(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 59 del 21 dicembre 2018) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis). Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l'art. 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo della Costituzione; Visto l'art. 11, comma 5 della legge regionale n. 79/2012 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994); Visto l'art. 42 dello Statuto; Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto; Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 6 settembre 2018; Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo dell'art. 17 del Regolamento interno della Giunta regionale n. 5 del 19 luglio 2016; Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 1028 del 18 settembre 2018; Visto il parere favorevole della Quarta Commissione consiliare «Ambiente, mobilita', infrastrutture», espresso nella seduta del 6 dicembre 2018; Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 17 ottobre 2018; Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2018, n. 1394; Considerato quanto segue: 1. si rende necessario recepire le finalita' ed i contenuti dell'art. 11, comma 5 della legge regionale n. 79/2012, disciplinando su tutto il territorio regionale, con carattere di omogeneita', lo svolgimento delle elezioni degli organi dei consorzi di bonifica toscani; 2. e', in particolare, necessario stabilire in maniera puntuale le tempistiche per la formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto e garantire una completa e corretta informazione nei confronti dei consorziati, in merito alle procedure e modalita' da seguire per esercitare il diritto di voto; 3. si deve dare, altresi', attuazione all'art. 10, comma 9 della legge regionale n. 79/2012, che prevede che il consorzio di bonifica, tramite un decreto del Presidente, entro il termine di sessanta giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, comunichi agli aventi diritto al voto la data di svolgimento delle stesse, con l'indicazione del seggio dove si tengono le operazioni elettorali ed ogni altra informazione utili; 4. e' necessario, pertanto, stabilire tutte le operazioni e le relative tempistiche, preliminari alle operazioni elettorali, gestite dall'ufficio elettorale temporaneo, che viene appositamente costituito. L'ufficio elettorale decide sull'ammissione delle liste e dei candidati, sui ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonche' sull'assegnazione dei seggi, decide in ordine ai ricorsi ed ha il compito di coadiuvare il presidente nel coordinamento delle attivita' propedeutiche al voto; 5. e', inoltre, necessario prevedere le modalita' con cui gli iscritti nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto possono presentare le liste di candidati nella sezione di appartenenza, in coerenza a quanto stabilito dall'art. 11, comma 4 della legge regionale n. 79/2012; 6. e' infine, competenza del regolamento dettagliare i titoli di legittimazione per l'esercizio del diritto di voto per le proprieta' in comunione e le modalita' per la composizione dei seggi elettorali e la loro distribuzione sul territorio, fino al completamento delle operazioni elettorali ed alla designazione degli eletti; 7. al fine di poter consentire l'individuazione di una data unica in cui possano svolgersi le elezioni delle assemblee consortili, si rende necessario individuare un arco temporale ampio, compreso tra centoventesimo giorno antecedente la scadenza dell'assemblea e il giorno precedente la scadenza del termine sopra richiamato, in cui indire le elezioni; 8. si definisce inoltre che le elezioni possono aver luogo nelle date individuate nel decreto a partire dalla quarta domenica precedente la scadenza del termine di cui al medesimo art. 13, comma 2 della legge regionale n. 79/2012 e non oltre i centottanta giorni successivi alla scadenza del termine sopra richiamato; Si approva il presente regolamento: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento in attuazione dell'art. 11, comma 5 della legge regionale n. 79/2012 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994) disciplina le modalita' per l'elezione degli organi consortili. 2. Al fine di promuovere la partecipazione al voto, i consorzi, in attuazione di quanto previsto dall'art. 23, comma 7, della legge regionale n. 79/2012, procedono alla gestione delle operazioni elettorali in forma associata predisponendo, in particolare, un sito istituzionale contenente le informazioni e i servizi utili ad agevolare la partecipazione al voto e un database on line al fine di permettere agli elettori di votare in qualunque seggio del comprensorio agevolando l'accesso e la registrazione al voto. 3. Il sito internet unico di cui al comma 2 non ha funzione di pubblicita' legale ne' di albo on line. 4. A fine di cui al comma 2, i presidenti dei sei consorzi definiscono mediante intesa le modalita' di gestione associata di cui al comma 1.