(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31/I-II del 7 agosto 2018). IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica alla legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, «Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole primarie e secondarie nonche' disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante e al lavoro sociale nelle scuole». 1. Dopo l'art. 25 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 26 (Ruoli del personale docente di sostegno linguistico per alunni con background migratorio). - 1. Sono istituiti nei limiti della dotazione organica provinciale di cui all'art. 15 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, i ruoli del personale docente di sostegno linguistico per alunni con background migratorio; i ruoli sono distinti per le scuole dei tre gruppi linguistici. Il personale docente di tali ruoli viene impiegato in tutti i gradi di scuola, nonche' nei corsi della formazione professionale, in corsi di sostegno linguistico per alunni la cui prima lingua non sia il tedesco, l'italiano o il ladino. Il sostegno linguistico avviene in lingua tedesca, italiana e, in caso, anche in lingua ladina. 2. I titoli per l'accesso ai citati ruoli e le modalita' per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono determinati dalla Giunta provinciale. 3. Le graduatorie per gli incarichi a tempo determinato per i ruoli di cui al comma 1 sono istituite a partire dall'anno scolastico 2019/2020. Oltre al personale docente in possesso dei titoli determinati in base al comma 2, in sede di prima applicazione del presente articolo ha diritto all'inserimento in dette graduatorie e all'accesso alla procedura di selezione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento chi e' in possesso di un diploma di laurea almeno quadriennale e alla data del 31 agosto 2018 ha maturato almeno tre anni di servizio in qualita' di docente di sostegno linguistico per alunni con background migratorio presso i centri linguistici della provincia o presso le scuole delle localita' ladine ovvero presso istituzioni equivalenti. 4. Al personale docente di cui al comma 1 e' applicato lo stato giuridico ed economico del personale docente delle scuole secondarie di primo grado ai sensi della normativa vigente. Tutti i servizi prestati in qualita' di docente di sostegno linguistico per alunni con background migratorio presso i centri linguistici della provincia o presso le scuole delle localita' ladine ovvero presso istituzioni equivalenti sono riconosciuti ai fini dell'attribuzione delle indennita' provinciali e dell'inquadramento economico ai sensi della normativa vigente al momento della conferma in ruolo.».