(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51 del 16 novembre 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; Visti l'art. 3, comma 2, e l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile); Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita'); Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri); Considerato quanto segue: 1. Il territorio regionale e' stato colpito, nei giorni dal 28 al 30 ottobre 2018, da una serie di intensi fenomeni meteorologici che si sono concretizzati in forti piogge e temporali che hanno determinato ingenti danni di natura alluvionale a strutture pubbliche e private, con dissesti diffusi, cadute di piante su edifici e viabilita', allagamenti di strutture pubbliche e private, interruzioni di energia elettrica; 2. In particolare, i fenomeni di forte vento e mareggiate che si sono verificati sulle isole dell'Arcipelago e sulle coste della regione, sia nella parte meridionale, sia in quella settentrionale, hanno causato ingenti danni alle infrastrutture portuali e a tutta la linea di costa, nonche' nelle zone interne, a causa del vento, ad edifici privati e pubblici, in particolare ad uso, scolastico; 3. Tali fenomeni meteorologici hanno determinato, in misura diversa ed in zone differenti della regione, allagamenti ed esondazioni del reticolo idraulico minore, gravi disagi alla popolazione e numerose evacuazioni di nuclei familiari, danni diffusi al patrimonio privato e alle attivita' commerciali, interruzione di viabilita' e di servizi pubblici; 4. In conseguenza degli eventi sopracitati, il Presidente della giunta regionale, con decreto 30 ottobre 2018, n. 174, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a), della l.r. n. 67/2003; 5. E' conseguentemente necessario provvedere ad uno stanziamento finanziario straordinario per potenziare gli interventi urgenti e indifferibili finalizzati al ripristino dei danni e alla messa in sicurezza del territorio interessato, nonche' gli interventi di ripristino e recupero della costa e le opere di ripristino degli arenili e di riprofilatura della spiaggia; 6. Al fine di consentire l'immediata applicazione delle sue disposizioni, occorre prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Intervento finanziario straordinario per il superamento dell'emergenza 1. Al fine di fronteggiare la situazione di grave emergenza e di rischio per la pubblica incolumita' conseguente agli eventi meteorologici intensi che hanno colpito l'intero territorio regionale dal 28 al 30 ottobre 2018, e' autorizzata la spesa di euro 5.000.000,00 di cui: a) euro 4.500.000,00 per la progettazione e la realizzazione: 1) di interventi pubblici urgenti e indifferibili di messa in sicurezza, anche in termini di somma urgenza, nonche' di interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose; 2) interventi di ripristino e recupero della costa, nonche' opere di ripristino degli arenili e di riprofilatura della spiaggia. b) euro 500.000,00 per gli interventi relativi alla gestione dell'attivita' di soccorso. 2. La giunta regionale, tenuto conto dell'individuazione dei territori colpiti dall'evento, con successivi atti, individua gli interventi di cui al comma 1 e le disposizioni per l'attuazione degli stessi in coerenza con i successivi commi 3 e 4. 3. Il Presidente della giunta regionale, nell'ambito dei poteri di cui all'art. 27 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita'), puo' adottare ordinanze in deroga alla legislazione regionale riservata, nonche', nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, a quella concorrente. 4. Fatti salvi i poteri generali di deroga di cui all'art. 27 della l.r. n. 67/2003 l'autorizzazione di cui all'art. 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), e' rilasciata in deroga a quanto previsto dall'art. 21, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri). 5. Nel caso di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), troveranno applicazione le disposizioni statali e le risorse di cui alla presente legge potranno essere trasferite sulla contabilita' speciale che verra' aperta nel caso di nomina di un commissario delegato da parte del Dipartimento della Protezione civile.