropolitana e regione, che attualmente esercitano funzioni in materia di mercato del lavoro, istituiti ai sensi dell'art. 28, comma 4-ter, della legge regionale n. 82/2015 per la gestione della fase transitoria, cessano la propria attivita' contestualmente alla data di costituzione dell'ARTI. 6. Viene disciplinato il subentro nelle partecipazioni societarie connesse all'esercizio delle funzioni in materia di mercato del lavoro, che riguarda unicamente le quote detenute dalla Provincia di Prato nella societa' F.I.L. S.r.l - Formazione innovazione lavoro, con norme di garanzia gia' adottate in occasione del riordino delle funzioni di cui alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali n. 32/2002, n. 67/2003, n. 41/2005, n. 68/2011, n. 65/2014). 7. In considerazione del termine ravvicinato per il trasferimento del personale, e' necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Approva la presente legge: Art. 1 Il sistema regionale per l'impiego. Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale n. 32/2002 1. L'art. 20 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), e' sostituito dal seguente: «Art. 20 (Il sistema regionale per l'impiego). - 1. Il sistema regionale per l'impiego e' costituito dalla rete delle strutture organizzate ai sensi del presente capo per il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 19 e per la gestione dei relativi servizi. 2. I servizi e le misure di politica attiva del lavoro sono definiti dall'art. 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183). 3. Fanno parte del sistema regionale per l'impiego i centri per l'impiego costituiti ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 150/2015.».