(Pubblicato nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                Adige n. 25/I-II del 21 giugno 2018) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 5 giugno  2018,
n. 523, 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
 
                               Art. 1 
 
  1. La lettera a) del comma 6 dell'art. 9 del decreto del Presidente
della  Giunta  provinciale  15  luglio  1999,  n.  42,  e  successive
modifiche, e' cosi' sostituita: 
    «a) in caso di nuova  costruzione,  devono  essere  iscritti  nel
libro fondiario a favore del  richiedente  oppure  della  cooperativa
edilizia di cui il richiedente e' socio  la  piena  proprieta'  o  il
pieno  usufrutto  dell'area  edificabile  su  cui  viene   realizzato
l'alloggio oggetto  dell'agevolazione,  salvo  quanto  previsto  alla
lettera e) nel caso di nuova costruzione su terreno agevolato;». 
  2. La lettera c) del comma 6 dell'art. 9 del decreto del Presidente
della  Giunta  provinciale  15  luglio  1999,  n.  42,  e  successive
modifiche, e' cosi' sostituita: 
    «c) in  caso  di  recupero,  devono  essere  iscritti  nel  libro
fondiario a favore del richiedente oppure della cooperativa  edilizia
di cui il richiedente  e'  socio  la  piena  proprieta'  o  il  pieno
usufrutto  dell'immobile  oggetto  dell'agevolazione,  salvo   quanto
previsto alla lettera e) nel caso di recupero su terreno agevolato;». 
  3. Nel testo italiano del comma  6  dell'art.  9  del  decreto  del
Presidente  della  Giunta  provinciale  15  luglio  1999,  n.  42,  e
successive  modifiche,  alla  fine  della  lettera  d)  il  punto  e'
sostituito da un punto e virgola. 
  4. Nel testo tedesco del  comma  6  dell'art.  9  del  decreto  del
Presidente  della  Giunta  provinciale  15  luglio  1999,  n.  42,  e
successive  modifiche,  alla  fine  della  lettera  d)  il  punto  e'
sostituito da una virgola. 
  5. Dopo la lettera d) del comma  6  dell'art.  9  del  decreto  del
Presidente  della  Giunta  provinciale  15  luglio  1999,  n.  42,  e
successive modifiche, e' aggiunta la seguente lettera e): 
    «e) se la nuova costruzione o  il  recupero  sono  realizzati  su
terreno agevolato e la proprieta' dell'area o  dell'immobile  non  e'
ancora intavolata a nome del richiedente o della cooperativa edilizia
di cui il richiedente e' socio, deve essere stata adottata dal comune
la relativa delibera di assegnazione.».