(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 3  al  Bollettino  Ufficiale
          della Regione Piemonte n. 15 dell'11 aprile 2019) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione (come  modificato  dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
  Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
  Vista la legge regionale 19 giugno 2018, n. 5; 
  Vista la deliberazione della Giunta  regionale  n.  26-8708  del  5
aprile 2019; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
  Regolamento regionale recante: «Attuazione dell'art.  5,  comma  1,
lettera h) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5  (Tutela  della
fauna e gestione faunistico - venatoria).». 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento, in attuazione  dell'art.  5,  comma  1,
lettera h) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5  (Tutela  della
fauna e gestione faunistico - venatoria), disciplina i criteri  e  le
modalita' di  immissione,  cattura  e  la  destinazione  della  fauna
selvatica a scopo di ripopolamento da parte degli ATC, dei CA,  delle
aziende    faunistico-venatorie     (AFV)     e     delle     aziende
agri-turistico-venatorie (AATV).