(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 33 del 1° agosto 2018) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
(Omissis). 
 
  Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 42 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale  28  dicembre  2011,  n.  69  (Istituzione
dell'autorita' idrica toscana e delle autorita' per  il  servizio  di
gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali
25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) e  in
particolare l'articolo 28; 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale) e in particolare l'articolo 94 comma 1, comma  4,
lettera c), comma 5 lettera d) e comma 6; 
  Visto il decreto legislativo 14 agosto  2012,  n.  150  (Attuazione
della direttiva 2009/128/CE che istituisce  un  quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi); 
  Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del
22 marzo 2018; 
  Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo  17,
comma 4 del regolamento interno  della  Giunta  regionale  19  luglio
2016, n. 5; 
  Vista la preliminare deliberazione della Giunta  regionale  del  17
maggio 2018, n. 506 (Regolamento di attuazione dell'articolo 28 della
legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69  «Istituzione  dell'autorita'
idrica  toscana  e  delle  autorita'  per  il  servizio  di  gestione
integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998,
61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007» - Disposizioni
relative alle  aree  di  salvaguardia:  piano  di  utilizzazione  per
l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e  dei  fertilizzanti
(PUFF) e disposizioni per la perimetrazione); 
  Visto il parere favorevole, con osservazioni, espresso dalla quarta
Commissione consiliare nelle sedute del 14 e 26 giugno 2018; 
  Visto il parere  favorevole  reso  dal  Consiglio  delle  autonomie
locali nella seduta 18 giugno 2018; 
  Visto  l'ulteriore  parere  della  competente  struttura   di   cui
all'articolo  17,  comma  4  del  regolamento  interno  della  Giunta
regionale 19 luglio 2016, n. 5; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 16  luglio  2018,  n.
793; 
 
  Considerato quanto segue: 
 
    1. L'articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006 al  comma  1
stabilisce  che  le  regioni,  su  proposta  degli  enti  di  governo
dell'ambito,  individuano  le  aree  di  salvaguardia   delle   acque
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi
mediante impianto di acquedotto che  riveste  carattere  di  pubblico
interesse. Di conseguenza, viste le competenze degli enti di  governo
dell'ambito, al fine di procedere  all'individuazione  di  tali  aree
sono previste le procedure e  le  modalita'  di  presentazione  della
proposta di perimetrazione da  parte  dell'autorita'  idrica  toscana
(AIT). In particolare e' necessario  indicare  specifici  criteri  di
priorita' che devono essere seguiti nell'elaborazione delle  proposte
di perimetrazione e prevedere alcuni criteri tecnici per  individuare
le aree; 
    2.  In  attuazione  dell'articolo  94,  comma  6,   del   decreto
legislativo n. 152/2006, nelle more dell'individuazione delle aree di
salvaguardia  ai  sensi  del  presente  regolamento,  per   agevolare
l'applicazione  della  normativa  da  parte   degli   operatori,   e'
necessario procedere a una ricognizione delle captazioni del servizio
idrico integrato e delle connesse aree di salvaguardia; 
    3. Come previsto  dall'articolo  94  comma  4,  lettera  c),  del
decreto legislativo n. 152/2006 nell'area di salvaguardia e'  vietato
lo svolgimento di  diverse  attivita'  tra  le  quali  l'accumulo  di
concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, lo spandimento di concimi
chimici fertilizzanti  o  pesticidi,  salvo  che  l'impiego  di  tali
sostanze sia effettuato sulla base di indicazioni  contenute  in  uno
specifico piano per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei
fertilizzanti (PUFF), adottato dalla regione (articolo  94,  comma  5
del decreto legislativo n. 152/2006), che tenga  conto  della  natura
dei suoli, delle  colture  compatibili,  delle  tecniche  agronomiche
impiegate e della vulnerabilita' delle risorse idriche. Sulla base di
questi criteri e' necessario definire una disciplina equilibrata  che
tenga conto di esigenze tra loro  anche  contrapposte  ma  che  tutte
garantiscono funzioni essenziali come l'attivita' agricola, la tutela
della salute e dell'ambiente, la  difesa  da  agenti  patogeni  delle
piante. A tal fine le disposizioni  del  PUFF  sono  state  elaborate
sulla base delle seguenti valutazioni: 
      a) la lista  dei  prodotti  fitosanitari  il  cui  utilizzo  e'
vietato  e'   stata   selezionata   utilizzando   anche   lo   studio
Fitofarmaci - Proposta  di  un  indicatore  di  pressione  elaborando
proprieta' ambientali e dati di utilizzo  dei  prodotti  fitosanitari
elaborato da-ARPAT nel 2015, e aggiornato nel 2017, e inoltre tenendo
conto della valutazione dell'impatto potenziale  che  dette  sostanze
possono avere sugli stati di  qualita'  delle  acque  superficiali  e
sotterranee, di  cui  all'articolo  75  del  decreto  legislativo  n.
152/2006,  dell'impatto  sulla  matrice  acqua  e  piu'  in  generale
sull'ecosistema  (utilizzando  parametri  eco-tossicologici  e  anche
esiti del monitoraggio effettuato da ARPAT) nonche' della valutazione
degli effetti sulla salute umana considerando  le  frasi  di  rischio
direttamente connesse ad aspetti sanitari di maggiore  rilievo  quali
H340 e 341, H 350 e 351, H 360 e H361, H370, H371 e H372; 
      b) il legame tra le disposizioni del regolamento con le colture
compatibili e le tecniche agronomiche impiegate e' stato  considerato
utilizzando  come  riferimento  per  la  regolazione   dei   prodotti
fitosanitari ammessi, ma sottoposti a specifiche condizioni d'uso,  i
disciplinari della difesa integrata  volontaria  di  cui  alla  legge
regionale 15 aprile 1999, n. 25  (Norme  per  la  valorizzazione  dei
prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche  di  produzione
integrata e tutela contro  la  pubblicita'  ingannevole).  La  difesa
integrata volontaria, in base alle finalita' indicate all'articolo 20
del decreto  legislativo  n. 150/2012,  e'  un   sistema   realizzato
attraverso  norme  tecniche  specifiche  per   ciascuna   coltura   e
indicazioni fitosanitarie vincolanti  (disciplinari  di  produzione),
comprendenti pratiche agronomiche e fitosanitarie e limitazioni nella
scelta dei prodotti fitosanitari e nel numero dei trattamenti; 
      c) si e' analizzato il comportamento  agronomico  dei  prodotti
fitosanitari  inteso  a  valutare  se  il  divieto   potesse   essere
potenzialmente critico al fine di garantire un  adeguato  livello  di
protezione  alle  colture  agrarie   toscane   valutando   anche   la
disponibilita' o meno di  sostanze  alternative  con  caratteristiche
agronomiche e ambientali comparabili a quelle vietate; 
    4.  Relativamente  alla  fertilizzazione   nel   PUFF   si   sono
considerate le disposizioni relative alle zone vulnerabili ai nitrati
(ZVN) di cui all'articolo 93  del  decreto  legislativo  n.  152/2006
idonee a garantire la tutela della acque dall'inquinamento da nitrati
anche nelle aree di salvaguardia. Sono state quindi estese  a  queste
ultime le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto  del
Presidente  della  Giunta  regionale  8  settembre  2008,   n.   46/R
(Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio  2006,  n.
20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento») che ai titoli
IV e IV bis disciplina l'utilizzazione agronomica degli effluenti  di
allevamento,  delle  acque  di  vegetazione  e  delle  acque   reflue
agroalimentari anche nelle ZVN; 
    5. La disciplina del PUFF e' stabilita anche  in  attuazione  del
piano  d'azione  nazionale  per  l'uso   sostenibile   dei   prodotti
fitosanitari (PAN) approvato con il decreto interministeriale del  22
gennaio 2014. Il PAN, ai punti A.5.2.1  e  A.5.2.2,  prevede  che  le
regioni adottino misure specifiche per la  riduzione  della  presenza
nell'ambiente dei prodotti fitosanitari classificati  pericolosi  per
l'ambiente  acquatico  nonche'  misure  specifiche  nelle   aree   di
salvaguardia  di  cui  all'articolo  94  del decreto  legislativo  n.
152/2006 e ogni altra  prescrizione  e  limitazione  nell'ambito  dei
piani di utilizzazione di cui allo stesso articolo; 
    6. Al  fine  di  semplificare  le  procedure  per  gli  operatori
agricoli e extra agricoli si e' ritenuto opportuno elaborare un  PUFF
nel quale sono indicati tutti gli obblighi e  i  divieti  che  devono
essere rispettati per l'uso  dei  fitosanitari  e  dei  fertilizzanti
nelle aree di salvaguardia. In questo modo si fornisce agli operatori
uno strumento unico e valido in  tutti  i  casi  in  cui  gli  stessi
intendono utilizzare tali sostanze nelle aree di  salvaguardia  senza
la necessita' di predisporre un piano a livello di aziendale; 
    7. Al fine di assicurare la corretta applicazione delle norme del
regolamento sono definite specifiche procedure di controllo  mediante
l'approvazione, ogni anno, di un programma coordinato  regionale  che
garantisca l'appropriatezza dei controlli e lo scambio dei dati tra i
soggetti coinvolti nei controlli stessi; 
    8.  Al  fine  di  consentire   agli   operatori   la   necessaria
programmazione  della  loro  attivita'   l'efficacia   del   presente
regolamento e' stabilita a partire dalla data d'inizio (11  novembre)
della  prima   annata   agraria   successiva   all'approvazione   del
regolamento medesimo. 
 
  Si approva il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
           (Articolo 28 della legge regionale n. 69/2011) 
 
  1. Il presente regolamento contiene  la  disciplina  di  attuazione
dell'articolo 28 della  legge  regionale  28  dicembre  2011,  n.  69
(Istituzione dell'autorita' idrica toscana e delle autorita'  per  il
servizio di gestione integrata dei  rifiuti  urbani.  Modifiche  alle
leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998,  35/2011
e 14/2007).