(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 21  del
                           1° giugno 2018) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto; 
  Vista  la  direttiva  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio
2011/92/UE concernente  la  valutazione  dell'impatto  ambientale  di
determinati  progetti  pubblici  e  privati,  come  modificata  dalla
direttiva n. 2014/52/UE; 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale); 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei
contratti pubblici); 
  Visto il decreto legislativo 16 giugno  2017,  n.  104  (Attuazione
della direttiva n. 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  16  aprile  2014,  che  modifica  la  direttiva  n.  2011/92/UE,
concernente la valutazione  dell'impatto  ambientale  di  determinati
progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli  1  e  14  della
legge 9 luglio 2015, n. 114); 
  Vista  la  legge  regionale  23  luglio  2009,  n.  40  (Norme  sul
procedimento amministrativo, per la semplificazione e la  trasparenza
dell'attivita' amministrativa); 
  Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in  materia
di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto
ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA»  e  di
autorizzazione unica ambientale «AUA»); 
  Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46  (Dibattito  pubblico
regionale e promozione della partecipazione alla  elaborazione  delle
politiche regionali e locali); 
  Vista la legge regionale 10 novembre 2014,  n.  65  (Norme  per  il
governo del territorio); 
  Vista la legge regionale 7 gennaio  2015,  n.  1  (Disposizioni  in
materia  di  programmazione  economica  e  finanziaria  regionale   e
relative procedure  contabili.  Modifiche  alla  legge  regionale  n.
20/2008); 
  Visto il parere favorevole del Consiglio  delle  autonomie  locali,
espresso nella seduta del 19 marzo 2018; 
  Visto il parere istituzionale favorevole  della  prima  commissione
conciliare, espresso nella seduta del 20 marzo 2018; 
  Considerato quanto segue: 
    1. La presente legge modifica la legge regionale  n.  10/2010  al
fine di adeguare l'ordinamento regionale alle disposizioni introdotte
dal decreto legislativo n. 104/2017, che ha da ultimo  modificato  la
parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006; 
    2. Per  quanto  concerne  la  valutazione  ambientale  strategica
(VAS), la presente  legge  aggiorna  i  riferimenti  ad  altre  fonti
normative, contenuti nel testo del titolo II della legge regionale n.
10/2010 e provvede a minimi adeguamenti  delle  procedure  a  seguito
dell'esperienza applicativi della norma (in  particolare  per  quanto
attiene  alla  migliore  definizione  delle  funzioni  dell'autorita'
competente, a precisazioni in merito alla fase  preliminare  ed  alla
partecipazione della Regione alle  procedure  di  VAS  di  competenza
statale); 
    3.  Si  prevede,  infine,  di  eliminare  la  previsione  di  uno
specifico regolamento in materia  di  VAS,  alla  luce  del  previsto
regolamento di cui all'art. 20, comma 2,  della  legge  regionale  n.
1/2015 in materia di programmazione economico finanziaria,  al  quale
la presente  legge  demanda  il  coordinamento  tra  l'analisi  e  la
valutazione dei piani e programmi di cui all'art. 10, comma  2  della
legge regionale n. 1/2015 e le procedure di VAS di cui al  titolo  II
della legge regionale n. 10/2010; 
    4. Per quanto riguarda le procedure  di  valutazione  di  impatto
ambientale (VIA),  la  presente  legge,  oltre  che  ad  esigenze  di
semplificazione,  precisazione  e  razionalizzazione  del   testo   e
omogeneizzazione della disciplina, risponde altresi' alla  necessita'
di adeguare la normativa regionale alle  disposizioni  contenute  nel
decreto  legislativo  n.   104/2017,   provvedendo   a   dettare   le
disposizioni attuative che  il  legislatore  nazionale  demanda  alle
regioni ed a rinviare, per il resto, alla disciplina statale; 
    5.  In  particolare,  per  quanto   riguarda   il   provvedimento
autorizzatorio unico di cui all'art. 27-bis del  decreto  legislativo
n. 152/2006, introdotto dal citato decreto legislativo  n.  104/2017,
nel caso di procedimenti di competenza regionale, viene previsto  che
la  determinazione  motivata  di  conclusione  della  conferenza   di
servizi,   che   costituisce   provvedimento   unico   di   VIA    ed
autorizzazione,  sia  adottata   con   deliberazione   della   Giunta
regionale. I comuni e gli enti parco regionali provvederanno  secondo
le modalita' organizzative previste dai rispettivi ordinamenti; 
    6. Vengono aggiornate le disposizioni relative all'istituto della
inchiesta pubblica e, in particolare, viene prevista la formazione di
un elenco dei soggetti che possono essere indicati,  da  parte  della
Giunta regionale, al ruolo di presidente dell'inchiesta pubblica,  di
cui all'art. 53 della legge regionale n. 10/2010. I comuni e gli enti
parco provvedono in conformita' ai rispettivi ordinamenti. Gli  oneri
per lo svolgimento dell'inchiesta sono a carico del proponente; 
    7. Infine, in applicazione della normativa  statale,  si  prevede
che l'autorita' competente,  in  accordo  con  il  proponente,  possa
istituire specifici osservatori ambientali; 
    8.  Si  provvede  ad  adeguare  le  competenze  dei  comuni  alle
modifiche apportate dal decreto legislativo n. 104/2017 agli allegati
della  parte  seconda  del  decreto  legislativo  n.   152/2006.   In
particolare le  strade  urbane  di  scorrimento  sono  soggette  alla
procedura di VIA e non  piu'  a  verifica  di  assoggettabilita';  le
procedure di verifica per gli aeroporti minori e gli acquedotti  sono
diventate  di  competenza  statale.  Per  le  derivazioni  di   acque
sotterranee tra 50 e 100 litri al  secondo,  allo  stato  attuale  di
competenza regionale, si prevede  diventino  di  competenza  comunale
quelle a fini minerali o termali,  ai  fini  dell'armonizzazione  del
sistema, considerato che il comune ha gia' allo stato  attuale  tutte
le competenze in materia di VIA per le rimanenti derivazioni di acque
minerali e  termali  nonche'  tutte  le  competenze  autorizzatine  e
concessone; 
    9. La presente legge provvede inoltre ad introdurre  disposizioni
finalizzate  all'ottimale  raccordo  della  normativa  regionale   in
materia di VIA con altre normative regionali ed alla  semplificazione
delle procedure; in particolare si prevede la revisione dei  rapporti
tra le procedure di VIA e gli  istituti  partecipativi  di  cui  alla
legge  regionale  n.  46/2013,  anche  alla  luce   dell'introduzione
nell'ordinamento del dibattito pubblico statale e  del  rafforzamento
del ruolo dell'inchiesta pubblica nell'ambito  della  valutazione  di
impatto  ambientale;  si  prevede  che   i   processi   partecipativi
riguardanti i progetti di cui agli  allegati  III  e  IV  alla  parte
seconda  del  decreto   legislativo   n.   152/2006   si   concludano
anteriormente  alla  presentazione  dell'istanza   di   avvio   delle
procedure di VIA e che il dibattito pubblico regionale sia condizione
di  procedibilita'  per  le  procedure  di  VIA,   se   lo   richiede
volontariamente  il  proponente  oppure  se  viene  cosi'   stabilito
nell'atto di assegnazione di un eventuale finanziamento regionale; 
    10. Al fine di contenere eventuali istanze  meramente  dilatorie,
si stabilisce che la proroga del termine per la realizzazione  di  un
progetto che e' stato oggetto di una procedura  in  materia  di  VIA,
puo' essere concessa, a cura della autorita' competente, per una sola
volta, fatti salvi  i  casi  di  forza  maggiore  non  imputabili  al
proponente; 
    11. Poiche' la presente legge introduce modifiche procedurali  in
materia di VIA, si rende necessario salvaguardare i  procedimenti  di
cui al titolo III della legge regionale n. 10/2010, per i  quali  sia
gia' stata presentata istanza di avvio alla data di entrata in vigore
della presente legge, stabilendo che per questi continuano a  trovare
applicazione le norme previgenti; 
    12. Considerata l'urgenza di adeguamento alle norme  del  decreto
legislativo n. 104/2017, e' necessario prevedere che la  legge  entri
in vigore  il  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  nel
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, 
  Approva la presente legge. 
                               Art. 1 
 
              Oggetto della legge. Modifiche all'art. 1 
                  della legge regionale n. 10/2010 
 
  1. Alla lettera b) del comma 1 dell' art. 1 della  legge  regionale
12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di  valutazione  ambientale
strategica «VAS», di valutazione  di  impatto  ambientale  «VIA»,  di
autorizzazione integrata ambientale «AIA» e di  autorizzazione  unica
ambientale «AUA»), dopo  le  parole:  «direttiva  n.  2011/92/UE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  concernente  la   valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e  privati,»
sono inserite  le  seguenti:  «come  modificata  dalla  direttiva  n.
2014/52/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16  aprile
2014,  che  modifica  la  direttiva  n.  2011/92/UE  concernente   la
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti  pubblici
e privati,».