(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata  n.  52
  del 4 dicembre 2018 - Supplemento ordinario) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. La regione, nel rispetto delle  competenze  stabilite  dall'art.
117 della Costituzione, considerando la sicurezza quale  bene  comune
essenziale per uno sviluppo  ordinato  e  durevole  della  convivenza
civile della comunita' regionale, concorre allo sviluppo della stessa
attraverso interventi nei settori della  prevenzione  e  della  lotta
contro  la  criminalita'  comune  e  organizzata,  anche   attraverso
iniziative  di  sostegno  alle  vittime  della  criminalita'   e   di
sensibilizzazione  della  societa'   civile   e   delle   istituzioni
pubbliche,   assumendo   direttamente   iniziative    e    concedendo
finanziamenti per la realizzazione di interventi volti a favorire  un
sistema integrato  di  sicurezza  in  ambito  regionale.  La  regione
promuove altresi' interventi finalizzati al  contrasto  del  fenomeno
delle truffe ai danni della popolazione anziana. 
  2.  La  regione  contribuisce  alla  progettazione  di   interventi
efficaci e qualificati di prevenzione dei comportamenti antisociali e
criminosi, a partire dalla minore eta',  presso  le  scuole  di  ogni
ordine e grado e nei luoghi pubblici e di lavoro.