(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
          della Regione Toscana n. 59 del 21 dicembre 2018) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
(Omissis). 
  Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 117, comma secondo, lettera s), e  comma  terzo  della
Costituzione; 
  Visto l'art. 11, comma 5 della legge regionale  n.  79/2012  (Nuova
disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche  alla  legge
regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n.  91/1998.  Abrogazione
della legge regionale n. 34/1994); 
  Visto l'art. 42 dello Statuto; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto; 
  Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del
6 settembre 2018; 
  Visti i pareri  delle  competenti  strutture  di  cui  all'articolo
dell'art. 17 del Regolamento interno della Giunta regionale n. 5  del
19 luglio 2016; 
  Vista la preliminare deliberazione  di  adozione  dello  schema  di
regolamento n. 1028 del 18 settembre 2018; 
  Visto il parere  favorevole  della  Quarta  Commissione  consiliare
«Ambiente, mobilita', infrastrutture», espresso nella  seduta  del  6
dicembre 2018; 
  Visto il parere favorevole del Consiglio  delle  autonomie  locali,
espresso nella seduta del 17 ottobre 2018; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2018,  n.
1394; 
  Considerato quanto segue: 
  1. si  rende  necessario  recepire  le  finalita'  ed  i  contenuti
dell'art. 11, comma 5 della legge regionale n. 79/2012, disciplinando
su tutto il territorio regionale, con carattere  di  omogeneita',  lo
svolgimento delle elezioni degli  organi  dei  consorzi  di  bonifica
toscani; 
  2. e', in particolare, necessario stabilire in maniera puntuale  le
tempistiche per la formazione dell'elenco  degli  aventi  diritto  al
voto e garantire una completa e corretta informazione  nei  confronti
dei consorziati, in merito alle procedure e modalita' da seguire  per
esercitare il diritto di voto; 
  3. si deve dare, altresi', attuazione all'art. 10,  comma  9  della
legge regionale n. 79/2012, che prevede che il consorzio di bonifica,
tramite un decreto del  Presidente,  entro  il  termine  di  sessanta
giorni antecedenti la data fissata per le  elezioni,  comunichi  agli
aventi diritto al voto la  data  di  svolgimento  delle  stesse,  con
l'indicazione del seggio dove si tengono le operazioni elettorali  ed
ogni altra informazione utili; 
  4. e' necessario, pertanto, stabilire  tutte  le  operazioni  e  le
relative tempistiche, preliminari alle operazioni elettorali, gestite
dall'ufficio   elettorale   temporaneo,   che   viene   appositamente
costituito. L'ufficio elettorale decide sull'ammissione delle liste e
dei candidati, sui ricorsi contro  la  eliminazione  di  liste  o  di
candidati, nonche' sull'assegnazione dei seggi, decide in  ordine  ai
ricorsi  ed  ha  il  compito  di   coadiuvare   il   presidente   nel
coordinamento delle attivita' propedeutiche al voto; 
  5. e', inoltre, necessario  prevedere  le  modalita'  con  cui  gli
iscritti nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto  possono
presentare le liste di candidati nella sezione  di  appartenenza,  in
coerenza a  quanto  stabilito  dall'art.  11,  comma  4  della  legge
regionale n. 79/2012; 
  6. e' infine, competenza del regolamento dettagliare  i  titoli  di
legittimazione per l'esercizio del diritto di voto per le  proprieta'
in comunione e le modalita' per la composizione dei seggi  elettorali
e la loro distribuzione sul territorio, fino al  completamento  delle
operazioni elettorali ed alla designazione degli eletti; 
  7. al fine di poter consentire l'individuazione di una  data  unica
in cui possano svolgersi le elezioni delle assemblee  consortili,  si
rende necessario individuare un arco temporale  ampio,  compreso  tra
centoventesimo giorno antecedente la  scadenza  dell'assemblea  e  il
giorno precedente la scadenza del termine sopra  richiamato,  in  cui
indire le elezioni; 
  8. si definisce inoltre che le elezioni possono  aver  luogo  nelle
date  individuate  nel  decreto  a  partire  dalla  quarta   domenica
precedente la scadenza del termine di cui al medesimo art. 13,  comma
2 della legge regionale n. 79/2012 e non oltre i  centottanta  giorni
successivi alla scadenza del termine sopra richiamato; 
 
                             Si approva 
                      il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente regolamento in  attuazione  dell'art.  11,  comma  5
della legge regionale n. 79/2012  (Nuova  disciplina  in  materia  di
consorzi di bonifica. Modifiche alla legge  regionale  n.  69/2008  e
alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n.
34/1994)  disciplina  le  modalita'  per  l'elezione   degli   organi
consortili. 
  2. Al fine di promuovere la partecipazione al voto, i consorzi,  in
attuazione di quanto previsto dall'art.  23,  comma  7,  della  legge
regionale  n.  79/2012,  procedono  alla  gestione  delle  operazioni
elettorali in forma associata predisponendo, in particolare, un  sito
istituzionale  contenente  le  informazioni  e  i  servizi  utili  ad
agevolare la partecipazione al voto e un database on line al fine  di
permettere  agli  elettori  di  votare  in   qualunque   seggio   del
comprensorio agevolando l'accesso e la registrazione al voto. 
  3. Il sito internet unico di cui al comma  2  non  ha  funzione  di
pubblicita' legale ne' di albo on line. 
  4. A fine di  cui  al  comma  2,  i  presidenti  dei  sei  consorzi
definiscono mediante intesa le modalita' di gestione associata di cui
al comma 1.