(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 3 gennaio 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello statuto; Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere e di azioni terroristiche); Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata); Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata); Vista la legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata); Considerato quanto segue: 1. L'esperienza maturata nell'applicazione della legge regionale n. 55/2006 rende altamente opportuna una revisione delle tipologie di contributo concedibile, anche in relazione all'esigenza di garantire una maggiore equita' nell'accesso ai benefici oggetto di disciplina; 2. L'esigenza esplicitata al punto 1 rende necessario prevedere una soglia reddituale parametrata all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), cui condizionare la corresponsione e la misura percentuale dei contributi erogati ai sensi della legge regionale n. 55/2006; 3. L'attuale previsione di un contributo a compensazione di quanto corrisposto a titolo di imposta municipale sulla prima casa risulta non piu' congrua, in considerazione del fatto che tale imposta e' attualmente corrisposta solo per la proprieta' di immobili di lusso, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 4. E' opportuna la previsione di una norma transitoria, diretta a regolare l'istruttoria delle domande di contributo pervenute al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Approva la presente legge: Art. 1 Destinatari dei benefici. Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 55/2006 1. L'art. 2 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata), e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Destinatari dei benefici) - 1. I benefici regionali sono corrisposti a coloro che hanno riportato un'invalidita' permanente e ai superstiti delle vittime e che siano stati riconosciuti tali ai fini della concessione della speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere e di azioni terroristiche), alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata) ed alla legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata), purche' in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) residenza in Toscana al momento del verificarsi dell'evento, per coloro che hanno riportato l'invalidita' permanente o per le vittime; b) accadimento dell'evento, da cui e' derivata l'invalidita' permanente o la morte, nel territorio della Regione Toscana. 2. I benefici di cui alla presente legge sono erogati ai soggetti di cui al comma 1 nella seguente misura percentuale, rispetto al contributo concedibile sulla base delle disposizioni del regolamento di cui all'art. 4, in relazione all'individuazione delle seguenti soglie dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE): a) valore ISEE inferiore ad euro 20.000,00: contributo concedibile nella misura del 100 per cento; b) valore ISEE compreso tra euro 20.000,01 ed euro 25.000,00: contributo concebile nella misura dell'80 per cento; c) valore ISEE compreso tra euro 25.000,01 ed euro 30.000,00: contributo concedibile nella misura del 70 per cento; d) valore ISEE compreso tra euro 30.000,01 ed euro 35.000,00: contributo concedibile nella misura del 60 per cento; e) valore ISEE compreso tra euro 35.000,01 ed euro 40.000,00: contributo concedibile nella misura del 50 per cento; f) valore ISEE compreso tra euro 40.000,01 ed euro 45.000,00: contributo concedibile nella misura del 40 per cento; g) valore ISEE compreso tra euro 45.000,01 ed euro 50.000,00: contributo concedibile nella misura del 30 per cento; h) valore ISEE compreso tra euro 50.000,01 ed euro 55.000,00: contributo concedibile nella misura del 20 per cento; i) valore ISEE compreso tra euro 55.000,01 ed euro 60.000,00: contributo concedibile nella misura del 10 per cento; l) valore ISEE compreso tra euro 60.000,01 ed euro 70.000,00: contributo concedibile nella misura del 5 per cento; m) valore ISEE superiore ad euro 70.000,01: contributo non concedibile.