(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
           Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 30 gennaio 2019) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 9 della legge  regionale  31  dicembre  2012,  n.  27,
recante «Disposizioni per la formazione del  bilancio  pluriennale  e
annuale della regione (legge finanziaria 2013)», ed in particolare: 
    il comma 127, il  quale  prevede  che  la  Regione,  al  fine  di
facilitare  l'inserimento  lavorativo  e  sostenere  il  reddito   di
soggetti disoccupati, interviene con finanziamenti parziali o  totali
per la realizzazione di cantieri di lavoro per l'attivita'  forestale
e  vivaistica,  di  rimboschimento,  di  sistemazione  montana  e  di
costruzione di opere di pubblica utilita', diretti  al  miglioramento
dell'ambiente e degli spazi urbani; 
    il comma 128, il quale  prevede  che  per  la  realizzazione  dei
cantieri di cui al citato comma 127, le province, i comuni e le  loro
forme associative sono autorizzati a  utilizzare  in  via  temporanea
straordinaria  i  soggetti  disoccupati  ai  sensi  della   normativa
regionale e nazionale vigente, residenti  in  regione  alla  data  di
entrata in vigore della medesima legge; 
    il comma 135, il quale  prevede  che  la  Giunta  regionale,  con
apposito  Avviso  pubblico,  definisce  i  requisiti   dei   soggetti
disoccupati cui indirizzare l'intervento, la  misura  dell'indennita'
da corrispondere  agli  stessi,  le  modalita'  di  presentazione,  i
contenuti  dei  progetti  nonche',  nell'ipotesi   di   finanziamento
parziale, la quota a carico degli enti di cui al citato comma 128; 
    il comma 136, il quale prevede che con regolamento regionale sono
determinati  i  criteri   e   le   modalita'   di   concessione   dei
finanziamenti; 
  Visto l'art. 9, comma 35, lettera  b),  della  legge  regionale  30
dicembre 2014, n. 27, recante «Disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio pluriennale e annuale» (legge finanziaria 2015)  che  abroga
il comma 134 dell'art. 9 della legge regionale 31 dicembre  2012,  n.
27 (legge finanziaria 2013), che prevedeva  che  rimanesse  a  carico
degli enti  locali  il  trattamento  previdenziale,  assistenziale  e
assicurativo; 
  Sentita la Commissione regionale per il lavoro, di cui  all'art.  5
della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme  regionali
per l'occupazione, la tutela e la qualita'  del  lavoro»,  che  nella
seduta del 20 novembre 2018 ha esaminato  lo  schema  di  regolamento
all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole; 
  Visto  il  testo  del  «Regolamento  concernente  i  criteri  e  le
modalita' di concessione di finanziamenti a favore di Comuni  e  loro
forme associative per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi
dell'art. 9, comma 127 e seguenti della legge regionale  31  dicembre
2012, n. 27 (legge finanziaria 2013)», e ritenuto di emanarlo; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14  della  legge  regionale  18  giugno  2007,  n.  17
(determinazione  della  forma  di  governo  della  Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12
dello Statuto di autonomia); 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2018,  n.
2272; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento concernente i criteri e le  modalita'
di concessione di finanziamenti a  favore  di  Comuni  e  loro  forme
associative per la realizzazione  di  cantieri  di  lavoro  ai  sensi
dell'art. 9, comma 127 e seguenti, della legge regionale 31  dicembre
2012, n. 27 (legge finanziaria 2013)» nel testo allegato al  presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                               FEDRIGA