(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Toscana  n.  28
                        dell'11 luglio 2018) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              promulga 
 
  la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme  generali
sull'ordinamento  del  lavoro   alle   dipendenze   delle   pubbliche
amministrazioni); 
  Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.  75  (Modifiche  e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ai  sensi
degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)
e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r),
s)  e  z),  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche)  e  in  particolare
l'art. 20; 
  Vista la legge regionale 8 gennaio  2009,  n.  1  (Testo  unico  in
materia di organizzazione e ordinamento del personale); 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R  (Regolamento  di  attuazione
della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale»); 
  Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale
Toscana per le erogazioni in agricoltura «ARTEA»); 
  Vista la  nota  del  7  maggio  2018  trasmessa  dalla  commissione
regionale per le pari opportunita'; 
  Considerato quanto segue: 
    1. Al fine  di  consentire  il  superamento  del  precariato,  la
Regione intende attivare, per il  triennio  2018-2020,  le  procedure
speciali di reclutamento di cui all'art. 20,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 75/2017, avendo effettuato una preventiva ricognizione
sul personale titolare di rapporti di lavoro a  tempo  determinato  e
altre forme di rapporto di lavoro flessibile che, alla  data  del  31
dicembre 2017, ha maturato almeno tre anni di servizio  negli  ultimi
otto e che  risulta  in  possesso  dei  requisiti  necessari  per  il
potenziale accesso alle procedure di reclutamento  speciale  a  tempo
indeterminato; 
    2. La procedura di reclutamento speciale  avverra'  nel  rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa nazionale, nel
rispetto del principio di contenimento della  spesa  pubblica,  senza
maggiori oneri a carico del bilancio regionale; 
    3. Le procedure speciali di reclutamento  di  personale  a  tempo
indeterminato non sono applicabili al personale a tempo determinato o
titolare di contratti di lavoro flessibile assunto per  le  strutture
di supporto agli organi di governo della  Regione  e  agli  organismi
politici del consiglio regionale di  cui  alla  l.r.  n.  1/2009,  in
coerenza con quanto previsto  dall'art.  20,  comma  7,  del  decreto
legislativo n. 75/2017; 
    4. A far data dal  1°  gennaio  2012  il  personale  dell'Agenzia
regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) e' transitato  nel
ruolo organico della Giunta  regionale,  ivi  compresi  i  dipendenti
titolari di un  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato  con  la
medesima Agenzia, in forza di quanto previsto dall'art. 13 della l.r.
n. 60/1999, e pertanto la procedura di reclutamento speciale attivata
dalla Regione Toscana riguarda anche il  personale  che  ha  prestato
servizio a tempo determinato presso ARTEA; 
  5. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle
procedure di reclutamento speciale del personale a tempo  determinato
dei  centri  per  l'impiego,  di  prossimo  trasferimento  nel  ruolo
regionale ai sensi dell'art. 1, commi 793 e seguenti della  legge  27
dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il  triennio  2018-2020),
che saranno oggetto di specifica disciplina nell'ambito  della  legge
di riordino della funzione relativa ai servizi per il lavoro  e  alle
politiche attive del lavoro; 
  6.  Al  fine  di  garantire  l'uniformita'  di  applicazione  della
disciplina in materia di procedure di reclutamento speciale da  parte
degli enti dipendenti della Regione di cui all'art. 50 dello Statuto,
appare necessario definire, con apposite linee di indirizzo, limiti e
condizioni per l'attivazione delle suddette procedure; 
  7. E' necessario riferirsi, per quanto inerente  alle  modalita'  e
procedure di reclutamento del  personale  a  tempo  indeterminato,  a
quanto previsto in materia dalle disposizioni  di  cui  al  capo  II,
sezione I, del d.p.g.r. 33/R/2010; 
  8.  Alla  luce  della  normativa  vigente  e  della  piu'   recente
giurisprudenza contabile, la capacita'  assunzionale  della  pubblica
amministrazione e' determinata avendo a riferimento il  valore  delle
cessazioni del personale a tempo indeterminato dell'anno  precedente,
calcolata applicando la percentuale di turnover utilizzabile  secondo
la normativa vigente nell'anno in cui si procede all'assunzione,  cui
si sommano  gli  eventuali  resti  assunzionali  rappresentati  dalle
capacita' assunzionali maturate e quantificate secondo  la  normativa
vigente nell'anno di riferimento e non utilizzate entro  il  triennio
successivo  alla  maturazione:  al  fine  di  consentire  un'ottimale
programmazione del  fabbisogno  di  personale  per  l'intero  sistema
regionale,  occorre  prevedere  la  quantificazione  della  capacita'
assunzionale  complessiva  e  la  ripartizione   sulla   base   delle
specifiche esigenze organizzative di ciascun ente; 
  9. Al fine di implementare  la  flessibilita'  nell'utilizzo  degli
istituti  inerenti  alla  mobilita'  del  personale,  si   disciplina
l'istituto dell'assegnazione temporanea di personale, in coerenza con
la normativa statale di riferimento,  da  e  verso  l'amministrazione
regionale; 
  10. E' infine opportuno disporre l'entrata in  vigore  della  legge
dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana,  in  considerazione  dell'urgenza  a
provvedere ad avviare la procedura per il  reclutamento  speciale  di
personale a tempo indeterminato; 
  11. La Commissione regionale per le pari opportunita'  ha  ritenuto
di non esprimere il parere obbligatorio  in  quanto  la  proposta  di
legge non riguarda i profili attinenti al rispetto ed alla promozione
dei  principi  costituzionali  e  statutari  di  parita'  e  di   non
discriminazione tra i generi; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                  Ambito soggettivo di applicazione 
 
  1. La Regione Toscana negli anni 2018,  2019  e  2020,  nei  limiti
della quota di risorse finanziarie definita  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 1,  puo'  immettere  in  ruolo  a  tempo  indeterminato,  senza
procedere al preventivo espletamento delle procedure di cui  all'art.
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme  generali
sull'ordinamento  del  lavoro   alle   dipendenze   delle   pubbliche
amministrazioni), il personale non dirigenziale che: 
  a) risulta in servizio, anche per un solo  giorno,  successivamente
alla data del 28  agosto  2015,  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato in Regione Toscana; 
  b) ha espletato una procedura per esami e/o titoli di cui  al  capo
II, sezione I, del regolamento emanato  con  decreto  del  Presidente
della Giunta  regionale  24  marzo  2010,  n.  33/R  (Regolamento  di
attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in
materia di organizzazione e  ordinamento  del  personale»),  a  tempo
determinato  o  indeterminato,  o  analoga  procedura  presso   altra
amministrazione pubblica; 
  c) ha maturato al 31 dicembre 2017, alle dipendenze  della  Regione
Toscana e/o dell'Agenzia regionale per le erogazioni  in  agricoltura
(ARTEA), almeno tre anni di servizio, anche non  continuativi,  negli
ultimi otto anni. 
  2. Ai fini del computo di cui al comma 1, lettera c), il periodo di
servizio e' calcolato sulla base della frazione convenzionale di  365
giorni per ciascun anno, per un totale  di  almeno  1.095  giorni  di
effettiva vigenza del contratto di lavoro. 
  3. Ferma restando la necessaria titolarita' di almeno un rapporto a
tempo determinato con l'amministrazione regionale, nel  rispetto  dei
requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), ai fini del computo del
periodo utile di servizio viene considerato anche l'eventuale periodo
di vigenza di contratti riconducibili alla collaborazione  coordinata
e continuativa. 
  4. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente articolo
sono immessi in ruolo nella categoria professionale nella quale hanno
maturato la maggiore anzianita' di servizio  con  contratto  a  tempo
determinato. 
  5. Le procedure di reclutamento a tempo  indeterminato  di  cui  al
comma 1 non si applicano al  personale  a  tempo  determinato  o  con
contratti di lavoro flessibile, assunto per le strutture di  supporto
agli organi di governo della Regione e agli  organismi  politici  del
consiglio regionale di cui alla legge regionale 8 gennaio 2009, n.  1
(Testo  unico  in  materia  di  organizzazione  e   ordinamento   del
personale).