(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - P. I - n. 52 del 7 dicembre 2018 - Supplemento Ordinario n. 3) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale 1. L'art. 6 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «Art. 6 - (Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale). - 1. L'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale e' indetta con decreto del Presidente uscente, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale e' indetta dal Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con decreto da emanarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione. 2. La data dell'elezione, da svolgersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 30 giugno successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative, e' fissata preventivamente con delibera del Consiglio del libero Consorzio comunale. In sede di prima applicazione della presente legge la data dell'elezione e' fissata dal Presidente della Regione con il decreto di cui al comma 1. 3. Il decreto di indizione delle elezioni del Presidente del libero Consorzio comunale e' notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede il libero Consorzio comunale, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai segretari dei comuni che compongono il libero Consorzio comunale ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonche', anche online, negli albi pretori del libero Consorzio comunale e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione. 4. Il Presidente del libero Consorzio comunale e' eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni del libero Consorzio comunale. 5. Sono candidabili a Presidente del libero Consorzio comunale i sindaci dei comuni appartenenti allo stesso libero Consorzio comunale il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. In sede di prima applicazione della presente legge sono candidabili a Presidente del libero Consorzio comunale i sindaci il cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. 6. Il Presidente del libero Consorzio comunale e' eletto con voto diretto, libero e segreto. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, calcolato con i criteri di ponderazione di cui ai commi 32, 33 e 34 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56. A parita' di voti e' proclamato eletto il candidato piu' anziano di eta'. L'elezione avviene con le modalita' di cui all'art. 18.».