(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25/I-II del 21 giugno 2018) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 5 giugno 2018, n. 523, E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 1. La lettera a) del comma 6 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: «a) in caso di nuova costruzione, devono essere iscritti nel libro fondiario a favore del richiedente oppure della cooperativa edilizia di cui il richiedente e' socio la piena proprieta' o il pieno usufrutto dell'area edificabile su cui viene realizzato l'alloggio oggetto dell'agevolazione, salvo quanto previsto alla lettera e) nel caso di nuova costruzione su terreno agevolato;». 2. La lettera c) del comma 6 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: «c) in caso di recupero, devono essere iscritti nel libro fondiario a favore del richiedente oppure della cooperativa edilizia di cui il richiedente e' socio la piena proprieta' o il pieno usufrutto dell'immobile oggetto dell'agevolazione, salvo quanto previsto alla lettera e) nel caso di recupero su terreno agevolato;». 3. Nel testo italiano del comma 6 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, alla fine della lettera d) il punto e' sostituito da un punto e virgola. 4. Nel testo tedesco del comma 6 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, alla fine della lettera d) il punto e' sostituito da una virgola. 5. Dopo la lettera d) del comma 6 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, e' aggiunta la seguente lettera e): «e) se la nuova costruzione o il recupero sono realizzati su terreno agevolato e la proprieta' dell'area o dell'immobile non e' ancora intavolata a nome del richiedente o della cooperativa edilizia di cui il richiedente e' socio, deve essere stata adottata dal comune la relativa delibera di assegnazione.».