(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 2 del 9
                            gennaio 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visti l'art. 4, comma 1, lettera z); l'art. 44 e l'art.  63,  comma
2, dello Statuto; 
  Vista la legge 17 febbraio  1992,  n.  179  (Norme  per  l'edilizia
residenziale pubblica); 
  Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n.  47  (Misure  urgenti  per
l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni  e  per  Expo
2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014,  n.
80; 
  Vista la legge regionale 3 novembre 1998,  n.  77  (Riordino  delle
competenze in materia di edilizia residenziale pubblica); 
Considerato quanto segue: 
  1.  L'attuale  governance  del  sistema  di  edilizia  residenziale
pubblica (ERP) ha  palesato  molteplici  criticita',  in  particolare
sotto il profilo dell'eterogeneita' dei modelli  di  gestione  e  dei
livelli di economicita' e di efficienza del sistema; 
  2. La considerazione dei suddetti aspetti disfunzionali  suggerisce
l'adozione di interventi, perseguiti  tramite  intese  con  comuni  e
societa'   di   gestione   del   patrimonio   di   ERP,   finalizzati
all'omogeneizzazione  dei  rapporti  giuridici  e  finanziari  tra  i
soggetti titolari delle funzioni in materia  e  allo  svolgimento  in
forma associata di  alcune  attivita'  particolarmente  qualificanti,
nell'ottica di un  incremento  di  efficienza  del  sistema  nel  suo
complesso; 
  3.  In  relazione  alla  disciplina  gestionale  degli  alloggi  di
edilizia  residenziale  pubblica,  pur  confermando   sostanzialmente
l'attuale impianto di determinazione e utilizzazione  del  canone  di
locazione  degli  alloggi  ERP,  viene  fissato  un  valore  locativo
convenzionale che opera come limite oggettivo del canone di locazione
nelle sue varie tipologie; 
  4. L'obiettivo di un utilizzo ottimale del patrimonio  di  edilizia
residenziale pubblica e' perseguito  anche  con  una  disciplina  del
sottoutilizzo degli alloggi, calcolato in base al rapporto tra numero
dei vani e numero dei componenti del nucleo  familiare  assegnatario,
che preveda una maggiorazione del canone di locazione  esclusivamente
nei casi in cui  il  nucleo  familiare  stesso  non  acconsenta  alla
mobilita' verso un alloggio di dimensioni adeguate; 
  5. Una razionale gestione dei contratti di locazione degli alloggi,
in particolare nella delicata fase della decadenza per il superamento
del limite della situazione economica e della conseguente risoluzione
del contratto, suggerisce una regolamentazione  piu'  puntuale  degli
aspetti procedurali 
  6.  Si  ritiene  opportuno  che  i  comuni  assegnino  gli  alloggi
perseguendo la piu' efficace  integrazione  culturale,  funzionale  a
garantire una sostenibile convivenza nei contesti  abitativi  in  cui
sono ubicati alloggi ERP; 
  7. I requisiti per la partecipazione al bando di assegnazione degli
alloggi necessitano di una ridefinizione che, per i beni  immobili  e
per i beni mobili registrati, individui i parametri per  determinarne
il valore in modo  oggettivo,  rendendo  cosi'  l'applicazione  delle
norme meno onerosa in termini gestionali. 
 
Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. La presente legge disciplina l'assetto istituzionale del sistema
regionale di edilizia residenziale pubblica  (ERP)  e  la  disciplina
gestionale degli  alloggi  stessi,  in  riferimento  all'assegnazione
degli  alloggi,  alla  mobilita',  al  canone  di   locazione,   alle
autogestioni  e  ai  condomini,  alla  gestione  dei   contratti   di
locazione.