(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 12 - Speciale - del 14 marzo 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Dotazioni finanziarie per l'attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all'economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato 1. Le dotazioni finanziarie per l'attuazione delle leggi regionali di spesa a carattere continuativo - ricorrente ed a pluriennalita' determinata, la cui quantificazione annua e' rinviata alla legge di bilancio, sono fissate per il triennio 2019 - 2021 nei limiti indicati nella tabella A, allegata alla presente legge. 2. Gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di leggi regionali che prevedono interventi finalizzati allo sviluppo e al sostegno dell'economia, classificati tra le spese in conto capitale, sono determinati per il triennio 2019-2021 nei limiti indicati nella tabella B, allegata alla presente legge. 3. Il concorso finanziario della Regione a programmi o altre forme di intervento promossi e sostenuti dal contributo dello Stato e' stabilito per il triennio 2019-2021 nei limiti indicati nella tabella C, allegata alla presente legge.