(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 1° giugno 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto; Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva n. 2014/52/UE; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva n. 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114); Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attivita' amministrativa); Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA» e di autorizzazione unica ambientale «AUA»); Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali); Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio); Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008); Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 19 marzo 2018; Visto il parere istituzionale favorevole della prima commissione conciliare, espresso nella seduta del 20 marzo 2018; Considerato quanto segue: 1. La presente legge modifica la legge regionale n. 10/2010 al fine di adeguare l'ordinamento regionale alle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 104/2017, che ha da ultimo modificato la parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006; 2. Per quanto concerne la valutazione ambientale strategica (VAS), la presente legge aggiorna i riferimenti ad altre fonti normative, contenuti nel testo del titolo II della legge regionale n. 10/2010 e provvede a minimi adeguamenti delle procedure a seguito dell'esperienza applicativi della norma (in particolare per quanto attiene alla migliore definizione delle funzioni dell'autorita' competente, a precisazioni in merito alla fase preliminare ed alla partecipazione della Regione alle procedure di VAS di competenza statale); 3. Si prevede, infine, di eliminare la previsione di uno specifico regolamento in materia di VAS, alla luce del previsto regolamento di cui all'art. 20, comma 2, della legge regionale n. 1/2015 in materia di programmazione economico finanziaria, al quale la presente legge demanda il coordinamento tra l'analisi e la valutazione dei piani e programmi di cui all'art. 10, comma 2 della legge regionale n. 1/2015 e le procedure di VAS di cui al titolo II della legge regionale n. 10/2010; 4. Per quanto riguarda le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), la presente legge, oltre che ad esigenze di semplificazione, precisazione e razionalizzazione del testo e omogeneizzazione della disciplina, risponde altresi' alla necessita' di adeguare la normativa regionale alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 104/2017, provvedendo a dettare le disposizioni attuative che il legislatore nazionale demanda alle regioni ed a rinviare, per il resto, alla disciplina statale; 5. In particolare, per quanto riguarda il provvedimento autorizzatorio unico di cui all'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006, introdotto dal citato decreto legislativo n. 104/2017, nel caso di procedimenti di competenza regionale, viene previsto che la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce provvedimento unico di VIA ed autorizzazione, sia adottata con deliberazione della Giunta regionale. I comuni e gli enti parco regionali provvederanno secondo le modalita' organizzative previste dai rispettivi ordinamenti; 6. Vengono aggiornate le disposizioni relative all'istituto della inchiesta pubblica e, in particolare, viene prevista la formazione di un elenco dei soggetti che possono essere indicati, da parte della Giunta regionale, al ruolo di presidente dell'inchiesta pubblica, di cui all'art. 53 della legge regionale n. 10/2010. I comuni e gli enti parco provvedono in conformita' ai rispettivi ordinamenti. Gli oneri per lo svolgimento dell'inchiesta sono a carico del proponente; 7. Infine, in applicazione della normativa statale, si prevede che l'autorita' competente, in accordo con il proponente, possa istituire specifici osservatori ambientali; 8. Si provvede ad adeguare le competenze dei comuni alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 104/2017 agli allegati della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006. In particolare le strade urbane di scorrimento sono soggette alla procedura di VIA e non piu' a verifica di assoggettabilita'; le procedure di verifica per gli aeroporti minori e gli acquedotti sono diventate di competenza statale. Per le derivazioni di acque sotterranee tra 50 e 100 litri al secondo, allo stato attuale di competenza regionale, si prevede diventino di competenza comunale quelle a fini minerali o termali, ai fini dell'armonizzazione del sistema, considerato che il comune ha gia' allo stato attuale tutte le competenze in materia di VIA per le rimanenti derivazioni di acque minerali e termali nonche' tutte le competenze autorizzatine e concessone; 9. La presente legge provvede inoltre ad introdurre disposizioni finalizzate all'ottimale raccordo della normativa regionale in materia di VIA con altre normative regionali ed alla semplificazione delle procedure; in particolare si prevede la revisione dei rapporti tra le procedure di VIA e gli istituti partecipativi di cui alla legge regionale n. 46/2013, anche alla luce dell'introduzione nell'ordinamento del dibattito pubblico statale e del rafforzamento del ruolo dell'inchiesta pubblica nell'ambito della valutazione di impatto ambientale; si prevede che i processi partecipativi riguardanti i progetti di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 si concludano anteriormente alla presentazione dell'istanza di avvio delle procedure di VIA e che il dibattito pubblico regionale sia condizione di procedibilita' per le procedure di VIA, se lo richiede volontariamente il proponente oppure se viene cosi' stabilito nell'atto di assegnazione di un eventuale finanziamento regionale; 10. Al fine di contenere eventuali istanze meramente dilatorie, si stabilisce che la proroga del termine per la realizzazione di un progetto che e' stato oggetto di una procedura in materia di VIA, puo' essere concessa, a cura della autorita' competente, per una sola volta, fatti salvi i casi di forza maggiore non imputabili al proponente; 11. Poiche' la presente legge introduce modifiche procedurali in materia di VIA, si rende necessario salvaguardare i procedimenti di cui al titolo III della legge regionale n. 10/2010, per i quali sia gia' stata presentata istanza di avvio alla data di entrata in vigore della presente legge, stabilendo che per questi continuano a trovare applicazione le norme previgenti; 12. Considerata l'urgenza di adeguamento alle norme del decreto legislativo n. 104/2017, e' necessario prevedere che la legge entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, Approva la presente legge. Art. 1 Oggetto della legge. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 10/2010 1. Alla lettera b) del comma 1 dell' art. 1 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA» e di autorizzazione unica ambientale «AUA»), dopo le parole: «direttiva n. 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,» sono inserite le seguenti: «come modificata dalla direttiva n. 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva n. 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,».