(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1  al  Bollettino  Ufficiale
  della Regione Piemonte n. 14 del 4 aprile 2019) 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione (come  modificato  dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
  Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
  Vista la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 24-8635  29  marzo
2019; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
  Regolamento  regionale  recante:  «Modalita'  di  esecuzione  degli
interventi di efficientamento energetico negli immobili  di  edilizia
sociale,  in  attuazione  dell'art.  19,  comma  7-bis,  della  legge
regionale 17 febbraio 2010,  n.  3  (Norme  in  materia  di  edilizia
sociale)». 
(Omissis). 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento disciplina le  modalita'  di  esecuzione
degli interventi di  efficientamento  energetico  negli  immobili  di
edilizia sociale gestiti  dalle  Agenzie  territoriali  per  la  casa
(ATC), ai sensi dell'art. 19, comma 7-bis, della legge  regionale  17
febbraio 2010, n. 3 (Norme in  materia  di  edilizia  sociale),  come
modificato dall'art. 109 della legge regionale 17 dicembre  2018,  n.
19  (Legge  annuale  di  riordino  dell'ordinamento  regionale.  Anno
2018.).