(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
         Trentino-Alto Adige n. 26/I-II del 28 giugno 2018) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione, della  Giunta  provinciale  del  19  giugno
2018, n. 584; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
 
                               Art. 1 
 
  1. La lettera c) del  comma  2  dell'art.  8-bis  del  decreto  del
Presidente  della  Giunta  provinciale  15  luglio  1999,  n.  42,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituita: 
  «c)  P2  s'intende  il  patrimonio  del   nucleo   familiare   come
individuato ai sensi dei commi 4, 4-bis, 5 e 6.». 
  2. Dopo il comma 4, dell'art.  8-bis  del  decreto  del  Presidente
della  Giunta  provinciale  15  luglio  1999,  n.  42,  e  successive
modifiche, e' inserito il seguente comma 4-bis: 
    4-bis. In deroga a quanto previsto dall'art.  25,  comma  2,  del
decreto del Presidente della Provincia  11  gennaio  2011,  n.  2,  e
successive  modifiche,  in  riferimento   al   patrimonio   mobiliare
dichiarato  nella  DURP  non  si  considerano,  per  ciascun   nucleo
familiare, i seguenti importi: 
      a) i primi 150.000,00 euro di patrimonio mobiliare, per  nuclei
familiari costituiti da una persona; 
      b) i primi 250.000,00 euro di patrimonio mobiliare, per  nuclei
familiari costituiti da due o piu' persone.». 
  3. Il comma 6 dell'art. 8-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche,  e'
cosi' sostituito: 
  «6. Il patrimonio del nucleo familiare, come rilevato ai sensi  dei
commi 4, 4-bis e 5, e' valutato nella misura del 20 per cento.».