(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2 gennaio 2019) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), ed in particolare l'art. 56, commi 1 e 6, che prevedono che con regolamento siano disciplinati il servizio armato esterno di vigilanza e prevenzione svolto dal personale del Corpo forestale regionale, di seguito denominato CFR, e le caratteristiche, la quantita' e il periodo minimo d'uso del vestiario e dell'equipaggiamento del CFR; Vista la legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonche' di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda) che tra l'altro, ha trasferito alla regione funzioni, personale e patrimonio delle province in talune materie; Visto che per l'esercizio di tali funzioni la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in applicazione della suddetta legge regionale, si avvale del CFR; Visto il proprio decreto 5 settembre 2005, n. 0284/Pres. «Regolamento per lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale, in esecuzione dell'art. 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e successive modificazioni»; Evidenziato che il predetto regolamento, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 3/2016 necessita di una revisione del capo II in materia di svolgimento del servizio armato, a seguito delle modificate necessita' del CFR sopra evidenziate; Visto il proprio decreto 26 ottobre 2015, n. 0225/Pres. «Regolamento per la gestione dei beni mobili regionali, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (legge finanziaria 1997)»; Richiamato il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia); Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2396 del 14 dicembre 2018; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 5 settembre 2005, n. 284 (Regolamento per lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale, in esecuzione dell'art. 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e successive modificazioni)» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA