(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 25 luglio 2018) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E m a n a il seguente regolamento: (Omissis); Visto l'art. 117, comma 6, della Costituzione; Visto l'art. 42 dello Statuto; Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), ed in particolare l'art. 216; Vista l'Intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'art. 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sancita in data 20 ottobre 2016 dalla Conferenza Unificata; Visto il regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 novembre 2013, n. 64/R (Regolamento di attuazione dell'art. 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio» in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio); Visto il parere del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 22 febbraio 2018; Visti gli esiti della procedura di concertazione istituzionale e generale esperite in sede congiunta in data 14 marzo 2018; Visto l'ulteriore parere del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 10 maggio 2018; Visto il parere della struttura competente di cui all'art. 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5; Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 525 del 21 maggio 2018, di adozione dello schema di regolamento; Visto il parere favorevole con osservazioni espresso dalla IV Commissione consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto regionale, nella seduta del 14 giugno 2018, con osservazioni; Ritenuto di accogliere tutte le osservazioni contenute nel sopra citato parere della commissione consiliare e di apportare al testo del regolamento le modifiche conseguenti all'accoglimento delle medesime; Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso ai sensi dell'art. 66, comma 3 dello Statuto, nella seduta del 18 giugno 2018, con osservazioni; Ritenuto di accogliere le raccomandazioni contenute nel sopra citato parere del Consiglio delle autonomie locali e di apportare al testo del regolamento le modifiche conseguenti all'accoglimento delle medesime; Visto l'ulteriore parere della struttura competente di cui all'art. 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5; Vista la deliberazione della Giunta regionale del 9 luglio 2018, n. 759; Considerato quanto segue: 1) in attuazione dell'Intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'art. 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sancita in data 20 ottobre 2016 (da ora in poi, indicata come «Intesa del 20 ottobre 2016») si e' proceduto al recepimento del quadro delle definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi; 2) in conseguenza del recepimento dell'Intesa del 20 ottobre 2016, e in attuazione dell'art. 216 della legge regionale n. 65/2014, e' necessario procedere ad una revisione dei parametri e delle definizioni contenute nel regolamento emanato con il d.p.g.r. 64/R/2013 ed alla conseguente approvazione di un nuovo regolamento in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio; 3) e' opportuno includere nel nuovo regolamento, oltre alle definizioni uniformi contenute nell'Intesa del 20 ottobre 2016, riportate nell'Allegato 1 del regolamento, anche le ulteriori specificazioni tecnico-applicative gia' vigenti a livello regionale ai sensi del regolamento 64/R/2013, ma non presenti nell'Intesa, da riportare nell'Allegato 2 del regolamento; 4) e' opportuno fornire indicazioni di raffronto con i corrispondenti parametri e definizioni contenuti nel regolamento emanato con il d.p.g.r. 64/R/2013 negli Allegati 1 e 2 del presente regolamento, al fine di agevolare la consultazione delle stesse unitamente alla relativa disciplina di dettaglio, finalizzata a garantire una applicazione corretta ed uniforme su tutto il territorio regionale; 5) e' opportuno mantenere e fare salva nell'art. 66 del presente regolamento la definizione di «superficie utile lorda» (Sul) contenuta nella legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente); 6) e' necessario stabilire che i comuni provvedano all'adeguamento dei regolamenti edilizi entro il termine di centottanta giorni previsto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dall'Intesa del 20 ottobre 2016; 7) vista la complessita' degli adempimenti richiesti ai comuni per l'adeguamento dei regolamenti edilizi ai contenuti dell'Intesa e del presente regolamento e la necessita' di una adeguata diffusione degli stessi, e' opportuno prevedere che l'entrata in vigore del regolamento stesso avvenga il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; 8) e' necessario dare attuazione a quanto previsto dall'art. 216, comma 3 della legge regionale n. 65/2014 che stabilisce che i comuni adeguano i propri strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica ai contenuti del presente regolamento entro i termini e con le modalita' previste dal medesimo; 9) e' opportuno consentire ai comuni l'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica al presente regolamento al momento dell'approvazione degli stessi in attuazione delle disposizioni della legge regionale n. 65/2014; 10) ai sensi di quanto sancito dall'art. 2, comma 4 della citata Intesa del 20 ottobre 2016, e' necessario precisare che «il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano comunale vigente, ovvero adottato alla data di sottoscrizione della presente Intesa»; Si approva il presente regolamento: Art. 1 Oggetto del regolamento Ambito di applicazione 1. In attuazione dell'art. 216 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), il presente regolamento determina i parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche da applicarsi nei regolamenti edilizi comunali e negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. 2. Il presente regolamento definisce una specifica disciplina normativa delle definizioni uniformi di cui all'Intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo, sancita in data 20 ottobre 2016 dalla Conferenza unificata (da ora in poi, indicata come «Intesa del 20 ottobre 2016»), recepite con la deliberazione di Giunta regionale n. 524 del 21 maggio 2018. 3. L'allegato 1 del presente regolamento riporta le definizioni uniformi stabilite dall'Intesa del 20 ottobre 2016, unitamente alle indicazioni di raffronto con i parametri e le definizioni tecniche contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale dell'11 novembre 2013, n. 64/R (Regolamento di attuazione dell'art. 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio» in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio). 4. L'allegato 2 del presente regolamento contiene specificazioni tecnico-applicative, ulteriori e diverse dalle definizioni stabilite dall'Intesa del 20 ottobre 2016, da utilizzarsi come riferimento negli interventi urbanistico-edilizi, unitamente alle indicazioni di raffronto con le corrispondenti voci gia' contenute nell'allegato A di cui al regolamento 64/R/2013. 5. Il presente regolamento stabilisce, altresi', i tempi e le modalita' per l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali e degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.