(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 32 del 25 luglio 2018) 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
 
(Omissis); 
 
  Visto l'art. 117, comma 6, della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 10 novembre 2014,  n.  65  (Norme  per  il
governo del territorio), ed in particolare l'art. 216; 
  Vista l'Intesa tra il Governo, le regioni e  i  comuni  concernente
l'adozione del regolamento edilizio-tipo di  cui  all'art.  4,  comma
1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,
n. 380, sancita in data 20 ottobre 2016 dalla Conferenza Unificata; 
  Visto  il  regolamento  di  attuazione  emanato  con  decreto   del
Presidente  della  Giunta  regionale  11  novembre  2013,   n.   64/R
(Regolamento di attuazione dell'art.  144  della  legge  regionale  3
gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio»  in  materia
di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per  il  governo
del territorio); 
  Visto il parere del Comitato di direzione,  espresso  nella  seduta
del 22 febbraio 2018; 
  Visti gli esiti della procedura di  concertazione  istituzionale  e
generale esperite in sede congiunta in data 14 marzo 2018; 
  Visto l'ulteriore parere del Comitato di direzione, espresso  nella
seduta del 10 maggio 2018; 
  Visto il parere della struttura  competente  di  cui  all'art.  17,
comma 4, del Regolamento interno della  Giunta  regionale  19  luglio
2016, n. 5; 
  Vista la preliminare deliberazione della Giunta  regionale  n.  525
del 21 maggio 2018, di adozione dello schema di regolamento; 
  Visto il parere  favorevole  con  osservazioni  espresso  dalla  IV
Commissione consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2  dello  Statuto
regionale, nella seduta del 14 giugno 2018, con osservazioni; 
  Ritenuto di accogliere tutte le osservazioni  contenute  nel  sopra
citato parere della commissione consiliare e di  apportare  al  testo
del  regolamento  le  modifiche  conseguenti  all'accoglimento  delle
medesime; 
  Visto il parere favorevole del Consiglio  delle  autonomie  locali,
espresso ai sensi dell'art. 66, comma 3 dello Statuto,  nella  seduta
del 18 giugno 2018, con osservazioni; 
  Ritenuto di  accogliere  le  raccomandazioni  contenute  nel  sopra
citato parere del Consiglio delle autonomie locali e di apportare  al
testo del regolamento le modifiche conseguenti all'accoglimento delle
medesime; 
  Visto l'ulteriore parere della struttura competente di cui all'art.
17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 19  luglio
2016, n. 5; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale del 9 luglio 2018, n.
759; 
  Considerato quanto segue: 
      1) in attuazione dell'Intesa tra il Governo,  le  regioni  e  i
comuni concernente l'adozione del regolamento  edilizio-tipo  di  cui
all'art.  4,  comma  1-sexies,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 6 giugno 2001, n.  380  (Testo  Unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia), sancita in data  20
ottobre 2016 (da ora in poi, indicata come  «Intesa  del  20  ottobre
2016») si e' proceduto al recepimento del  quadro  delle  definizioni
uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi; 
      2) in conseguenza del recepimento dell'Intesa  del  20  ottobre
2016, e in attuazione dell'art. 216 della legge regionale n. 65/2014,
e' necessario procedere  ad  una  revisione  dei  parametri  e  delle
definizioni  contenute  nel  regolamento  emanato  con  il   d.p.g.r.
64/R/2013 ed alla conseguente approvazione di un nuovo regolamento in
materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi  per  il
governo del territorio; 
      3) e' opportuno includere nel  nuovo  regolamento,  oltre  alle
definizioni uniformi  contenute  nell'Intesa  del  20  ottobre  2016,
riportate  nell'Allegato  1  del  regolamento,  anche  le   ulteriori
specificazioni tecnico-applicative gia' vigenti a  livello  regionale
ai sensi del regolamento 64/R/2013, ma non presenti  nell'Intesa,  da
riportare nell'Allegato 2 del regolamento; 
      4)  e'  opportuno  fornire  indicazioni  di  raffronto  con   i
corrispondenti parametri  e  definizioni  contenuti  nel  regolamento
emanato con il d.p.g.r. 64/R/2013 negli Allegati 1 e 2  del  presente
regolamento, al fine  di  agevolare  la  consultazione  delle  stesse
unitamente alla  relativa  disciplina  di  dettaglio,  finalizzata  a
garantire  una  applicazione  corretta  ed  uniforme  su   tutto   il
territorio regionale; 
      5) e'  opportuno  mantenere  e  fare  salva  nell'art.  66  del
presente regolamento la definizione di «superficie utile lorda» (Sul)
contenuta nella legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure  urgenti
e   straordinarie   volte   al   rilancio   dell'economia   e    alla
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente); 
      6)  e'   necessario   stabilire   che   i   comuni   provvedano
all'adeguamento  dei  regolamenti  edilizi  entro   il   termine   di
centottanta  giorni  previsto,  ai  sensi  dell'art.  2,   comma   3,
dall'Intesa del 20 ottobre 2016; 
      7) vista la complessita' degli adempimenti richiesti ai  comuni
per l'adeguamento dei regolamenti edilizi ai contenuti dell'Intesa  e
del presente regolamento e la necessita' di una  adeguata  diffusione
degli stessi, e' opportuno prevedere  che  l'entrata  in  vigore  del
regolamento  stesso  avvenga  il  sessantesimo   giorno   dalla   sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; 
      8) e' necessario dare attuazione a  quanto  previsto  dall'art.
216, comma 3 della legge regionale n. 65/2014 che  stabilisce  che  i
comuni adeguano i propri strumenti della pianificazione  territoriale
e urbanistica ai contenuti del presente regolamento entro i termini e
con le modalita' previste dal medesimo; 
      9)  e'  opportuno  consentire  ai  comuni  l'adeguamento  degli
strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica  al  presente
regolamento al momento dell'approvazione degli stessi  in  attuazione
delle disposizioni della legge regionale n. 65/2014; 
      10) ai sensi di quanto  sancito  dall'art.  2,  comma  4  della
citata Intesa del 20 ottobre 2016, e' necessario  precisare  che  «il
recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica delle
previsioni dimensionali  degli  strumenti  urbanistici  vigenti,  che
continuano ad essere regolate  dal  piano  comunale  vigente,  ovvero
adottato alla data di sottoscrizione della presente Intesa»; 
  Si approva il presente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                       Oggetto del regolamento 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. In attuazione dell'art. 216 della legge  regionale  10  novembre
2014, n. 65 (Norme  per  il  governo  del  territorio),  il  presente
regolamento  determina  i  parametri  urbanistici  ed  edilizi  e  le
definizioni tecniche da applicarsi nei regolamenti edilizi comunali e
negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. 
  2. Il  presente  regolamento  definisce  una  specifica  disciplina
normativa  delle  definizioni  uniformi  di  cui  all'Intesa  tra  il
Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento
edilizio-tipo, sancita in  data  20  ottobre  2016  dalla  Conferenza
unificata (da ora in  poi,  indicata  come  «Intesa  del  20  ottobre
2016»), recepite con la deliberazione di Giunta regionale n. 524  del
21 maggio 2018. 
  3. L'allegato 1 del presente  regolamento  riporta  le  definizioni
uniformi stabilite dall'Intesa del 20 ottobre 2016,  unitamente  alle
indicazioni di raffronto con i parametri e  le  definizioni  tecniche
contenute nel regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale dell'11  novembre  2013,  n.  64/R  (Regolamento  di
attuazione dell'art. 144 della legge regionale 3 gennaio 2005,  n.  1
«Norme per il governo del territorio» in materia di unificazione  dei
parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio). 
  4. L'allegato 2 del presente  regolamento  contiene  specificazioni
tecnico-applicative, ulteriori e diverse dalle definizioni  stabilite
dall'Intesa del 20 ottobre  2016,  da  utilizzarsi  come  riferimento
negli interventi urbanistico-edilizi, unitamente alle indicazioni  di
raffronto con le corrispondenti voci gia' contenute  nell'allegato  A
di cui al regolamento 64/R/2013. 
  5. Il presente regolamento  stabilisce,  altresi',  i  tempi  e  le
modalita' per l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali e  degli
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.