(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 36 del 10 agosto 2018) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 32 e 46 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 7 gennaio  2015,  n.  1  (Disposizioni  in
materia  di  programmazione  economica  e  finanziaria  regionale   e
relative procedure  contabili.  Modifiche  alla  legge  regionale  n.
20/2008); 
  Visto  il  parere  favorevole  della  Conferenza  permanente  delle
autonomie sociali, espresso nella seduta del 19 luglio 2018; 
 
  Considerato quanto segue: 
 
    1.  Sin  dal  secondo  dopoguerra  e'   emersa   una   potenziale
contrapposizione  tra  crescita  economica  e  tutela  dell'ambiente,
connessa ad un modello economico basato su  una  crescita  illimitata
del consumo delle risorse disponibili e del capitale naturale. E'  in
ragione di  questo  che  le  istituzioni  internazionali,  europee  e
nazionali si stanno muovendo nella direzione di favorire  ed  attuare
la transizione verso un modello economico circolare che  dia  impulso
ad una  nuova  fase  della  politica  industriale,  finalizzata  alla
sostenibilita'  e  all'innovazione  e,  al  contempo,  in  grado   di
incrementare la competitivita', offrendo una risposta di sistema alle
diseguaglianze sociali in termini di ridistribuzione di  opportunita'
e diritti; 
    2.  E'  emersa  l'esigenza  di  favorire  la  transizione   verso
un'economia circolare fondata sul principio di sviluppo  sostenibile,
peraltro recentemente sottolineata  sia  con  l'adozione  dell'Agenda
2030 per lo sviluppo  sostenibile,  in  occasione  del  summit  sullo
sviluppo sostenibile del 2015, sia con la sottoscrizione dell'accordo
sul clima approvato a Parigi nel 2017 sia,  nello  stesso  anno,  con
l'adozione del pacchetto «economia circolare» da parte del Parlamento
europeo; 
    3. Rilevato come la programmazione, ai sensi dell'art. 46,  comma
1, dello Statuto, rappresenta il «metodo dell'attivita'  regionale  e
ne determina gli obiettivi  annuali  e  pluriennali»,  e'  necessario
offrire un sempre piu' efficace coordinamento degli attuali strumenti
di programmazione, con particolare riferimento ai  piani  di  settore
che debbono sempre piu'  orientarsi  in  coerenza  con  il  programma
regionale di sviluppo, di seguito  «PRS»,  disciplinato  dall'art.  7
della legge regionale n. 1/2015; 
    4. E' condiviso  il  connotato  di  trasversalita'  dell'economia
circolare  che  ne   rende   possibile   l'integra   zione   con   la
programmazione  settoriale,   determinando   un   rafforzamento   del
coordinamento  con  il  PRS,  facilitando  il  raggiungimento   degli
obiettivi strategici di breve, medio e lungo periodo; 
    5. L'individuazione di contenuti ed obiettivi minimi dei piani di
settore in sede di PRS, finalizzati ad attuare la  transizione  verso
l'economia circolare, determina, oltre al maggior coordinamento degli
strumenti di programmazione,  una  semplificazione  nell'integrazione
delle politiche europee e nazionali in materia, che,  in  particolare
sul tema dell'economia circolare,  risulta  in  costante  e  continuo
aggiornamento; 
    6. Coerentemente  si  rende  necessario  orientare  le  politiche
regionali verso un modello di economia circolare  che  valorizzi  gli
scarti di consumo, estenda il ciclo vita dei prodotti,  condivida  le
risorse, promuova l'impiego di  materie  prime  seconde  e  l'uso  di
energia da fonti rinnovabili e che si fondi sul principio di sviluppo
sostenibile; 
    7. Ai fini dell'attuazione  della  transizione  verso  l'economia
circolare  e'  necessario  modificare  il  PRS  e  gli   atti   della
programmazione regionale di settore; 
    8. Fini della piu'  ampia  condivisione  e  della  piu'  efficace
attuazione, con riferimento alla proposta di legge di modifica  della
programmazione regionale di  settore,  e'  costituito  un  gruppo  di
lavoro paritetico, politico e tecnico, tra la Giunta ed il  Consiglio
regionale. 
 
Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                 Principi generali e criteri guida. 
        Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 1/2015 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 1  della  legge  regionale  7  gennaio
2015, n. 1 (Disposizioni in materia  di  programmazione  economica  e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche  alla
legge regionale n. 20/2008) e' inserito il seguente: 
  «2-bis) La programmazione regionale dispone  la  transizione  verso
l'economia circolare anche attraverso il coordinamento dei  piani  di
settore regionali con  il  programma  regionale  di  sviluppo  (PRS),
mediante l'individuazione di obiettivi e  contenuti  minimi  definiti
dal PRS medesimo;».