(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 dell'11 aprile 2019) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 19 giugno 2018, n. 5; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26-8708 del 5 aprile 2019; E m a n a il seguente regolamento: Regolamento regionale recante: «Attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera h) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria).». Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera h) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria), disciplina i criteri e le modalita' di immissione, cattura e la destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento da parte degli ATC, dei CA, delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico-venatorie (AATV).