(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 26/I-II del 28 giugno 2018) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione, della Giunta provinciale del 19 giugno 2018, n. 584; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 8-bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: «c) P2 s'intende il patrimonio del nucleo familiare come individuato ai sensi dei commi 4, 4-bis, 5 e 6.». 2. Dopo il comma 4, dell'art. 8-bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma 4-bis: 4-bis. In deroga a quanto previsto dall'art. 25, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, in riferimento al patrimonio mobiliare dichiarato nella DURP non si considerano, per ciascun nucleo familiare, i seguenti importi: a) i primi 150.000,00 euro di patrimonio mobiliare, per nuclei familiari costituiti da una persona; b) i primi 250.000,00 euro di patrimonio mobiliare, per nuclei familiari costituiti da due o piu' persone.». 3. Il comma 6 dell'art. 8-bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «6. Il patrimonio del nucleo familiare, come rilevato ai sensi dei commi 4, 4-bis e 5, e' valutato nella misura del 20 per cento.».