(Pubblicata nel  Suppl.  Ord.  n.  1  alla Gazzetta  Ufficiale  della
Regione Siciliana - (P. I) n. 45 del 19 ottobre 2018) 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Obbligo dichiarativo dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana,
  dei componenti della Giunta regionale e degli amministratori locali 
 
  1.  Entro  quarantacinque  giorni  dall'insediamento,  i   deputati
dell'Assemblea regionale siciliana, il Presidente della Regione  e  i
componenti della  Giunta  regionale  che  siano  deputati  nonche'  i
sindaci,  gli  assessori  comunali  ed  i  consiglieri   comunali   e
circoscrizionali sono tenuti  a  depositare,  rispettivamente  presso
l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana  e  presso
l'ufficio di Gabinetto del sindaco, una dichiarazione anche  negativa
sull'eventuale  appartenenza  a  qualunque  titolo  ad   associazioni
massoniche o similari che creino vincoli gerarchici, solidaristici  e
di obbedienza, qualora  tale  condizione  sussista,  precisandone  la
denominazione. 
  2. Entro  quarantacinque  giorni  dall'insediamento,  i  componenti
della  Giunta  regionale  che  non  siano  deputati  sono  tenuti   a
depositare la dichiarazione di cui al comma 1  presso  la  segreteria
generale della Presidenza della Regione.