(Pubblicata nel Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 43 del 16 ottobre 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Principi normativi 1. La Regione Basilicata, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, dell'Accordo di Parigi in vigore dal 4 novembre 2016, della Costituzione Italiana e dello statuto regionale, assume come obiettivi fondamentali e caratterizzanti delle proprie politiche settoriali, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o climalteranti (Mitigazione) e quello della riduzione della vulnerabilita' territoriale e dei rischi legati ai cambiamenti climatici (Adattamento). 2. Scopo della presente legge e' quello di ridurre al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, proteggere la salute, il benessere e i beni della popolazione e preservare il patrimonio naturale della Regione, nonche' mantenere e incrementare la capacita' di adattamento dei sistemi naturali, sociali ed economici e contribuire agli obiettivi nazionali, europei e internazionali di mitigazione. 3. La Regione Basilicata persegue la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra e dei gas climalteranti, prevedendo misure volte a promuovere l'innovazione tecnologica, l'utilizzo dei meccanismi del Protocollo di Kyoto, l'efficienza e la sostenibilita' energetica nei settori privato e pubblico. In coerenza con le politiche comunitarie in tema di efficienza energetica e riduzione dei gas ad effetto serra, la Regione Basilicata promuove, anche mediante azioni congiunte con le autonomie funzionali e altri soggetti interessati, accordi e iniziative con gli enti locali e con le imprese, riguardanti: a) programmi e azioni di formazione e di accompagnamento per favorire gli investimenti a carattere ambientale e l'utilizzo dei meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto; b) strumenti per investimenti per l'efficienza energetica e la sostenibilita' ambientale delle imprese; c) programmi di sviluppo locale volti a favorire l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili; d) programmi e progetti pilota di acquisti verdi allo scopo di introdurre criteri ecologici negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi; e) programmi e azioni di formazione e di accompagnamento per la definizione di specifiche misure per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e climalteranti; f) programmi per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili di origine agricola attuati mediante contratti quadro e contratti di programma agroenergetici con gli imprenditori agricoli, nell'ambito di intese di filiera; g) programmi per la realizzazione di nuovi boschi e sistemi verdi. 4. Il Piano strategico regionale, di cui all'art. 45 dello statuto della Regione, indica gli obiettivi da raggiungere in attuazione dei principi della presente legge.