(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
          della Regione Toscana n. 51 del 16 novembre 2018) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visti l'art. 3, comma 2, e l'art. 4, comma  1,  lettera  c),  dello
Statuto; 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale); 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1  (Codice  della
protezione civile); 
  Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67  (Ordinamento  del
sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa
attivita'); 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in  materia
di difesa del suolo, tutela delle  risorse  idriche  e  tutela  della
costa e degli abitati costieri); 
Considerato quanto segue: 
  1. Il territorio regionale e' stato colpito, nei giorni dal  28  al
30 ottobre 2018, da una serie di intensi fenomeni  meteorologici  che
si  sono  concretizzati  in  forti  piogge  e  temporali  che   hanno
determinato ingenti danni di natura alluvionale a strutture pubbliche
e private, con dissesti  diffusi,  cadute  di  piante  su  edifici  e
viabilita',   allagamenti   di   strutture   pubbliche   e   private,
interruzioni di energia elettrica; 
  2. In particolare, i fenomeni di forte vento e  mareggiate  che  si
sono verificati sulle  isole  dell'Arcipelago  e  sulle  coste  della
regione, sia nella parte meridionale, sia in  quella  settentrionale,
hanno causato ingenti danni alle infrastrutture portuali e a tutta la
linea di costa, nonche' nelle zone interne, a  causa  del  vento,  ad
edifici privati e pubblici, in particolare ad uso, scolastico; 
  3. Tali fenomeni meteorologici hanno determinato, in misura diversa
ed in zone differenti della regione, allagamenti ed  esondazioni  del
reticolo idraulico minore, gravi disagi alla popolazione  e  numerose
evacuazioni di nuclei familiari, danni diffusi al patrimonio  privato
e alle attivita' commerciali, interruzione di viabilita' e di servizi
pubblici; 
  4. In conseguenza degli eventi  sopracitati,  il  Presidente  della
giunta regionale, con decreto 30 ottobre 2018, n. 174, ha  dichiarato
lo stato di emergenza regionale  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  2,
lettera a), della l.r. n. 67/2003; 
  5. E' conseguentemente necessario provvedere  ad  uno  stanziamento
finanziario straordinario per potenziare  gli  interventi  urgenti  e
indifferibili finalizzati al ripristino dei danni  e  alla  messa  in
sicurezza del  territorio  interessato,  nonche'  gli  interventi  di
ripristino e recupero della costa e  le  opere  di  ripristino  degli
arenili e di riprofilatura della spiaggia; 
  6.  Al  fine  di  consentire  l'immediata  applicazione  delle  sue
disposizioni, occorre prevedere l'entrata in  vigore  della  presente
legge il giorno della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale
della Regione Toscana; 
Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                Intervento finanziario straordinario 
                  per il superamento dell'emergenza 
 
  1. Al fine di fronteggiare la situazione di grave  emergenza  e  di
rischio  per  la  pubblica  incolumita'   conseguente   agli   eventi
meteorologici intensi che hanno colpito l'intero territorio regionale
dal  28  al  30  ottobre  2018,  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
5.000.000,00 di cui: 
    a) euro 4.500.000,00 per la progettazione e la realizzazione: 
      1) di interventi pubblici urgenti e indifferibili di  messa  in
sicurezza, anche in termini di somma urgenza, nonche'  di  interventi
urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o  maggiori  danni  a
persone o cose; 
      2) interventi di ripristino e  recupero  della  costa,  nonche'
opere di ripristino degli arenili e di riprofilatura della spiaggia. 
    b) euro 500.000,00 per  gli  interventi  relativi  alla  gestione
dell'attivita' di soccorso. 
  2.  La  giunta  regionale,  tenuto  conto  dell'individuazione  dei
territori colpiti dall'evento, con  successivi  atti,  individua  gli
interventi di cui al comma 1 e le disposizioni per l'attuazione degli
stessi in coerenza con i successivi commi 3 e 4. 
  3. Il Presidente della giunta regionale, nell'ambito dei poteri  di
cui all'art. 27  della  legge  regionale  29  dicembre  2003,  n.  67
(Ordinamento  del  sistema  regionale  della  protezione   civile   e
disciplina della relativa  attivita'),  puo'  adottare  ordinanze  in
deroga alla legislazione regionale riservata, nonche',  nel  rispetto
dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e  dei  vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario, a quella concorrente. 
  4. Fatti salvi i poteri generali di deroga di cui all'art. 27 della
l.r. n. 67/2003 l'autorizzazione di  cui  all'art.  109  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia  ambientale)  per
gli interventi di cui al comma 1, lettera a), e' rilasciata in deroga
a quanto previsto dall'art. 21, comma 2,  della  legge  regionale  28
dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa  del  suolo,  tutela
delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri). 
  5. Nel caso di deliberazione dello stato di  emergenza  di  rilievo
nazionale ai sensi dell'art. 24 del  decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1 (Codice della protezione civile), troveranno  applicazione
le disposizioni statali e le  risorse  di  cui  alla  presente  legge
potranno essere trasferite sulla  contabilita'  speciale  che  verra'
aperta nel caso di nomina di un commissario  delegato  da  parte  del
Dipartimento della Protezione civile.