(Pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - P. I. - n. 31 del 20 luglio 2018) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo Statuto della Regione; Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28, recante «Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana» e 10 aprile 1978, n. 2, recante «Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione» e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'articolo 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, recante «Tutela sanitaria delle attivita' sportive»; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministero della sanita' 18 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 5 marzo 1982, recante «Norme per la tutela dell'attivita' sportiva agonistica» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; Vista la circolare del Ministero della sanita' 18 marzo 1996, n. 500.4/MSP/CP/643, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 1996, recante «Linee guida per una organizzazione omogenea della certificazione di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica»; Vista la legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attivita' sportive»; Visto l'art. 5, comma 2, della citata legge regionale n. 36/2000 che prevede che la Regione fissi con regolamento i requisiti strutturali, di personale ed attrezzature dei centri di medicina dello sport, in conformita' alle linee guida nazionali; Visto il decreto dell'Assessore per la sanita' 17 giugno 2002, n. 890, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 29 del 28 giugno 2002, recante «Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana» e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione» e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale» e successive modifiche ed integrazioni; Ritenuto di dovere procedere ad individuare i requisiti che i soggetti certificatori di cui agli articoli 5 e 6, comma 1, della legge regionale n. 36/2000 devono possedere, al fine di ottenere l'autorizzazione sanitaria al rilascio della certificazione dell'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica - ad esclusione dei medici specialisti di medicina dello sport - come indicato nel parere n. 767/14 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, emesso nell'adunanza dell'8 luglio 2014; Vista la nota del Dipartimento regionale per le attivita' sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute prot. n. 6976 del 24 gennaio 2014; Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale reso con nota prot. n. 4099/298.4.2014 del 18 febbraio 2014; Visto il parere n. 767/14 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, emesso nell'adunanza dell'8 luglio 2014; Vista la nota dell'Assessore regionale per la salute prot. n. 15375 del 22 febbraio 2018, indirizzata all'on.le Presidente della Regione; Su proposta dell'Assessore regionale per la salute; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 99 del 27 febbraio 2018; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Ambito d'applicazione Il presente regolamento disciplina i requisiti strutturali, di personale ed attrezzature per il rilascio della certificazione di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica da parte dei soggetti indicati negli articoli 5 e 6, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, nel decreto del Ministero della sanita' 18 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni e nelle linee guida nazionali di cui alla circolare del Ministero della sanita' 18 marzo 1996, n. 500.4/MSP/CP/ 643, ad esclusione dei medici specialisti in medicina dello sport. Il rilascio della certificazione di idoneita' e' riservata personalmente al medico specialista di medicina dello sport autorizzato.