(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14 del 4 aprile 2019) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 24-8635 29 marzo 2019; Emana il seguente regolamento: Regolamento regionale recante: «Modalita' di esecuzione degli interventi di efficientamento energetico negli immobili di edilizia sociale, in attuazione dell'art. 19, comma 7-bis, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)». (Omissis). Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di esecuzione degli interventi di efficientamento energetico negli immobili di edilizia sociale gestiti dalle Agenzie territoriali per la casa (ATC), ai sensi dell'art. 19, comma 7-bis, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), come modificato dall'art. 109 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018.).