(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24/I-II del 14 giugno 2018) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 5 giugno 2018, n. 540, E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 1. Il numero 1) della lettera b) del comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «1) se l'utente e' maggiorenne: l'ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio l'utente ha stabile dimora al momento in cui ha inizio l'ospitalita' presso famiglie affidatarie, servizi residenziali o semiresidenziali o la frequenza di servizi rientranti nelle funzioni delegate di cui all'art. 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, con l'eccezione del servizio di aiuto domiciliare di cui alla lettera d) del comma 1 del medesimo articolo, per il quale si applica la regola di cui al comma 1 del presente articolo; nel caso di contemporaneo utilizzo di piu' servizi di cui alla presente lettera, e' competente l'ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio l'utente ha stabile dimora al momento in cui richiede l'ospitalita' presso un servizio residenziale.».