(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 41S2 dell'11 ottobre 2018) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Visto l'art. 49, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 28-7656 del 5 ottobre 2018; Emana il seguente regolamento: Regolamento regionale recante: «Disposizioni per l'erogazione graduale del servizio telematico per la richiesta o la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e definizione dei requisiti tecnici per l'interoperabilita' dei sistemi e per l'integrazione dei processi fra le diverse amministrazioni». (Omissis). Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento e' emanato in attuazione dell'art. 49, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come modificato dalla legge regionale 25 marzo 2013 n. 3, a norma del quale la richiesta o la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la trasmissione delle comunicazioni in materia di edilizia avvengono in via telematica, in adempimento del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). 2. Il presente regolamento stabilisce i requisiti necessari per realizzare un sistema telematico di comunicazione con gli sportelli unici disciplinati dalla normativa nazionale secondo le rispettive competenze, quale unico punto di accesso per il privato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti le istanze edilizie. 3. Il presente regolamento disciplina i tempi per l'erogazione graduale del servizio in via telematica, i requisiti tecnici, le modalita' operative per realizzare l'uniformita' nella circolazione e nello scambio telematico di dati e informazioni relative all'edilizia, nonche' per favorire l'interoperabilita' dei sistemi e l'integrazione dei processi fra le diverse pubbliche amministrazioni.