(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 52, Supplemento Ordinario del 4 dicembre 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La presente legge disciplina le iniziative regionali a sostegno delle attivita' messe in campo dalle parrocchie, dagli oratori, dagli istituti cattolici, dagli istituti di culto riconosciuti dallo Stato di cui al comma 4 dell'art. 1 della legge n. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) che recita «Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilita' sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi, o intese operanti nel settore della programmazione, nell'organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» e alla legge 1° agosto 2003, n. 206 «Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attivita' similari e per la valorizzazione del loro ruolo» e riconosce le loro iniziative. 2. La regione a tal fine riconosce e valorizza la funzione sociale, aggregativa, educativa e formativa svolta dalle parrocchie, dagli istituti della Chiesa cattolica e dalle altre confessioni religiose con le quali lo stato abbia stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Costituzione, mediante attivita' di oratorio o attivita' similari; le attivita' sono finalizzate alla promozione dello sviluppo individuale e alla socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalita', nonche' all'aggregazione e alla socializzazione degli stessi mediante la realizzazione di programmi e protocolli di intesa rivolti alla diffusione dello sport, della solidarieta', delle iniziative culturali, del contrasto all'emarginazione sociale, alla discriminazione razziale, al disagio e alla devianza in ambito minorile. 3. L'oratorio, in conformita' al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 4/2007, si configura anche nella rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza quale soggetto sociale ed educativo delle comunita' locali, rivolto alla promozione dell'integrazione sociale e per il contrasto all'emarginazione, all'accompagnamento ed al sostegno della crescita armonica dei minori, degli adolescenti, dei giovani, delle persone con disabilita' e delle famiglie che vi accedono spontaneamente.