(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 28/I-II del 12 luglio 2018) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, «Disciplina del procedimento amministrativo» 1. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, dopo le parole: «di trasparenza» sono inserite le parole: «, di parita' e di pari opportunita'». 2. L'art. 8 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 8 (Notificazione e comunicazione degli atti amministrativi). - 1. Gli enti di cui all'art. 1-ter, comma 1, provvedono alla comunicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi e, nei casi previsti dalla legge, alla relativa notificazione, utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 2. Le comunicazioni ai soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese e ai professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi avvengono esclusivamente tramite il domicilio digitale indicato nell'"Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti" (INI-PEC), salvo i casi in cui sia prevista una diversa modalita' di comunicazione telematica. 3. Le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni, ai gestori di pubblici servizi e alle societa' a controllo pubblico avvengono esclusivamente tramite il domicilio digitale indicato nell'"Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi" (IPA) o tramite la cooperazione applicativa. I documenti possono essere, altresi', resi disponibili previa comunicazione delle modalita' di accesso telematico agli stessi. 4. Con l'avvio dell'operativita' dell'"Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese", le comunicazioni ai cittadini e ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 avvengono tramite il domicilio digitale ivi indicato. 5. I soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 possono altresi' eleggere, per determinati procedimenti, un domicilio digitale speciale, diverso da quello gia' riportato nei rispettivi indici. Tale domicilio deve essere un indirizzo di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (EIDAS). 6. Le imprese agricole individuali che a causa del divario digitale si trovano nell'impossibilita' di amministrare un indirizzo di posta elettronica certificata, possono eleggere, ai fini dello svolgimento di procedimenti amministrativi, un domicilio digitale speciale presso terzi. Tale domicilio deve essere un indirizzo di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato. 7. In assenza del domicilio digitale di cui al comma 4 o del domicilio digitale speciale di cui al comma 5, ai cittadini e ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 e' inviata a mezzo posta ordinaria una copia cartacea del documento informatico originale. Nel caso di notificazioni e di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di consegna, l'invio avviene a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Se per determinati procedimenti si rende necessario allegare all'istanza presentata in forma cartacea un provvedimento amministrativo, la conformita' della copia del provvedimento amministrativo all'originale deve essere attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. 8. Le comunicazioni trasmesse a uno dei domicili digitali di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ed equivalgono alla notificazione a mezzo posta, salvo che la legge disponga diversamente.». 3. Nel comma 3 dell'art. 11-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, dopo le parole: «non si applicano ai» sono inserite le parole: «procedimenti di pianificazione, ai». 4. Dopo il comma 1 dell'art. 22 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: «1-bis. Il silenzio assenso si applica anche ai procedimenti di verifica, avviati ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su istanza delle stazioni appaltanti, ai fini di controllare la veridicita' della dichiarazione sostitutiva rilasciata dagli operatori economici ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, per attestare l'osservanza della normativa sul diritto al lavoro dei disabili di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche.» 5. L'art. 24 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 24 (Diritto d'accesso). - 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) "diritto di accesso": il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; b) "interessati": tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso; c) "controinteressati": tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; d) "documento amministrativo": ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione ovvero da tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, e concernenti attivita' di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. 2. Attese le finalita' di pubblico interesse, il diritto di accesso costituisce un principio generale dell'attivita' amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialita' e la trasparenza. 3. Il diritto di accesso si esercita nei confronti delle strutture organizzative degli enti di cui all'art. 1-ter, comma 1, nonche', limitatamente alle loro attivita' di pubblico interesse, nei confronti dei concessionari di pubblici servizi provinciali, delle societa' partecipate e delle societa' in house della Provincia e di tutti i soggetti di cui all'art. 1-ter, comma 2. 4. Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalita' di esercizio del diritto di accesso.». 6. L'art. 25 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e' cosi' sostituito: «Art. 25 (Limitazioni al diritto di accesso). - 1. Il diritto di accesso e' escluso: a) nei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento; b) nei confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione; c) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. 2. Salvo espressa autorizzazione del competente organo provinciale, il diritto di accesso e' escluso per i seguenti documenti amministrativi: a) processo verbale delle sedute degli organi collegiali provinciali non aperte al pubblico; b) pareri facoltativi, consulenze giuridiche e relazioni tecniche, fatto salvo quanto disposto dall'art. 7, comma 3. 3. Il diritto di accesso agli atti interni puo' essere esercitato solo qualora gli stessi siano posti a base di un provvedimento finale a rilevanza esterna. 4. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, i documenti relativi alle seguenti materie sono accessibili, oltre che ai diretti destinatari, anche alle persone rivestite dell'autorita' o incaricate della direzione o della vigilanza sui diretti destinatari, salvo eventuali ipotesi di conflitto di interessi con questi ultimi, da valutarsi a cura del direttore di ripartizione competente: a) interventi di assistenza sanitaria e di assistenza socio-economica; b) interventi del servizio sociale, dei consultori familiari, degli istituti minorili, dei centri di igiene mentale, delle comunita' terapeutiche e strutture similari; c) esami, analisi, controlli e accertamenti attinenti all'igiene e sanita' pubblica, e alla tutela dei luoghi di vita e di lavoro; d) dati statistici personali; e) stato matricolare dei pubblici dipendenti e procedimenti disciplinari. 5. L'accesso ai documenti amministrativi non puo' essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 6. Il differimento dell'accesso e' disposto per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa e ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui al comma 7. 7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 8. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati altri casi di esclusione del diritto di accesso anche in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese.». 7. Dopo l'art. 28-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 28-ter e 28-quater: «Art. 28-ter (Accesso civico semplice). - 1. L'accesso civico semplice e' il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione nell'apposita sezione del sito web istituzionale denominata "Amministrazione trasparente". 2. La richiesta di accesso civico semplice non e' sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non necessita di alcuna motivazione ed e' gratuita. 3. Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalita' di esercizio del diritto di accesso civico semplice, con le quali si deve garantire che lo stesso possa essere esercitato anche in via telematica, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di amministrazione digitale. Art. 28-quater (Accesso civico generalizzato). - 1. L'accesso civico generalizzato e' il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti e delle esclusioni relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. 2. La richiesta di accesso civico generalizzato non e' sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non necessita di alcuna motivazione. 3. Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalita' di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato, con le quali si deve garantire che lo stesso possa essere esercitato anche in via telematica, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di amministrazione digitale; nel medesimo regolamento sono inoltre disciplinati i limiti e le esclusioni, le garanzie per i diritti dei controinteressati, nonche' i rimedi giuridici in caso di mancata risposta, di rifiuto, differimento e limitazione.».