(Pubblicata nel Supplemento Ordinario 
          al Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 
                     n. 43 del 16 ottobre 2018) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Principi normativi 
 
  1. La Regione Basilicata, nel  rispetto  dei  principi  dell'Unione
europea, dell'Accordo di Parigi in vigore dal 4 novembre 2016,  della
Costituzione  Italiana  e  dello  statuto  regionale,   assume   come
obiettivi fondamentali  e  caratterizzanti  delle  proprie  politiche
settoriali, la riduzione delle emissioni di gas  a  effetto  serra  o
climalteranti  (Mitigazione)   e   quello   della   riduzione   della
vulnerabilita'  territoriale  e  dei  rischi  legati  ai  cambiamenti
climatici (Adattamento). 
  2. Scopo della presente legge e' quello  di  ridurre  al  minimo  i
rischi derivanti dai cambiamenti climatici, proteggere la salute,  il
benessere e i beni  della  popolazione  e  preservare  il  patrimonio
naturale della Regione, nonche' mantenere e incrementare la capacita'
di  adattamento  dei  sistemi  naturali,  sociali  ed   economici   e
contribuire agli obiettivi nazionali,  europei  e  internazionali  di
mitigazione. 
  3. La Regione Basilicata persegue la riduzione delle emissioni  dei
gas a effetto serra e dei gas climalteranti, prevedendo misure  volte
a promuovere l'innovazione tecnologica, l'utilizzo dei meccanismi del
Protocollo di Kyoto, l'efficienza e la sostenibilita' energetica  nei
settori privato e pubblico. In coerenza con le politiche  comunitarie
in tema di efficienza energetica  e  riduzione  dei  gas  ad  effetto
serra,  la  Regione  Basilicata  promuove,  anche   mediante   azioni
congiunte con le autonomie funzionali e altri  soggetti  interessati,
accordi  e  iniziative  con  gli  enti  locali  e  con  le   imprese,
riguardanti: 
  a) programmi e  azioni  di  formazione  e  di  accompagnamento  per
favorire gli investimenti a carattere  ambientale  e  l'utilizzo  dei
meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto; 
  b) strumenti per investimenti  per  l'efficienza  energetica  e  la
sostenibilita' ambientale delle imprese; 
  c) programmi di  sviluppo  locale  volti  a  favorire  l'efficienza
energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili; 
  d) programmi e progetti pilota di  acquisti  verdi  allo  scopo  di
introdurre  criteri  ecologici  negli  appalti  pubblici  di  lavori,
forniture e servizi; 
  e) programmi e azioni di formazione e  di  accompagnamento  per  la
definizione di specifiche misure per la riduzione delle emissioni  di
gas a effetto serra e climalteranti; 
  f) programmi per l'utilizzo di  fonti  energetiche  rinnovabili  di
origine agricola attuati mediante contratti  quadro  e  contratti  di
programma agroenergetici con gli imprenditori  agricoli,  nell'ambito
di intese di filiera; 
  g) programmi per la realizzazione di nuovi boschi e sistemi verdi. 
  4. Il Piano strategico regionale, di cui all'art. 45 dello  statuto
della Regione, indica gli obiettivi da raggiungere in attuazione  dei
principi della presente legge.