(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna  n.
                       165 dell'8 giugno 2018) 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
  (Omissis). 
 
                               Art. 1 
 
                      Sostituzione dell'art. 1 
                della legge regionale n. 24 del 2016 
 
  1. L'art. 1 della legge regionale 19 dicembre 2016, n.  24  (Misure
di contrasto alla poverta' e sostegno al reddito), e' sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 1 (Oggetto e finalita'). - 1. La Regione  Emilia-Romagna,  al
fine di dare attuazione ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 30,
31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione, nonche' agli articoli 33 e 34
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,  istituisce
il reddito di solidarieta' (RES) e sostiene, al fine di  aiutare,  in
una prospettiva futura, il superamento da parte dei beneficiari della
soglia di poverta' relativa, il sistema territoriale dei  Centri  per
l'impiego e  di  interventi  e  servizi  sociali  a  contrasto  della
poverta' sulla base delle indicazioni della programmazione  regionale
in materia di servizi e politiche per il lavoro, del Piano sociale  e
sanitario regionale e del Piano regionale per la lotta alla  poverta'
previsto all'art. 14 del decreto legislativo 15  settembre  2017,  n.
147 (Disposizioni per  l'introduzione  di  una  misura  nazionale  di
contrasto alla poverta'). 
  2. Il RES consiste in una misura regionale volta a contrastare,  in
integrazione con gli interventi nazionali, la poverta',  l'esclusione
sociale e la disuguaglianza, nonche' a promuovere la crescita sociale
ed economica, la valorizzazione delle competenze e dei  saperi  delle
persone, l'accesso al lavoro.».