(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 165 dell'8 giugno 2018) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 24 del 2016 1. L'art. 1 della legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24 (Misure di contrasto alla poverta' e sostegno al reddito), e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Oggetto e finalita'). - 1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di dare attuazione ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione, nonche' agli articoli 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, istituisce il reddito di solidarieta' (RES) e sostiene, al fine di aiutare, in una prospettiva futura, il superamento da parte dei beneficiari della soglia di poverta' relativa, il sistema territoriale dei Centri per l'impiego e di interventi e servizi sociali a contrasto della poverta' sulla base delle indicazioni della programmazione regionale in materia di servizi e politiche per il lavoro, del Piano sociale e sanitario regionale e del Piano regionale per la lotta alla poverta' previsto all'art. 14 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla poverta'). 2. Il RES consiste in una misura regionale volta a contrastare, in integrazione con gli interventi nazionali, la poverta', l'esclusione sociale e la disuguaglianza, nonche' a promuovere la crescita sociale ed economica, la valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone, l'accesso al lavoro.».