(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
         della Regione Toscana n. 41 del 17 settembre 2018) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere m), p), q) e v), dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo  unico  del
sistema turistico regionale); 
 
  Considerato quanto segue: 
 
    1.  Le  associazioni  pro  loco  svolgono  da   anni   un   ruolo
estremamente rilevante nella promozione e diffusione dell'accoglienza
turistica sul territorio regionale, in attuazione  del  principio  di
sussidiarieta' orizzontale sancito dall'art. 118, comma quarto, della
Costituzione; 
    2. Esse sono impegnate nell'organizzazione di eventi specifici  e
nell'animazione di borghi e luoghi situati  in  zone  del  territorio
regionale meno note e gestiscono molteplici servizi ed attivita', fra
cui la realizzazione di iniziative idonee a favorire  la  conoscenza,
la tutela  e  la  valorizzazione  delle  risorse  turistiche  locali,
nonche' la promozione del patrimonio artistico e delle  tradizioni  e
cultura locali; 
    3. In  considerazione  della  rilevanza  dell'azione  svolta  sul
territorio, il Consiglio regionale intende  destinare  un  contributo
economico a favore di associazioni pro loco che  presentino  progetti
per la realizzazione di iniziative idonee a favorire  la  conoscenza,
la tutela  e  la  valorizzazione  delle  risorse  turistiche  locali,
nonche' la promozione del patrimonio artistico e delle  tradizioni  e
cultura locali; 
    4. In attuazione del principio di semplificazione amministrativa,
i contributi sono concessi con procedura automatica dal  momento  che
non  risulta   necessaria,   per   l'attuazione   degli   interventi,
un'attivita'  istruttoria   di   carattere   tecnico,   economico   e
finanziario; 
    5. La ristrettezza dei tempi  tecnici  per  l'espletamento  delle
procedure, la cui conclusione e' prevista entro il 31 dicembre  2018,
rende opportuno prevedere l'entrata in vigore della presente legge il
giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale
della Regione Toscana; 
 
                      Approva la presente legge 
 
                               Art. 1 
 
                Contributi alle associazioni pro loco 
 
  1. Ai fini della promozione di progetti inerenti alla realizzazione
di iniziative idonee  a  favorire  la  conoscenza,  la  tutela  e  la
valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonche' la promozione
del patrimonio artistico e delle  tradizioni  e  cultura  locali,  ai
sensi dell'art. 16, comma 2, lettere a) e b), della  legge  regionale
20  dicembre  2016,  n.  86  (Testo  unico  del   sistema   turistico
regionale),  il  Consiglio  regionale  e'  autorizzato  a   concedere
contributi una tantum a favore delle associazioni pro  loco  operanti
alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  2. I contributi sono concessi, con procedura automatica, in  misura
fissa di ammontare predeterminato per il solo anno 2018,  sulla  base
del numero delle  domande  validamente  presentate  a  seguito  della
pubblicazione di un avviso pubblico e protocollate  secondo  l'ordine
cronologico di presentazione. 
  3.  Il  soggetto  incaricato   della   fase   istruttoria   accerta
esclusivamente la completezza e la regolarita' delle dichiarazioni  e
della documentazione prodotta con le domande.