(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   autonoma
           Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2 gennaio 2019) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato  giuridico  e
trattamento  economico   del   personale   della   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia), ed in particolare l'art. 56, commi 1 e 6, che
prevedono che con regolamento siano disciplinati il  servizio  armato
esterno di vigilanza e prevenzione svolto  dal  personale  del  Corpo
forestale regionale, di seguito denominato CFR, e le caratteristiche,
la  quantita'  e  il   periodo   minimo   d'uso   del   vestiario   e
dell'equipaggiamento del CFR; 
  Vista la legge regionale 11 marzo 2016, n.  3  (Norme  di  riordino
delle funzioni delle Province in  materia  di  vigilanza  ambientale,
forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di  caccia  e  pesca,  di
protezione civile, di edilizia scolastica, di  istruzione  e  diritto
allo studio, nonche'  di  modifica  di  altre  norme  in  materia  di
autonomie locali e di soggetti aggregatori  della  domanda)  che  tra
l'altro, ha trasferito alla regione funzioni, personale e  patrimonio
delle province in talune materie; 
  Visto che per l'esercizio di  tali  funzioni  la  Regione  autonoma
Friuli-Venezia  Giulia,  in   applicazione   della   suddetta   legge
regionale, si avvale del CFR; 
  Visto  il  proprio  decreto  5  settembre   2005,   n.   0284/Pres.
«Regolamento per lo svolgimento del servizio armato  e  la  dotazione
del  vestiario  e  dell'equipaggiamento  del  personale   del   Corpo
forestale regionale, in esecuzione dell'art. 56 della legge regionale
31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e  trattamento  economico  del
personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e  successive
modificazioni»; 
  Evidenziato  che  il  predetto   regolamento,   anche   a   seguito
dell'entrata in vigore della legge regionale 3/2016 necessita di  una
revisione del capo II in materia di svolgimento del servizio  armato,
a seguito delle modificate necessita' del CFR sopra evidenziate; 
  Visto  il  proprio  decreto  26   ottobre   2015,   n.   0225/Pres.
«Regolamento per la gestione dei  beni  mobili  regionali,  ai  sensi
dell'art. 30 della legge  regionale  8  aprile  1997,  n.  10  (legge
finanziaria 1997)»; 
  Richiamato il regolamento  di  organizzazione  dell'Amministrazione
regionale e degli enti regionali,  emanato  con  proprio  decreto  27
agosto  2004,   n.   0277/Pres.   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14  della  legge  regionale  18  giugno  2007,  n.  17
(Determinazione della forma di governo della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi  dell'art.  12
dello Statuto di autonomia); 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale  n.  2396  del  14
dicembre 2018; 
 
                              Decreta: 
 
  1.  E'  emanato  il  «Regolamento  di  modifica  del  decreto   del
Presidente della Regione 5 settembre 2005, n. 284 (Regolamento per lo
svolgimento del servizio  armato  e  la  dotazione  del  vestiario  e
dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale,  in
esecuzione dell'art. 56 della legge regionale 31 agosto 1981,  n.  53
(Stato giuridico e trattamento economico del personale della  Regione
autonoma Friuli-Venezia  Giulia)  e  successive  modificazioni)»  nel
testo allegato al presente provvedimento  di  cui  costituisce  parte
integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo  e  di  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                               FEDRIGA