(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte  n.  43S2
                        del 25 ottobre 2018) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
           Sostituzione dell'art. 22 della legge regionale 
                        29 giugno 2018, n. 7 
 
  1.  L'art.  22  della  legge  regionale  29  giugno  2018,   n.   7
(Disposizioni  urgenti  in  materia   di   bilancio   di   previsione
finanziario 2018-2020) e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 22 (Provvedimenti relativi alla cancellazione di  Finpiemonte
S.p.A. dall'albo ex art. 106 del  decreto  legislativo  n.  385/1993.
Modifiche  alla  legge  regionale  6  aprile  2016,  n.  6  ).  -  1.
Nell'ambito del procedimento di cancellazione di  Finpiemonte  S.p.A.
dall'albo unico tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi  dell'art.  106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico  delle
leggi in materia bancaria  e  creditizia),  la  Giunta  regionale  e'
autorizzata ad adottare i  provvedimenti  necessari  alla  riduzione,
anche in soluzioni successive, del capitale  sociale  di  Finpiemonte
S.p.A. da euro 356.424.289,00 a euro 156.000.000,00. 
  2.  La  Giunta  regionale  e'  autorizzata  a  disporre  variazioni
compensative di bilancio fino  alla  concorrenza  dell'importo  della
riduzione del capitale sociale  di  Finpiemonte  S.p.A.  disposta  ai
sensi del comma 1, pari ad euro 200.424.289,00, con  stanziamento  in
entrata nel titolo 5 (Entrate da riduzione di attivita' finanziarie),
tipologia 100  (Alienazione  di  partecipazioni)  delle  entrate  del
bilancio  finanziario  2018-2020,  e,  in  spesa,  nelle  missioni  e
programmi indicati nell'allegato E, come sostituito  dall'allegato  A
alla  deliberazione  legislativa  recante   "Modifiche   alla   legge
regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti  in  materia  di
bilancio  di  previsione  finanziario   2018-2020)"   approvata   dal
Consiglio regionale in  data  23  ottobre  2018,  ad  incremento  del
finanziamento delle leggi regionali ivi riportate. 
  3. In relazione al procedimento di cancellazione di cui al comma 1,
la  Regione  subentra  nella  titolarita'  dei  crediti   attualmente
intestati a Finpiemonte S.p.A., con oneri a carico di questa, per  un
valore massimo pari ad euro 48.244.521,70, originati dal contratto di
finanziamento erogato dalla Banca europea degli investimenti «Regione
Piemonte Loan for SMES» e per i quali ha  gia'  costituito  fondi  di
garanzia presso Finpiemonte S.p.A. per l'importo complessivo di  euro
42.212.950,00. La gestione degli incassi e dei recuperi e'  a  carico
della societa' cedente. 
  4. E' iscritto, per ogni esercizio compreso fra il 2018 ed il 2028,
nelle entrate  del  titolo  5  (Entrate  da  riduzione  di  attivita'
finanziarie),  tipologia  300  (Riscossione  crediti  di  medio-lungo
termine) l'importo previsto  di  incasso  dai  debitori  ceduti,  nei
limiti del dettaglio indicato nella tabella  riportata  nell'allegato
E1  alla  presente  legge,  come  introdotto  dall'allegato  B   alla
deliberazione legislativa recante "Modifiche alla legge regionale  29
giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in  materia  di  bilancio  di
previsione finanziario 2018-2020)" approvata dal Consiglio  regionale
in data 23 ottobre 2018. Il richiamato fondo di  garanzia  costituito
presso Finpiemonte S.p.A. e'  acquisito  dalla  medesima  nei  limiti
dell'importo dei crediti effettivamente ceduti e senza oneri a carico
del bilancio regionale. 
  5. E' abrogato l'art. 19 della legge regionale 6 aprile 2016, n.  6
(Bilancio di previsione finanziario 2016-2018).».