(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 52 del 4 dicembre 2018 - Supplemento ordinario) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' e oggetto 1. La regione, nel rispetto delle competenze stabilite dall'art. 117 della Costituzione, considerando la sicurezza quale bene comune essenziale per uno sviluppo ordinato e durevole della convivenza civile della comunita' regionale, concorre allo sviluppo della stessa attraverso interventi nei settori della prevenzione e della lotta contro la criminalita' comune e organizzata, anche attraverso iniziative di sostegno alle vittime della criminalita' e di sensibilizzazione della societa' civile e delle istituzioni pubbliche, assumendo direttamente iniziative e concedendo finanziamenti per la realizzazione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza in ambito regionale. La regione promuove altresi' interventi finalizzati al contrasto del fenomeno delle truffe ai danni della popolazione anziana. 2. La regione contribuisce alla progettazione di interventi efficaci e qualificati di prevenzione dei comportamenti antisociali e criminosi, a partire dalla minore eta', presso le scuole di ogni ordine e grado e nei luoghi pubblici e di lavoro.