(Pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  della
  Regione Siciliana - P. I. - n. 31 del 20 luglio 2018) 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
  Visto lo Statuto della Regione; 
  Viste  le  leggi  regionali  29  dicembre  1962,  n.  28,   recante
«Ordinamento  del  Governo  e  dell'Amministrazione  centrale   della
Regione siciliana» e 10 aprile 1978, n. 2, recante «Nuove  norme  per
l'ordinamento del Governo e  dell'Amministrazione  della  Regione»  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto l'articolo 8 della legge 26 ottobre 1971,  n.  1099,  recante
«Tutela sanitaria delle attivita' sportive»; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale» e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministero  della  sanita'  18  febbraio  1982,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  63
del 5  marzo  1982,  recante  «Norme  per  la  tutela  dell'attivita'
sportiva agonistica» e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e  successive
modifiche ed integrazioni,  recante  «Riordino  della  disciplina  in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1  della  legge  23  ottobre
1992, n. 421»; 
  Vista la circolare del Ministero della sanita' 18  marzo  1996,  n.
500.4/MSP/CP/643,   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 1996,  recante  «Linee  guida
per una organizzazione omogenea  della  certificazione  di  idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica»; 
  Vista la legge regionale 30 dicembre  2000,  n.  36,  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante  «Norme  concernenti  la  medicina
dello sport e la tutela sanitaria delle attivita' sportive»; 
  Visto l'art. 5, comma 2, della citata legge  regionale  n.  36/2000
che  prevede  che  la  Regione  fissi  con  regolamento  i  requisiti
strutturali, di personale ed  attrezzature  dei  centri  di  medicina
dello sport, in conformita' alle linee guida nazionali; 
  Visto il decreto dell'Assessore per la sanita' 17 giugno  2002,  n.
890, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Regione  siciliana,
parte  I,  n.  29  del  28  giugno  2002,  recante   «Direttive   per
l'accreditamento  istituzionale  delle  strutture   sanitarie   nella
Regione siciliana» e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n.  19,  recante  «Norme
per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali.  Ordinamento  del
Governo e dell'Amministrazione della Regione» e successive  modifiche
ed integrazioni; 
  Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante  «Norme  per
il riordino del servizio sanitario regionale» e successive  modifiche
ed integrazioni; 
  Ritenuto di dovere procedere  ad  individuare  i  requisiti  che  i
soggetti certificatori di cui agli articoli 5 e  6,  comma  1,  della
legge regionale n. 36/2000 devono  possedere,  al  fine  di  ottenere
l'autorizzazione   sanitaria   al   rilascio   della   certificazione
dell'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica - ad esclusione  dei
medici specialisti di medicina dello sport - come indicato nel parere
n. 767/14 del Consiglio di giustizia amministrativa  per  la  Regione
siciliana, Sezione consultiva,  emesso  nell'adunanza  dell'8  luglio
2014; 
  Vista la nota del Dipartimento regionale per le attivita' sanitarie
ed  osservatorio  epidemiologico  dell'Assessorato  regionale   della
salute prot. n. 6976 del 24 gennaio 2014; 
  Visto il parere dell'Ufficio legislativo e  legale  reso  con  nota
prot. n. 4099/298.4.2014 del 18 febbraio 2014; 
  Visto il parere n. 767/14 del Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione siciliana, Sezione  consultiva,  emesso  nell'adunanza
dell'8 luglio 2014; 
  Vista la nota dell'Assessore regionale per la salute prot. n. 15375
del 22 febbraio 2018, indirizzata all'on.le Presidente della Regione; 
  Su proposta dell'Assessore regionale per la salute; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 99 del 27 febbraio
2018; 
 
                   Emana il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                        Ambito d'applicazione 
 
  Il presente regolamento  disciplina  i  requisiti  strutturali,  di
personale ed attrezzature per il  rilascio  della  certificazione  di
idoneita' all'attivita' sportiva agonistica  da  parte  dei  soggetti
indicati negli articoli 5 e 6, comma  1,  della  legge  regionale  30
dicembre 2000, n. 36 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  nel
decreto del Ministero della sanita' 18  febbraio  1982  e  successive
modifiche ed integrazioni e nelle linee guida nazionali di  cui  alla
circolare del Ministero della sanita' 18 marzo 1996, n. 500.4/MSP/CP/
643, ad esclusione dei medici specialisti in medicina dello sport. 
  Il  rilascio  della  certificazione  di  idoneita'   e'   riservata
personalmente  al  medico  specialista  di   medicina   dello   sport
autorizzato.