(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 30 gennaio 2019) IL PRESIDENTE Visto l'art. 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della regione (legge finanziaria 2013)», ed in particolare: il comma 127, il quale prevede che la Regione, al fine di facilitare l'inserimento lavorativo e sostenere il reddito di soggetti disoccupati, interviene con finanziamenti parziali o totali per la realizzazione di cantieri di lavoro per l'attivita' forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilita', diretti al miglioramento dell'ambiente e degli spazi urbani; il comma 128, il quale prevede che per la realizzazione dei cantieri di cui al citato comma 127, le province, i comuni e le loro forme associative sono autorizzati a utilizzare in via temporanea straordinaria i soggetti disoccupati ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente, residenti in regione alla data di entrata in vigore della medesima legge; il comma 135, il quale prevede che la Giunta regionale, con apposito Avviso pubblico, definisce i requisiti dei soggetti disoccupati cui indirizzare l'intervento, la misura dell'indennita' da corrispondere agli stessi, le modalita' di presentazione, i contenuti dei progetti nonche', nell'ipotesi di finanziamento parziale, la quota a carico degli enti di cui al citato comma 128; il comma 136, il quale prevede che con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalita' di concessione dei finanziamenti; Visto l'art. 9, comma 35, lettera b), della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale» (legge finanziaria 2015) che abroga il comma 134 dell'art. 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013), che prevedeva che rimanesse a carico degli enti locali il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo; Sentita la Commissione regionale per il lavoro, di cui all'art. 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro», che nella seduta del 20 novembre 2018 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole; Visto il testo del «Regolamento concernente i criteri e le modalita' di concessione di finanziamenti a favore di Comuni e loro forme associative per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi dell'art. 9, comma 127 e seguenti della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013)», e ritenuto di emanarlo; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia); Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2018, n. 2272; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento concernente i criteri e le modalita' di concessione di finanziamenti a favore di Comuni e loro forme associative per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi dell'art. 9, comma 127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013)» nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA