(Pubblicato nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                Adige n. 24/I-II del 14 giugno 2018) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 5 giugno  2018,
n. 540, 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il numero 1) della lettera  b)  del  comma  2  dell'art.  5  del
decreto del Presidente della Giunta provinciale 11  agosto  2000,  n.
30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «1) se l'utente e' maggiorenne: l'ente gestore dei servizi  sociali
nel cui territorio l'utente ha stabile dimora al momento  in  cui  ha
inizio   l'ospitalita'   presso   famiglie    affidatarie,    servizi
residenziali o semiresidenziali o la frequenza di servizi  rientranti
nelle funzioni delegate di cui all'art. 10 della legge provinciale 30
aprile 1991, n. 13,  e  successive  modifiche,  con  l'eccezione  del
servizio di aiuto domiciliare di cui alla lettera d) del comma 1  del
medesimo articolo, per il quale si applica la regola di cui al  comma
1 del presente articolo; nel caso di contemporaneo utilizzo  di  piu'
servizi di cui alla presente lettera, e'  competente  l'ente  gestore
dei servizi sociali nel cui territorio l'utente ha stabile dimora  al
momento  in   cui   richiede   l'ospitalita'   presso   un   servizio
residenziale.».