(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 43 al Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del 18 ottobre 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche alla L.R. 27 marzo 1979, n. 12 e ss.mm.ii. Disciplina della coltivazione di cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi d'acqua 1. Il comma 3 dell'art. 1 bis della L.R. n. 12/1979 e ss.mm.ii., inserito con l'art. 42 della L.R. n. 11/2018, e' cosi' sostituito: "3. Le cave abbandonate o dismesse che necessitano di azioni di recupero ambientale, su indicazione dei Comuni dove ricadono, sono inserite nell'elenco gestito dall'Ufficio Geologico della Regione. Il recupero ambientale delle cave e' eseguito da imprese del settore estrattivo, previa presentazione di un progetto di recupero ambientale e coltivazione che prevede lo sfruttamento del giacimento, validato ed autorizzato dalla Regione Basilicata nel rispetto della legislazione statale in materia. I lavori di ripristino ambientale per le cave che insistono su terreni demaniali devono essere remunerati a compensazione, con prelievo dei materiali inerti a concorrenza del solo valore economico del progetto di recupero ambientale. Il progetto di coltivazione per la parte eccedente le opere di recupero ambientale e' regolato dalle disposizioni di cui alla legge regionale 27 marzo 1979, n. 12 e ss.mm.ii. Per l'esecuzione delle azioni di recupero ambientale delle cave abbandonate o dismesse gli Enti pubblici territoriali competenti pubblicano appositi avvisi pubblici. L'area di cava, una volta operato il recupero ambientale, deve ritornare alla originaria destinazione urbanistica. Il progetto di recupero ambientale puo' prevedere una diversa destinazione dell'area di cava, li' dove compatibile con gli strumenti urbanistici del Comune in cui ricade o previa approvazione di apposita variante urbanistica."