(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 1° agosto 2018). IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale); Visto in particolare l'art. 4-bis, comma 1, della citata legge regionale 9/2009 che prevede che la Regione doti le Unioni territoriali intercomunali e i comuni che non ne fanno parte di risorse finanziarie per la concessione di contributi ai cittadini sulle spese gia' sostenute nell'anno di riferimento per l'installazione di sistemi di sicurezza nelle proprie abitazioni; Visto altresi' il comma 2 del medesimo art. 4-bis della legge regionale 9/2009, ai sensi del quale i criteri di riparto delle risorse finanziarie agli enti locali e i requisiti e i criteri per la concessione dei contributi ai cittadini sono stabiliti con regolamento regionale; Ritenuto di disciplinare il riparto delle risorse tra gli enti locali come segue: a) le risorse disponibili a bilancio, in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio degli enti che presentano domanda di finanziamento o, nel caso di gestioni associate, alla popolazione complessiva di tutti i comuni ad esse aderenti al momento di presentazione della domanda; b) le eventuali risorse aggiuntive alle somme disponibili al bilancio dell'anno di riferimento, tra gli enti che hanno presentato domanda di finanziamento e sono beneficiari delle risorse di cui alla lettera a); Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1208 del 29 giugno 2018 di approvazione in via preliminare del «Regolamento per l'assegnazione agli enti locali delle risorse per la concessione ai cittadini dei contributi per la sicurezza delle case di abitazione, ai sensi dell'art. 4-bis della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)»; Preso atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera d), della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), il Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 10 luglio 2018 ha espresso parere favorevole all'approvazione del suddetto regolamento; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1307 del 13 luglio 2018, n. 1307; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento per l'assegnazione agli enti locali delle risorse per la concessione ai cittadini dei contributi per la sicurezza delle case di abitazione, ai sensi dell'art. 4-bis della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA