(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Toscana  n.  23
                         dell'8 giugno 2018) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
  (Omissis); 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), dello statuto; 
  Visto  il  decreto  legislativo   14   settembre   2015,   n.   150
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1,  comma  3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183); 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n.  205  (Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020) e, in particolare, l'art. 1, commi da 793 a 799; 
  Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo  unico  della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro); 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82  (Disposizioni  di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per  l'anno
2016) e, in particolare, il capo II; 
  Visto il parere favorevole espresso dal consiglio  delle  autonomie
locali nella seduta del 25 maggio 2018; 
 
                             Considerato 
                            quanto segue: 
 
  1. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi da  793  a  799,  della
legge n. 205/2017, prevedono il completamento  della  transizione  in
capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche
attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego  e  il
contestuale consolidamento delle relative attivita' a supporto  della
riforma  delle  politiche  attive  del  lavoro  di  cui  al   decreto
legislativo n. 150/2015, da effettuarsi entro la data del  30  giugno
2018. 
  2.  Il  processo  riorganizzativo  del  mercato  del  lavoro  viene
completato  con  l'istituzione,  in  via   definitiva,   dell'Agenzia
regionale toscana per l'impiego (ARTI, introdotta con legge regionale
14 ottobre 2014, n. 59, la cui attuazione era stata sospesa dall'art.
30, comma 2, della  legge  regionale  n.  82/2015  nelle  more  della
definizione dell'assetto delle competenze istituzionali in materia di
lavoro a livello nazionale. 
  3. Sono di conseguenza trasferite all'ARTI le risorse umane,  cosi'
come definite dalle convenzioni  stipulate  ai  sensi  dell'art.  28,
comma 1,  della  legge  regionale  n.  82/2015,  nonche'  le  risorse
strumentali e finanziarie. 
  4. Al  personale  dell'ARTI,  ente  dipendente  della  regione,  si
applica il contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto
funzioni locali e al personale a tempo determinato  risultante  dalle
convenzioni di cui al punto 3 si applicano inoltre  le  procedure  di
stabilizzazione  di  cui  all'art.  1,  comma  796,  della  legge  n.
205/2017. 
  5. Gli uffici comuni tra province, citta' metropolitana e  regione,
che attualmente esercitano funzioni in materia di mercato del lavoro,
istituiti ai sensi dell'art. 28, comma 4-ter, della  legge  regionale
n. 82/2015 per la gestione della fase transitoria, cessano la propria
attivita' contestualmente alla data di costituzione dell'ARTI. 
  6. Viene disciplinato il subentro nelle  partecipazioni  societarie
connesse all'esercizio delle  funzioni  in  materia  di  mercato  del
lavoro, che riguarda unicamente le quote detenute dalla Provincia  di
Prato nella societa' F.I.L. S.r.l -  Formazione  innovazione  lavoro,
con norme di garanzia gia' adottate in occasione del  riordino  delle
funzioni di cui alla legge regionale 3 marzo 2015,  n.  22  (Riordino
delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.
56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni  di  comuni».  Modifiche  alle  leggi  regionali  n.
32/2002, n. 67/2003, n. 41/2005, n. 68/2011, n. 65/2014). 
  7. In considerazione del termine ravvicinato per  il  trasferimento
del personale, e'  necessario  disporre  l'entrata  in  vigore  della
presente  legge  il  giorno  stesso  della  sua   pubblicazione   nel
Bollettino ufficiale della Regione Toscana. 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Il sistema regionale per l'impiego. Sostituzione dell'art.  20  della
                     legge regionale n. 32/2002 
 
  1. L'art. 20 della legge regionale 26 luglio  2002,  n.  32  (Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento,  formazione  professionale  e  lavoro),  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 20 (Il sistema regionale per  l'impiego).  -  1.  Il  sistema
regionale per l'impiego e'  costituito  dalla  rete  delle  strutture
organizzate ai sensi del presente capo  per  il  conseguimento  delle
finalita' di cui all'art. 19 e per la gestione dei relativi servizi. 
  2. I servizi e  le  misure  di  politica  attiva  del  lavoro  sono
definiti dall'art. 18 del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.
150 (Disposizioni per il  riordino  della  normativa  in  materia  di
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai  sensi  dell'art.  1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183). 
  3. Fanno parte del sistema regionale per  l'impiego  i  centri  per
l'impiego costituiti ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n.
150/2015.».