(Pubblicata nel  Supplemento  n.  3  al  Bollettino  Ufficiale  della
  Regione Trentino-Alto Adige n. 28/I-II del 12 luglio 2018) 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
                            Ha approvato 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, «Disciplina
                  del procedimento amministrativo» 
 
  1. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993,
n. 17, e successive modifiche, dopo le parole: «di trasparenza»  sono
inserite le parole: «, di parita' e di pari opportunita'». 
  2. L'art. 8 della legge provinciale  22  ottobre  1993,  n.  17,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 8 (Notificazione e comunicazione degli atti  amministrativi).
- 1. Gli enti  di  cui  all'art.  1-ter,  comma  1,  provvedono  alla
comunicazione degli atti e dei provvedimenti  amministrativi  e,  nei
casi previsti dalla legge, alla relativa  notificazione,  utilizzando
le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 
  2. Le comunicazioni ai soggetti tenuti all'iscrizione nel  registro
delle imprese e ai professionisti tenuti all'iscrizione  in  albi  ed
elenchi  avvengono  esclusivamente  tramite  il  domicilio   digitale
indicato nell'"Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e
dei professionisti" (INI-PEC), salvo i casi in cui sia  prevista  una
diversa modalita' di comunicazione telematica. 
  3. Le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni, ai  gestori  di
pubblici servizi e  alle  societa'  a  controllo  pubblico  avvengono
esclusivamente tramite il domicilio  digitale  indicato  nell'"Indice
dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e  dei  gestori
di pubblici servizi" (IPA) o tramite la cooperazione  applicativa.  I
documenti  possono  essere,   altresi',   resi   disponibili   previa
comunicazione delle modalita' di accesso telematico agli stessi. 
  4.  Con  l'avvio  dell'operativita'  dell'"Indice   nazionale   dei
domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto
privato  non  tenuti  all'iscrizione  in  albi  professionali  o  nel
registro delle imprese", le comunicazioni ai cittadini e ai  soggetti
diversi da quelli di  cui  ai  commi  2  e  3  avvengono  tramite  il
domicilio digitale ivi indicato. 
  5. I soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 possono  altresi'  eleggere,
per determinati procedimenti, un domicilio digitale speciale, diverso
da quello gia' riportato nei rispettivi indici. Tale  domicilio  deve
essere un indirizzo di posta elettronica certificata  o  un  servizio
elettronico di recapito certificato qualificato,  come  definito  dal
regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 23 luglio 2014,  in  materia  di  identificazione  elettronica  e
servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
e che abroga la direttiva 1999/93/CE (EIDAS). 
  6. Le imprese agricole individuali che a causa del divario digitale
si trovano nell'impossibilita' di amministrare un indirizzo di  posta
elettronica certificata, possono eleggere, ai fini dello  svolgimento
di procedimenti amministrativi, un domicilio digitale speciale presso
terzi. Tale domicilio deve essere un indirizzo di  posta  elettronica
certificata  o  un  servizio  elettronico  di  recapito   certificato
qualificato. 
  7. In assenza del domicilio digitale  di  cui  al  comma  4  o  del
domicilio digitale speciale di cui al comma  5,  ai  cittadini  e  ai
soggetti diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 e' inviata  a  mezzo
posta  ordinaria  una  copia  cartacea  del   documento   informatico
originale.  Nel  caso  di  notificazioni  e  di   comunicazioni   che
necessitano di una ricevuta di  consegna,  l'invio  avviene  a  mezzo
raccomandata  con  avviso  di   ricevimento.   Se   per   determinati
procedimenti si rende necessario allegare all'istanza  presentata  in
forma cartacea un provvedimento amministrativo, la conformita'  della
copia del  provvedimento  amministrativo  all'originale  deve  essere
attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. 
  8. Le comunicazioni trasmesse a uno dei domicili digitali di cui ai
commi 2, 3, 4 e 5 producono, quanto al momento della spedizione e del
ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo
raccomandata  con  avviso  di   ricevimento   ed   equivalgono   alla
notificazione  a  mezzo  posta,   salvo   che   la   legge   disponga
diversamente.». 
  3. Nel comma 3 dell'art. 11-bis della legge provinciale 22  ottobre
1993, n.  17,  e  successive  modifiche,  dopo  le  parole:  «non  si
applicano   ai»   sono   inserite   le   parole:   «procedimenti   di
pianificazione, ai». 
  4. Dopo il comma 1 dell'art. 22 della legge provinciale 22  ottobre
1993, n. 17, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: 
  «1-bis. Il silenzio assenso si applica  anche  ai  procedimenti  di
verifica, avviati ai sensi dell'art. 71 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su istanza delle  stazioni
appaltanti, ai fini di controllare la veridicita' della dichiarazione
sostitutiva rilasciata dagli operatori economici ai  sensi  dell'art.
80, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50,  e  successive  modifiche,  per  attestare   l'osservanza   della
normativa sul diritto al lavoro dei disabili di cui all'art. 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche.» 
  5. L'art. 24 della legge provinciale 22  ottobre  1993,  n.  17,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 24 (Diritto d'accesso). - 1. Ai fini della presente legge  si
intende per: 
  a) "diritto di accesso": il diritto degli interessati  di  prendere
visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; 
  b)  "interessati":  tutti  i  soggetti  privati,  compresi   quelli
portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano  un  interesse
diretto,  concreto  e  attuale,  corrispondente  ad  una   situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e'  chiesto
l'accesso; 
  c) "controinteressati": tutti i soggetti, individuati o  facilmente
individuabili in  base  alla  natura  del  documento  richiesto,  che
dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso  il  loro  diritto
alla riservatezza; 
  d)  "documento  amministrativo":  ogni  rappresentazione   grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni o  non  relativi  ad  uno  specifico
procedimento, detenuti da  una  pubblica  amministrazione  ovvero  da
tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto  privato
limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse  disciplinata
dal diritto nazionale o dell'Unione europea, e concernenti  attivita'
di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o
privatistica della loro disciplina sostanziale. 
  2. Attese le finalita' di pubblico interesse, il diritto di accesso
costituisce un principio generale  dell'attivita'  amministrativa  al
fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialita' e
la trasparenza. 
  3. Il diritto di accesso si esercita nei confronti delle  strutture
organizzative degli enti di cui all'art.  1-ter,  comma  1,  nonche',
limitatamente  alle  loro  attivita'  di  pubblico   interesse,   nei
confronti dei concessionari di pubblici  servizi  provinciali,  delle
societa' partecipate e delle societa' in house della Provincia  e  di
tutti i soggetti di cui all'art. 1-ter, comma 2. 
  4. Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalita'  di
esercizio del diritto di accesso.». 
  6. L'art. 25 della legge provinciale 22 ottobre  1993,  n.  17,  e'
cosi' sostituito: 
  «Art. 25 (Limitazioni al diritto di accesso). - 1.  Il  diritto  di
accesso e' escluso: 
  a) nei casi di  segreto  o  di  divieto  di  divulgazione  previsti
dall'ordinamento; 
  b) nei  confronti  dell'attivita'  della  pubblica  amministrazione
diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione; 
  c)  nei  procedimenti  selettivi,  nei  confronti   dei   documenti
amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale
relativi a terzi. 
  2. Salvo espressa autorizzazione del competente organo provinciale,
il  diritto  di  accesso  e'  escluso  per   i   seguenti   documenti
amministrativi: 
  a)  processo  verbale  delle   sedute   degli   organi   collegiali
provinciali non aperte al pubblico; 
  b) pareri facoltativi, consulenze giuridiche e relazioni  tecniche,
fatto salvo quanto disposto dall'art. 7, comma 3. 
  3. Il diritto di accesso agli atti interni puo'  essere  esercitato
solo qualora gli stessi siano posti a base di un provvedimento finale
a rilevanza esterna. 
  4. Fatto salvo quanto disposto al comma  7,  i  documenti  relativi
alle  seguenti  materie  sono  accessibili,  oltre  che  ai   diretti
destinatari, anche alle persone rivestite dell'autorita' o incaricate
della direzione o della  vigilanza  sui  diretti  destinatari,  salvo
eventuali ipotesi di conflitto di interessi  con  questi  ultimi,  da
valutarsi a cura del direttore di ripartizione competente: 
  a)   interventi   di   assistenza   sanitaria   e   di   assistenza
socio-economica; 
  b) interventi del servizio sociale, dei consultori familiari, degli
istituti minorili, dei centri  di  igiene  mentale,  delle  comunita'
terapeutiche e strutture similari; 
  c) esami, analisi, controlli e accertamenti attinenti all'igiene  e
sanita' pubblica, e alla tutela dei luoghi di vita e di lavoro; 
  d) dati statistici personali; 
  e)  stato  matricolare  dei  pubblici  dipendenti  e   procedimenti
disciplinari. 
  5. L'accesso ai documenti amministrativi non puo' essere negato ove
sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 
  6. Il  differimento  dell'accesso  e'  disposto  per  salvaguardare
specifiche   esigenze   dell'amministrazione,   specie   nella   fase
preparatoria dei provvedimenti,  in  relazione  a  documenti  la  cui
conoscenza  possa  compromettere  il   buon   andamento   dell'azione
amministrativa e ove sia necessario assicurare una temporanea  tutela
agli interessi di cui al comma 7. 
  7. Deve comunque  essere  garantito  ai  richiedenti  l'accesso  ai
documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per  curare
o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso  di  documenti
contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso e'  consentito  nei
limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini  previsti
dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in  caso
di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
  8. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati  altri  casi  di
esclusione del diritto di accesso anche in relazione all'esigenza  di
salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese.». 
  7. Dopo l'art. 28-bis della legge provinciale 22 ottobre  1993,  n.
17, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli  28-ter
e 28-quater: 
  «Art. 28-ter (Accesso  civico  semplice).  -  1.  L'accesso  civico
semplice e' il diritto di chiunque  di  richiedere  i  documenti,  le
informazioni o i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai  sensi
delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza, nei casi in cui
sia stata omessa la loro pubblicazione nell'apposita sezione del sito
web istituzionale denominata "Amministrazione trasparente". 
  2. La richiesta di accesso civico semplice  non  e'  sottoposta  ad
alcuna  limitazione  quanto  alla   legittimazione   soggettiva   del
richiedente, non necessita di alcuna motivazione ed e' gratuita. 
  3. Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalita'  di
esercizio del diritto di accesso civico semplice,  con  le  quali  si
deve garantire che lo stesso possa essere  esercitato  anche  in  via
telematica, nelle forme e nei modi previsti dalla  normativa  vigente
in materia di amministrazione digitale. 
  Art. 28-quater  (Accesso  civico  generalizzato).  -  1.  L'accesso
civico generalizzato e' il diritto di chiunque di accedere ai dati  e
ai documenti  detenuti  dall'amministrazione,  ulteriori  rispetto  a
quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti
e delle esclusioni relativi alla tutela di  interessi  giuridicamente
rilevanti. 
  2. La richiesta di accesso civico generalizzato non  e'  sottoposta
ad alcuna  limitazione  quanto  alla  legittimazione  soggettiva  del
richiedente e non necessita di alcuna motivazione. 
  3. Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalita'  di
esercizio del diritto di accesso civico generalizzato, con  le  quali
si deve garantire che lo stesso possa essere esercitato anche in  via
telematica, nelle forme e nei modi previsti dalla  normativa  vigente
in materia di amministrazione digitale; nel medesimo regolamento sono
inoltre disciplinati i limiti e le  esclusioni,  le  garanzie  per  i
diritti dei controinteressati, nonche' i rimedi giuridici in caso  di
mancata risposta, di rifiuto, differimento e limitazione.».