(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 17 settembre 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere m), p), q) e v), dello Statuto; Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale); Considerato quanto segue: 1. Le associazioni pro loco svolgono da anni un ruolo estremamente rilevante nella promozione e diffusione dell'accoglienza turistica sul territorio regionale, in attuazione del principio di sussidiarieta' orizzontale sancito dall'art. 118, comma quarto, della Costituzione; 2. Esse sono impegnate nell'organizzazione di eventi specifici e nell'animazione di borghi e luoghi situati in zone del territorio regionale meno note e gestiscono molteplici servizi ed attivita', fra cui la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonche' la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali; 3. In considerazione della rilevanza dell'azione svolta sul territorio, il Consiglio regionale intende destinare un contributo economico a favore di associazioni pro loco che presentino progetti per la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonche' la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali; 4. In attuazione del principio di semplificazione amministrativa, i contributi sono concessi con procedura automatica dal momento che non risulta necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attivita' istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario; 5. La ristrettezza dei tempi tecnici per l'espletamento delle procedure, la cui conclusione e' prevista entro il 31 dicembre 2018, rende opportuno prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge Art. 1 Contributi alle associazioni pro loco 1. Ai fini della promozione di progetti inerenti alla realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonche' la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), il Consiglio regionale e' autorizzato a concedere contributi una tantum a favore delle associazioni pro loco operanti alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I contributi sono concessi, con procedura automatica, in misura fissa di ammontare predeterminato per il solo anno 2018, sulla base del numero delle domande validamente presentate a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico e protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione. 3. Il soggetto incaricato della fase istruttoria accerta esclusivamente la completezza e la regolarita' delle dichiarazioni e della documentazione prodotta con le domande.