(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 13 marzo 2019) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 18 agosto 2005, n. 20  (Sistema  educativo
integrato dei servizi per la prima infanzia); 
  Visto in particolare l'art.  15  (Fondo  per  l'abbattimento  delle
rette) della citata legge regionale n. 20/2005, il quale tra l'altro: 
    al comma 1 istituisce un  fondo  diretto  all'abbattimento  delle
rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per  la  prima
infanzia erogati da soggetti pubblici nonche' da soggetti del privato
sociale e privati, accreditati; 
    al comma 2 demanda a regolamento regionale la determinazione  dei
criteri e le modalita' di ripartizione del  summenzionato  fondo,  da
trasferire agli enti gestori del servizio sociale dei comuni,  e  gli
elementi per  l'individuazione  delle  modalita'  di  erogazione  dei
benefici a favore delle famiglie; 
    al  comma  2-bis  dispone  che,  fino  alla  data  di  decorrenza
dell'efficacia delle norme relative all'accreditamento, il  fondo  e'
finalizzato  all'accesso  ai  nidi  d'infanzia  e  ad  altri  servizi
integrativi e sperimentali per la prima infanzia gestiti da  soggetti
pubblici, del privato sociale e privati; 
  Visto il «Regolamento concernente  i  criteri  e  le  modalita'  di
ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico  delle
famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima  infanzia
e le modalita' di erogazione dei benefici di cui  all'art.  15  della
legge regionale 18 agosto 2005, n. 20  (Sistema  educativo  integrato
dei servizi per la prima infanzia)» emanato con  proprio  decreto  10
luglio  2015,   n.   0139/Pres.   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Vista  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  194  dell'8
febbraio 2019 con la quale in via preliminare e' stato  approvato  il
«Regolamento di modifica al regolamento concernente i  criteri  e  le
modalita' di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette  a
carico delle famiglie per la frequenza ai servizi  educativi  per  la
prima infanzia e le modalita'  di  erogazione  dei  benefici  di  cui
all'art. 15 della legge regionale 18  agosto  2005,  n.  20  (Sistema
educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)»; 
  Preso atto che, come previsto dall'art.  8,  comma  3  della  legge
regionale 22 maggio 2015,  n.  12  (Disciplina  del  Consiglio  delle
autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e  integrazioni
alla legge regionale n. 26/2014 in materia di  riordino  del  sistema
Regione-Autonomie  locali  e  altre  norme  urgenti  in  materia   di
autonomie locali), il Consiglio delle autonomie locali nella riunione
n. 2 del 18 febbraio 2019 ha espresso parere favorevole  sulla  sopra
citata deliberazione; 
  Visto  il  regolamento   di   organizzazione   dell'Amministrazione
regionale e degli enti regionali,  emanato  con  proprio  decreto  27
agosto  2004,   n.   0277/Pres.   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia; 
  Visto l'art. 14  della  legge  regionale  18  giugno  2007,  n.  17
(Determinazione della forma di Governo della Regione  Friuli  Venezia
Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi  dell'art.  12
dello Statuto di autonomia); 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 febbraio 2019,  n.
295; 
 
                              Decreta: 
 
  1.  E'  emanato  il  «Regolamento  di   modifica   al   regolamento
concernente i criteri e le modalita' di ripartizione  del  fondo  per
l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per  la  frequenza
ai servizi  educativi  per  la  prima  infanzia  e  le  modalita'  di
erogazione dei benefici, di cui all'art. 15 della legge regionale  18
agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei  servizi  per  la
prima infanzia) emanato con decreto del Presidente della  Regione  10
luglio 2015, n. 139», nel testo allegato al presente provvedimento di
cui costituisce parte integrante sostanziale. 
  2. E' fatto obbligo, a  chiunque  spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                               FEDRIGA