(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 dell'11 luglio 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni); Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e in particolare l'art. 20; Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale); Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale»); Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura «ARTEA»); Vista la nota del 7 maggio 2018 trasmessa dalla commissione regionale per le pari opportunita'; Considerato quanto segue: 1. Al fine di consentire il superamento del precariato, la Regione intende attivare, per il triennio 2018-2020, le procedure speciali di reclutamento di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017, avendo effettuato una preventiva ricognizione sul personale titolare di rapporti di lavoro a tempo determinato e altre forme di rapporto di lavoro flessibile che, alla data del 31 dicembre 2017, ha maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto e che risulta in possesso dei requisiti necessari per il potenziale accesso alle procedure di reclutamento speciale a tempo indeterminato; 2. La procedura di reclutamento speciale avverra' nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa nazionale, nel rispetto del principio di contenimento della spesa pubblica, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale; 3. Le procedure speciali di reclutamento di personale a tempo indeterminato non sono applicabili al personale a tempo determinato o titolare di contratti di lavoro flessibile assunto per le strutture di supporto agli organi di governo della Regione e agli organismi politici del consiglio regionale di cui alla l.r. n. 1/2009, in coerenza con quanto previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo n. 75/2017; 4. A far data dal 1° gennaio 2012 il personale dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) e' transitato nel ruolo organico della Giunta regionale, ivi compresi i dipendenti titolari di un contratto di lavoro a tempo determinato con la medesima Agenzia, in forza di quanto previsto dall'art. 13 della l.r. n. 60/1999, e pertanto la procedura di reclutamento speciale attivata dalla Regione Toscana riguarda anche il personale che ha prestato servizio a tempo determinato presso ARTEA; 5. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle procedure di reclutamento speciale del personale a tempo determinato dei centri per l'impiego, di prossimo trasferimento nel ruolo regionale ai sensi dell'art. 1, commi 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che saranno oggetto di specifica disciplina nell'ambito della legge di riordino della funzione relativa ai servizi per il lavoro e alle politiche attive del lavoro; 6. Al fine di garantire l'uniformita' di applicazione della disciplina in materia di procedure di reclutamento speciale da parte degli enti dipendenti della Regione di cui all'art. 50 dello Statuto, appare necessario definire, con apposite linee di indirizzo, limiti e condizioni per l'attivazione delle suddette procedure; 7. E' necessario riferirsi, per quanto inerente alle modalita' e procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato, a quanto previsto in materia dalle disposizioni di cui al capo II, sezione I, del d.p.g.r. 33/R/2010; 8. Alla luce della normativa vigente e della piu' recente giurisprudenza contabile, la capacita' assunzionale della pubblica amministrazione e' determinata avendo a riferimento il valore delle cessazioni del personale a tempo indeterminato dell'anno precedente, calcolata applicando la percentuale di turnover utilizzabile secondo la normativa vigente nell'anno in cui si procede all'assunzione, cui si sommano gli eventuali resti assunzionali rappresentati dalle capacita' assunzionali maturate e quantificate secondo la normativa vigente nell'anno di riferimento e non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione: al fine di consentire un'ottimale programmazione del fabbisogno di personale per l'intero sistema regionale, occorre prevedere la quantificazione della capacita' assunzionale complessiva e la ripartizione sulla base delle specifiche esigenze organizzative di ciascun ente; 9. Al fine di implementare la flessibilita' nell'utilizzo degli istituti inerenti alla mobilita' del personale, si disciplina l'istituto dell'assegnazione temporanea di personale, in coerenza con la normativa statale di riferimento, da e verso l'amministrazione regionale; 10. E' infine opportuno disporre l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, in considerazione dell'urgenza a provvedere ad avviare la procedura per il reclutamento speciale di personale a tempo indeterminato; 11. La Commissione regionale per le pari opportunita' ha ritenuto di non esprimere il parere obbligatorio in quanto la proposta di legge non riguarda i profili attinenti al rispetto ed alla promozione dei principi costituzionali e statutari di parita' e di non discriminazione tra i generi; Approva la presente legge: Art. 1 Ambito soggettivo di applicazione 1. La Regione Toscana negli anni 2018, 2019 e 2020, nei limiti della quota di risorse finanziarie definita ai sensi dell'art. 3, comma 1, puo' immettere in ruolo a tempo indeterminato, senza procedere al preventivo espletamento delle procedure di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni), il personale non dirigenziale che: a) risulta in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato in Regione Toscana; b) ha espletato una procedura per esami e/o titoli di cui al capo II, sezione I, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale»), a tempo determinato o indeterminato, o analoga procedura presso altra amministrazione pubblica; c) ha maturato al 31 dicembre 2017, alle dipendenze della Regione Toscana e/o dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. 2. Ai fini del computo di cui al comma 1, lettera c), il periodo di servizio e' calcolato sulla base della frazione convenzionale di 365 giorni per ciascun anno, per un totale di almeno 1.095 giorni di effettiva vigenza del contratto di lavoro. 3. Ferma restando la necessaria titolarita' di almeno un rapporto a tempo determinato con l'amministrazione regionale, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), ai fini del computo del periodo utile di servizio viene considerato anche l'eventuale periodo di vigenza di contratti riconducibili alla collaborazione coordinata e continuativa. 4. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente articolo sono immessi in ruolo nella categoria professionale nella quale hanno maturato la maggiore anzianita' di servizio con contratto a tempo determinato. 5. Le procedure di reclutamento a tempo indeterminato di cui al comma 1 non si applicano al personale a tempo determinato o con contratti di lavoro flessibile, assunto per le strutture di supporto agli organi di governo della Regione e agli organismi politici del consiglio regionale di cui alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).